Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 349 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato: non produce effetti giuridici
  • Non applicabile in alcuna controversia
  • Rimane nel testo del codice per esigenze di continuità numerazione
  • Consultare articoli adiacenti (348, 350) per disposizioni vigenti
Indice dei contenuti

Articolo 349 c.p.c. è stato abrogato. Non contiene disposizioni vigenti.

Ratio

L'abrogazione dell'articolo 349 c.p.c. risponde a esigenze di modernizzazione della procedura di appello. Probabilmente l'articolo originario, introdotto nel 1942 dal Regio Decreto 1443/1940, disciplinava una materia successivamente regolata in modo diverso da riforme legislative (D.L. n. 51/1998, L. n. 353/1990, L. n. 83/2012, etc.). La normativa che riguardava è confluita in altri articoli o è stata semplicemente abrogata perché non più utile. Mantenere il numero nel codice (piuttosto che rinumerare tutto) serve continuità di consultazione e stabilità del sistema di riferimenti normativi.

Analisi

L'articolo è completamente abrogato. Non vi è alcun comma vigente, alcuna clausola salvaguardia, alcun rinvio a normativa sostitutiva. È un articolo "fantasma" nel codice: il numero resta, il contenuto è vuoto. Questo è frequente nei codici civili moderni, dove le abrogazioni non comportano rinumerazione per evitare confusione nei sistemi di citazione (leggi, giurisprudenza, dottrina) che fanno riferimento a numeri di articoli.

Quando si applica

Non si applica. L'articolo è abrogato e non produce alcun effetto giuridico. Se una sentenza o un atto processuale fa riferimento all'articolo 349 c.p.c., tale riferimento è per ragioni storiche o documentali, non perché la norma sia vigente. Per le controversie pendenti o future, è opportuno fare riferimento alle disposizioni vigenti contenute negli articoli adiacenti (347, 350) o nelle norme specifiche della procedura di appello (artticoli 327 ss.).

Connessioni

Collegata agli articoli 347 c.p.c. (costituzione in appello), 348 c.p.c. (improcedibilità dell'appello), 350 c.p.c. (trattazione dell'appello). L'abrogazione risale a una delle riforme della procedura di appello, probabilmente il D.L. n. 51/1998 o successive modifiche. Consultare le note a piè di pagina nelle edizioni commentate del c.p.c. per la storia normativa dell'abrogazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è studente di diritto processuale civile e sta preparando un esame

Legge il Codice di Procedura Civile e incontra l'articolo 349. Curiosamente, il numero è presente ma il testo riporta solo "[Abrogato]". Tizio consulta il suo manuale di diritto processuale e scopre che l'articolo è stato abrogato da una riforma della procedura di appello. Il professore in aula sottolinea che l'articolo 349 non deve essere studiato in quanto privo di contenuto; lo spazio numerale rimane nel codice per ragioni tecniche di continuità della citazione. Tizio comprende che la normativa relativa alla materia che probabilmente riguardava l'articolo 349 è confluita in altre disposizioni (articoli 347, 348, 350) o è semplicemente superata.

Caso 2: Caso 2

Un avvocato sta redigendo un ricorso d'appello e vuole citare tutte le norme sulla procedura d'appello. Accidentalmente, menziona anche l'articolo 349 c.p.c. nella memoria. Il collega che la rivede segnala che l'articolo 349 è abrogato e non deve essere citato, poiché non ha efficacia giuridica. L'avvocato emenda la memoria, eliminando il riferimento e citando le norme vigenti (articoli 327-351 per quanto pertinenti). La memoria inviata al giudice non contiene quindi alcun riferimento a norma abrogata, il che riduce ogni confusione interpretativa.

Domande frequenti

Che cosa significa che un articolo è abrogato?

Un articolo abrogato non ha più forza di legge. Non produce alcun effetto giuridico. Non può essere applicato, citato come base di diritto, o usato per sostenere una tesi processuale.

Perché l'art. 349 rimane nel codice se è abrogato?

Rimane per ragioni di continuità numerica. Se lo si eliminasse, tutti i numeri successivi dovrebbero essere rinumerati, il che creerebbe confusione con migliaia di riferimenti normativi in leggi, sentenze e scritti dottrinali. È più pratico lasciare il numero vuoto.

Se cito erroneamente l'art. 349 in un atto processuale, che cosa succede?

Il giudice potrebbe non considerare il riferimento rilevante (essendo la norma abrogata) o potrebbe farvi notare l'errore. Non crea vizi processuali, ma è opportuno citare solo norme vigenti per chiarezza.

Qual è la disposizione vigente che ha sostituito l'art. 349?

Non esiste una norma sostitutiva diretta. L'articolo è stato semplicemente abrogato; la materia che riguardava è confluita in altre disposizioni (probabilmente articoli 347, 348, 350) o non è più regolata.

In quale occasione è stato abrogato l'art. 349?

L'abrogazione risale a una delle riforme della procedura d'appello, verosimilmente il D.L. 19 febbraio 1998, n. 51 oppure le riforme successive degli anni 1990-2000. Consultare le note storiche in edizioni commentate del c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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