Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 348-bis c.p.c. – Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis.
Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 348 - Articolo 348 Codice di Procedura Civile: Improcedibilità dell’app…→Cod. proc. civ. art. 348-ter - ter c.p.c.: Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 349 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 347 c.p.c.: Forme e termini della costituzione in appello→Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione→Art. 346 c.p.c.: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non r→Art. 351 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria→Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove→Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'appello è inammissibile se non ha ragionevole probabilità di essere accolto, salvo che riguardi cause di cui art. 70 o ricorsi ex art. 702-quater.
Ratio
L'articolo 348-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (legge di conversione n. 134/2012), rappresenta un filtro di selezione degli appelli civili: il suo scopo è scoraggiare le impugnazioni manifestamente infondate o azzardate, riducendo così il carico di lavoro dei giudici di appello e accelerando la definizione dei processi. La norma stabilisce che un appello può essere dichiarato inammissibile dal giudice di appello competente (corte di appello o tribunale) quando manca «ragionevole probabilità di essere accolto». Non si tratta di una valutazione definitiva del merito, ma di una stima preliminare sulla fondatezza dei motivi di impugnazione. Se l'appello presenta motivi manifestamente contraddittori con la legge, o se i fatti della sentenza sono pacifici e la sentenza è corretta, l'appello non ha probabilità concrete di successo e può essere dichiarato inammissibile.
Analisi
La norma si articola in due commi. Il primo stabilisce che l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta. Questa valutazione deve tener conto dei motivi depositati dal ricorrente, della giurisprudenza consolidata, e della fattispecie concreta. Il secondo comma pone due eccezioni al filtro: (a) l'appello non è dichiarato inammissibile se riguarda una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma (controversie commerciali, fallimentari, societarie, brevetti); (b) l'appello non è dichiarato inammissibile se proposto a norma dell'articolo 702-quater (ricorsi per opposizione a decreto ingiuntivo). Queste eccezioni proteggono i diritti delle parti in materie delicate e proceduralmente complesse.
Quando si applica
Si applica a tutti gli appelli civili ordinari, eccetto quelli in materia commerciale e i ricorsi straordinari. Tizio impugna una sentenza che lo condanna per debito di 5.000 euro, quando il contratto è stato chiaramente provato e la sentenza del giudice è corretta. Il ricorso di appello sostiene che il contratto non esiste, ma la documentazione esaminata dal giudice di primo grado è univoca. La corte di appello, valutando i motivi di Tizio, conclude che essi non hanno ragionevole probabilità di essere accolti (i fatti sono pacifici, la prova è chiara). Quindi, in camera di consiglio prima della trattazione orale, la corte può dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348-bis. Se Tizio avesse impugnato una sentenza su una controversia commerciale (ad es., compravendita di merci per azienda), l'appello non potrebbe essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'eccezione dell'art. 70 lo protegge.
Connessioni
Strettamente collegata agli articoli 348-ter c.p.c. (pronuncia sulla inammissibilità), 327 c.p.c. (appello), 345 c.p.c. (divieto di novità), 70 c.p.c. (competenza per materia commerciale), e 702-quater c.p.c. (opposizione a decreto ingiuntivo). La norma è integrata dal D.L. 83/2012 che ha riformato profondamente la procedura d'appello. Rinvia anche all'articolo 360 c.p.c. (ricorso per cassazione) per continuità di disciplina dei filtri di selezione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio ha intentato una controversia ordinaria (locazione) contro Tizio per il recupero di canoni arretrati pari a 10.000 euro. Il giudice di primo grado, valutate le prove (contratto di locazione, testimonianze, estratti bancari) accoglie la domanda. Tizio impugna in appello sostenendo che il contratto era verbale e non provato. Tuttavia, la corte esamina il ricorso e constata che il giudice di primo grado ha acquisito documenti probatori inequivocabili (contratto scritto, quietanze, certificati di deposito). I motivi di appello di Tizio non hanno ragionevole probabilità di essere accolti. La corte, prima della trattazione, dichiara l'appello inammissibile ex art. 348-bis con ordinanza succintamente motivata. L'ordinanza può essere impugnata per cassazione solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 c.p.c. (non per motivi di merito).
Caso 2: Caso 2
Sempronio, imprenditore, ha venduto a Filano (suo cliente) merci per un valore di 50.000 euro. Filano non paga. Sempronio cita Filano per recupero del prezzo. Il giudice accoglie. Filano impugna in appello con motivi manifestamente infondati, chiedendo la revoca della sentenza sulla base di fatti non provati. Tuttavia, l'appello di Filano riguarda una controversia commerciale (vendita di merci tra imprenditori), ricadente nella competenza per materia del Tribunale secondo l'art. 70 c.p.c. Pertanto, sebbene i motivi siano manifestamente infondati, l'appello non può essere dichiarato inammissibile in base all'art. 348-bis, perché la norma non si applica alle cause di cui all'art. 70. La corte d'appello procederà alla trattazione meritoria ordinaria e rigetterà l'appello nel merito.
Domande frequenti
Che cosa significa "ragionevole probabilità di essere accolto"?
Significa che il giudice valuta se i motivi dell'appello hanno concrete possibilità di successo alla luce della sentenza impugnata, dei fatti provati e della legge. Se l'appello è manifestamente infondato, non ha ragionevole probabilità.
Chi dichiara l'inammissibilità ex art. 348-bis?
Il giudice competente (corte di appello o tribunale in funzione d'appello) lo dichiara d'ufficio, generalmente in camera di consiglio prima della prima udienza di trattazione.
Se l'appello è dichiarato inammissibile, posso fare ricorso per cassazione?
Sì, ma solo per motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 c.p.c., cioè non per ragioni di merito. Dovete provare che la pronuncia di inammissibilità è viziata proceduralmente.
Vale il filtro di inammissibilità per le cause commerciali?
No. Le controversie di cui all'art. 70 c.p.c. (commercio, società, brevetti, etc.) sono escluse dal filtro di inammissibilità. L'appello procede normalmente anche se manifestamente infondato.
Posso apprendere il motivo di inammissibilità prima della udienza?
Generalmente il giudice comunica la decisione di inammissibilità prima della udienza di trattazione, ma la pronuncia ufficiale avviene con ordinanza in camera di consiglio, alla quale le parti possono assistere se comunicate.