Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 348 c.p.c. – Improcedibilità d’appello

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

Se l’appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il giudice , con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.

In sintesi

  • Improcedibilità automatica se manca la costituzione in termini
  • Mancanza di comparizione alla prima udienza non basta: occorre rinvio e assenza anche alla seconda
  • Dichiarazione d'ufficio: il giudice provvede senza eccezione della controparte
  • Ordinanza non impugnabile: non è ricorribile per cassazione
  • Protezione della controparte: il giudice comunica il rinvio al ricorrente
Indice dei contenuti

L'appello è dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce entro i termini, o non compare a due udienze consecutive.

Ratio

L'articolo 348 c.p.c. persegue due finalità. Prima, assicurare la serietà dell'impugnazione: chi attiva un giudizio d'appello deve dimostrare interesse concreto costituendosi (depositando memoria, eleggendo domicilio) secondo i termini stabiliti. Seconda, garantire l'efficienza del processo di appello: se l'appellante non si costituisce o non comparisce, il processo rimane bloccato. Il meccanismo è graduato: una mancanza di comparizione alla prima udienza non basta (il giudice rinvia); occorre una seconda assenza per dichiarare l'appello improcedibile. Questo consente al ricorrente di rimediare a un'assenza accidentale.

Analisi

La norma si divide in due ipotesi. La prima (comma 1): se l'appellante non si costituisce entro i termini fissati (i termini sono quelli per il tribunale, secondo l'art. 347), l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio, cioè senza necessità di richiesta della controparte. La costituzione è l'atto formale (memoria, elezione domicilio presso l'avvocato) che dà inizio al procedimento di appello. La seconda (comma 2): anche se l'appellante si era costituito, se manca alla prima udienza, il giudice non dichiara subito l'improcedibilità ma emette un'ordinanza che rinvia la causa a una prossima udienza e comunica al ricorrente l'avvenuto rinvio. Se anche alla seconda udienza l'appellante non comparisce, allora il giudice dichiara l'appello improcedibile. L'ordinanza di improcedibilità è «non impugnabile», il che significa che non è ricorribile per cassazione o altro mezzo di impugnazione straordinario.

Quando si applica

Si applica a tutti gli appelli davanti a corte di appello e tribunale (in funzione d'appello). Tizio impugna una sentenza di primo grado e non si costituisce in appello (non deposita memoria, non elegge domicilio presso l'avvocato) entro i 30 giorni dal deposito del ricorso. Il giudice d'appello, in prima udienza, costatato che Tizio non è costituito, dichiara l'appello improcedibile anche senza eccezione di Caio (controparte). Se invece Tizio si era costituito (aveva depositato una memoria), ma non comparisce alla prima udienza (magari perché malato o per negligenza dell'avvocato), il giudice non dichiara subito l'improcedibilità. Il giudice emette un'ordinanza con la quale rinvia la causa e comunica a Tizio il rinvio. Se Tizio, ricevuta comunicazione, non comparisce nemmeno alla seconda udienza, allora il giudice dichiara l'appello improcedibile con ordinanza non impugnabile.

Connessioni

Collegata agli articoli 345, 346, 347 c.p.c. (disposizioni sulla procedura d'appello), 350 c.p.c. (trattazione dell'appello), 327 c.p.c. (appello in genere), e agli articoli 166-172 c.p.c. (costituzione in giudizio). Rinvia anche al D.L. 19 febbraio 1998, n. 51 (riforma della procedura ordinaria) che ha sostituito l'articolo 348.

Casi pratici

Caso 1: Caio ha vinto contro Tizio in primo grado

Tizio, ricevuta la comunicazione della sentenza il 5 giugno, decide di impugnare. Deposita il ricorso d'appello il 20 giugno (entro i 30 giorni). Tuttavia, Tizio non effettua la costituzione in appello (non deposita una memoria, non elegge domicilio presso l'avvocato della Corte d'Appello) entro il termine per la costituzione (di solito 20 giorni dal deposito del ricorso). Quando il giudice d'appello esamina la causa nella prima udienza, constata l'assenza di costituzione di Tizio. Il giudice, d'ufficio e senza che Caio debba eccepire, dichiara l'appello improcedibile. L'ordinanza è non impugnabile e l'appello è definitivamente chiuso.

Caso 2: Caso 2

Sempronio ha impugnato una sentenza di primo grado e si è regolarmente costituito in appello (ha depositato memoria nei termini). La corte fissa la prima udienza per il 10 agosto. Sempronio, il 9 agosto, ha un grave incidente stradale e non può comparire. Il 10 agosto, il giudice constata l'assenza di Sempronio. Non dichiara subito l'improcedibilità, ma emette un'ordinanza con la quale rinvia la causa a una nuova udienza (ad es. il 24 agosto) e comunica al ricorrente Sempronio il rinvio (generalmente attraverso il suo avvocato). Il 24 agosto, il giudice chiede conto a Sempronio della precedente assenza. Se Sempronio comparisce per spiegare l'impedimento (ad es. certificato medico di malattia) o se il suo avvocato è presente, il processo prosegue. Se invece Sempronio non comparisce neppure il 24 agosto e non fornisce giustificazioni, il giudice dichiara l'appello improcedibile con ordinanza non impugnabile.

Domande frequenti

Che cosa significa "costituzione in appello"?

Costituzione significa depositare una memoria presso la cancelleria di appello, eleggere domicilio presso l'avvocato che vi assiste, e osservare i termini stabiliti. È un atto formale necessario per partecipare attivamente al processo.

Se non mi costituisco in appello, che cosa succede?

L'appello è dichiarato improcedibile d'ufficio dal giudice nella prima udienza, senza che la controparte debba eccepire. L'ordinanza è non impugnabile.

Se manco a una sola udienza, l'appello è improcedibile?

No. Se vi siete costituito ma mancate alla prima udienza, il giudice rinvia e comunica il rinvio. L'appello diventa improcedibile solo se mancate anche alla seconda udienza.

Posso ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di improcedibilità?

No, l'ordinanza di improcedibilità è "non impugnabile". Non è ricorribile per cassazione. È una decisione definitiva.

Se sono assente per motivo legittimo, che cosa devo fare?

Dovete comunicare immediatamente al vostro avvocato il motivo dell'assenza (malattia con certificato, forza maggiore, etc.) affinché possa rappresentarvi alla successiva udienza e giustificare l'assenza al giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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