Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice dichiara l'inammissibilità dell'appello con ordinanza motivata, basando la decisione su fatti riportati in atti di causa e precedenti conformi.
Ratio
L'articolo 348-ter c.p.c. disciplina come deve essere pronunciata l'inammissibilità per difetto di ragionevole probabilità. La norma garantisce che la decisione sia motivata (non arbitraria), basata su elementi di fatto presenti negli atti di causa, e corroborata da precedenti giurisprudenziali conformi. La motivazione sintetica («succinta») riflette l'economia del processo di appello: il giudice non deve riscrivere la sentenza di primo grado, ma solo evidenziare perché i motivi dell'appello non meritano essere discussi nel merito. Inoltre, la norma prevede che possano essere impugnate contestualmente sia l'ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di primo grado, permettendo al ricorrente di prospettare in cassazione sia i vizi della decisione del tribunale sia i vizi della pronuncia di inammissibilità della corte d'appello.
Analisi
La norma si articola in quattro commi articolati. Il primo comma establece che il giudice, nella prima udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (udienza di trattazione), prima di procedere alla trattazione meritoria, sente le parti e dichiara l'inammissibilità dell'appello (se ricorrono i presupposti dell'art. 348-bis, comma 1) con ordinanza succintamente motivata. La motivazione deve consistere nel rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa (documenti, testimonianze acquisite, perizie, etc.) e nel riferimento a precedenti conformi (sentenze di cassazione o di merito che hanno già esaminato situazioni analoghe). Il secondo comma stabilisce una condizione: l'inammissibilità è pronunciata solo quando sussistono i presupposti sia per l'impugnazione principale sia per quella incidentale (se esiste ricorso incidentale ex art. 333). Se i presupposti ricorrono solo parzialmente, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte. Il terzo comma consente al ricorrente di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità entro 30 giorni, ma solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 (vizi di procedura, incompetenza, difetto di motivazione, etc.). Il termine per ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità. Il quarto comma limita ulteriormente i motivi di cassazione: se l'inammissibilità è fondata su ragioni di fatto già esaminate in primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360, escludendo motivi di merito.
Quando si applica
Si applica a tutti gli appelli dichiarati inammissibili ex art. 348-bis. Quando il giudice d'appello convoca le parti alla prima udienza di trattazione, prima di discutere il merito, dichiara l'inammissibilità dell'appello ascoltate le parti. Tizio ha impugnato una sentenza di locazione in cui il giudice ha riconosciuto il diritto di Caio al recupero dei canoni. Nella prima udienza della Corte d'Appello, il presidente del collegio, ascoltate le parti, dichiara che l'appello di Tizio non ha ragionevole probabilità di essere accolto. Il collegio emette un'ordinanza che rinvia ai documenti acquisiti in primo grado (contratto di affitto, ricevute, estratti bancari) e a tre sentenze di cassazione che hanno stabilito principi analoghi in casi di controversie locative. L'ordinanza motiva brevemente: «L'appello è inammissibile. I motivi dedotti contro la sentenza si fondano su fatti ormai consolidati in giudizio di primo grado, rappresentati da idonea prova documentale. Conforme: Cass. n. 5000/2020, Cass. n. 6100/2019, Cass. n. 4200/2018». Questa ordinanza è non impugnabile in secondo grado, ma Tizio può ricorrere a Cassazione per vizi di procedura.
Connessioni
Rinvia agli articoli 348-bis c.p.c. (inammissibilità per mancanza ragionevole probabilità), 350 c.p.c. (trattazione dell'appello), 333 c.p.c. (appello incidentale), 327 c.p.c. (appello in genere), 360 c.p.c. (ricorso per cassazione), 91 c.p.c. (spese processuali). Applicazione speciale quando l'inammissibilità della sentenza di primo grado è confermata dall'ordinanza di inammissibilità in appello (art. 348-ter, comma 5).
Casi pratici
Caso 1: Sempronio vince una causa di riduzione del fitto contro Filano in primo grado
Il giudice accoglie la domanda sulla base di una perizia che dimostra vizi della cosa locata. Filano impugna in appello sostenendo che i vizi non esistono. Nella prima udienza della Corte d'Appello, il collegio constata che la perizia è stata acquisita regolarmente, ha provvedimenti convincenti (fotografie, relazione tecnica circostanziata), e la giurisprudenza costante della Cassazione riconosce validità alle perizie su vizi di immobili locati quando sono adeguatamente motivate. Il collegio ritiene che l'appello di Filano non abbia ragionevole probabilità di essere accolto. Emette ordinanza di inammissibilità, rinviando agli atti di causa (perizia, documenti fotografici, relazione dell'ingegnere) e alle sentenze di Cassazione n. 3456/2021 e n. 2789/2020 sullo stesso tema. L'ordinanza stabilisce anche le spese di appello a carico di Filano ex art. 91 c.p.c. Filano può ricorrere per cassazione solo per vizi procedurali dell'ordinanza.
Caso 2: Tizio ha citato Caio per recupero di somma in prestito
Il giudice di primo grado riconosce il prestito sulla base della testimonianza univoca e di documenti scritti sottoscritti. Caio impugna in appello e Tizio propone appello incidentale per condanna della controparte al rimborso delle spese. Nella prima udienza della Corte d'Appello, il collegio valuta se l'appello principale di Caio e l'appello incidentale di Tizio hanno ragionevole probabilità. Constata che l'appello di Caio è manifestamente infondato (fatti pacifici) e l'appello incidentale di Tizio è fondato (le spese vanno rimborsate). Poiché i presupposti dell'art. 348-bis non ricorrono per entrambi gli appelli, il giudice non dichiara l'inammissibilità ma procede alla trattazione. Nel merito, la corte accoglie l'appello incidentale e rigetta quello principale.
Domande frequenti
Quando il giudice pronuncia l'inammissibilità, sente le parti?
Sì. Secondo l'art. 348-ter, primo comma, il giudice dichiara l'inammissibilità nella prima udienza di trattazione "sentite le parti", dando loro occasione di parlare prima della decisione.
L'ordinanza di inammissibilità deve essere motivata?
Sì, deve essere "succintamente motivata", cioè con una motivazione sintetica che rinvia ai fatti presenti negli atti di causa e a precedenti conformi. Non è una motivazione dettagliata come una sentenza di merito.
Posso ricorrere in cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità?
Sì, ma solo per motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 c.p.c.: vizi di procedura, incompetenza, difetto di motivazione o contraddittorietà della motivazione stessa.
Se impugno l'ordinanza di inammissibilità, posso impugnare anche la sentenza di primo grado?
Sì. Secondo l'art. 348-ter, comma 3, il termine per ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità, permettendo contestual impugnazione della sentenza originaria.
Che cosa succede alle spese di appello quando viene dichiarata l'inammissibilità?
Le spese di appello sono a carico del ricorrente ex art. 91 c.p.c., come stabilito nell'ordinanza di inammissibilità. L'ordinanza include anche la condanna al pagamento delle spese.