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Art. 355 c.p.c. – Provvedimenti sulla querela di falso
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
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