← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 349 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato: non produce effetti giuridici
  • Non applicabile in alcuna controversia
  • Rimane nel testo del codice per esigenze di continuità numerazione
  • Consultare articoli adiacenti (348, 350) per disposizioni vigenti

Articolo 349 c.p.c. è stato abrogato. Non contiene disposizioni vigenti.

Ratio

L'abrogazione dell'articolo 349 c.p.c. risponde a esigenze di modernizzazione della procedura di appello. Probabilmente l'articolo originario, introdotto nel 1942 dal Regio Decreto 1443/1940, disciplinava una materia successivamente regolata in modo diverso da riforme legislative (D.L. n. 51/1998, L. n. 353/1990, L. n. 83/2012, etc.). La normativa che riguardava è confluita in altri articoli o è stata semplicemente abrogata perché non più utile. Mantenere il numero nel codice (piuttosto che rinumerare tutto) serve continuità di consultazione e stabilità del sistema di riferimenti normativi.

Analisi

L'articolo è completamente abrogato. Non vi è alcun comma vigente, alcuna clausola salvaguardia, alcun rinvio a normativa sostitutiva. È un articolo "fantasma" nel codice: il numero resta, il contenuto è vuoto. Questo è frequente nei codici civili moderni, dove le abrogazioni non comportano rinumerazione per evitare confusione nei sistemi di citazione (leggi, giurisprudenza, dottrina) che fanno riferimento a numeri di articoli.

Quando si applica

Non si applica. L'articolo è abrogato e non produce alcun effetto giuridico. Se una sentenza o un atto processuale fa riferimento all'articolo 349 c.p.c., tale riferimento è per ragioni storiche o documentali, non perché la norma sia vigente. Per le controversie pendenti o future, è opportuno fare riferimento alle disposizioni vigenti contenute negli articoli adiacenti (347, 350) o nelle norme specifiche della procedura di appello (artticoli 327 ss.).

Connessioni

Collegata agli articoli 347 c.p.c. (costituzione in appello), 348 c.p.c. (improcedibilità dell'appello), 350 c.p.c. (trattazione dell'appello). L'abrogazione risale a una delle riforme della procedura di appello, probabilmente il D.L. n. 51/1998 o successive modifiche. Consultare le note a piè di pagina nelle edizioni commentate del c.p.c. per la storia normativa dell'abrogazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è studente di diritto processuale civile e sta preparando un esame

Legge il Codice di Procedura Civile e incontra l'articolo 349. Curiosamente, il numero è presente ma il testo riporta solo "[Abrogato]". Tizio consulta il suo manuale di diritto processuale e scopre che l'articolo è stato abrogato da una riforma della procedura di appello. Il professore in aula sottolinea che l'articolo 349 non deve essere studiato in quanto privo di contenuto; lo spazio numerale rimane nel codice per ragioni tecniche di continuità della citazione. Tizio comprende che la normativa relativa alla materia che probabilmente riguardava l'articolo 349 è confluita in altre disposizioni (articoli 347, 348, 350) o è semplicemente superata.

Caso 2: Caso 2

Un avvocato sta redigendo un ricorso d'appello e vuole citare tutte le norme sulla procedura d'appello. Accidentalmente, menziona anche l'articolo 349 c.p.c. nella memoria. Il collega che la rivede segnala che l'articolo 349 è abrogato e non deve essere citato, poiché non ha efficacia giuridica. L'avvocato emenda la memoria, eliminando il riferimento e citando le norme vigenti (articoli 327-351 per quanto pertinenti). La memoria inviata al giudice non contiene quindi alcun riferimento a norma abrogata, il che riduce ogni confusione interpretativa.

Domande frequenti

Che cosa significa che un articolo è abrogato?

Un articolo abrogato non ha più forza di legge. Non produce alcun effetto giuridico. Non può essere applicato, citato come base di diritto, o usato per sostenere una tesi processuale.

Perché l'art. 349 rimane nel codice se è abrogato?

Rimane per ragioni di continuità numerica. Se lo si eliminasse, tutti i numeri successivi dovrebbero essere rinumerati, il che creerebbe confusione con migliaia di riferimenti normativi in leggi, sentenze e scritti dottrinali. È più pratico lasciare il numero vuoto.

Se cito erroneamente l'art. 349 in un atto processuale, che cosa succede?

Il giudice potrebbe non considerare il riferimento rilevante (essendo la norma abrogata) o potrebbe farvi notare l'errore. Non crea vizi processuali, ma è opportuno citare solo norme vigenti per chiarezza.

Qual è la disposizione vigente che ha sostituito l'art. 349?

Non esiste una norma sostitutiva diretta. L'articolo è stato semplicemente abrogato; la materia che riguardava è confluita in altre disposizioni (probabilmente articoli 347, 348, 350) o non è più regolata.

In quale occasione è stato abrogato l'art. 349?

L'abrogazione risale a una delle riforme della procedura d'appello, verosimilmente il D.L. 19 febbraio 1998, n. 51 oppure le riforme successive degli anni 1990-2000. Consultare le note storiche in edizioni commentate del c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.