Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti [1], salvo che [2] la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli [1] nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Articolo così sostituito dall’art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Le parole «non possono essere prodotti nuovi documenti» e «o produrli» sono state inserite dall’art. 46, comma 18, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Le parole «il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che» sono state soppresse dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
In sintesi
In appello non si possono proporre domande nuove né nuove eccezioni, se non rilevabili d'ufficio; eccezione per interessi e danni maturati dopo la sentenza.
Ratio
L'articolo 345 c.p.c. stabilisce il principio cardine dell'appello civile: il "divieto di novità". La ragione è duplice. Primo, il giudizio di appello è volto a controllare la sentenza di primo grado, non a riaprire completamente il processo. Secondo, la parte aveva già occasione di far valere tutte le sue ragioni in primo grado e non può compensare omissioni o negligenza in appello introducendo nuove questioni. Tuttavia, il diritto dovrebbe essere fluido: per questo la norma consente l'acquisizione di interessi, frutti e danni maturati dopo la sentenza, perché questi risultati economici sono conseguenza naturale del passare del tempo.
Analisi
La norma si articola in quattro commi. Il primo vieta le domande nuove in appello (salvo interessi, frutti, accessori e danni posteriori alla sentenza) e prescrive che, se comunque proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio dal giudice. Il secondo comma vieta le nuove eccezioni, con l'eccezione di quelle rilevabili d'ufficio (cioè eccezioni processuali come l'incompetenza). Il terzo comma proibisce nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile (sciopero, forza maggiore, perdita di documenti per caso fortuito). Infine, il quarto comma consente sempre di differire il giuramento decisorio, strumento processuale che serve a concludere il processo risolvendo l'ambiguità probatoria.
Quando si applica
Si applica in ogni giudizio di appello, dalle controversie civili ordinarie alle cause di diritto commerciale o amministrativo per competenza della corte. Tizio ha preteso da Caio 10.000 euro per un prestito e ha vinto in primo grado. Caio impugna in appello la sentenza. In appello Caio non può introdurre una nuova domanda riconvenzionale (ad esempio: "inoltre, Tizio mi deve anche il rimborso spese"), perché sarebbe una domanda nuova. Se Caio non aveva sollevato in primo grado l'eccezione di pagamento, non può proporla in appello a meno che non sia rilevabile d'ufficio (ad es. un'eccezione di nullità del contratto). Se Caio aveva in primo grado un documento probatorio (una ricevuta di pagamento) ma non lo ha prodotto per sua negligenza, non potrà produrlo in appello. Se invece il documento era presso un archivio estero e era impossibile procurarselo per causa non imputabile a Caio, allora potrà provare l'impossibilità e il documento sarà ammissibile.
Connessioni
Rimanda agli articoli 163 (appello civile e procedimento), 280 ss. (procedimenti ordinari), 327 (ricorso per cassazione, da cui riprende il divieto di novità), 404 (opposizione), 350 (trattazione dell'appello), 282 ss. (disposizioni sulla istruttoria). È collegato anche all'articolo 189 c.p.c. (onere della prova in primo grado). La materia è regolata anche da D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conversione L. 7 agosto 2012, n. 134) che ha introdotto il divieto più rigido di produzione di nuovi documenti.
Domande frequenti
Posso introdurre una domanda completamente nuova in appello?
No, salvo rare eccezioni. Il divieto di novità in appello è rigoroso. Le uniche nuove domande ammesse sono relative a interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza, nonché al risarcimento danni posteriore.
Che succede se presento comunque una domanda nuova in appello?
La corte d'appello, anche senza richiesta della controparte, dichiara d'ufficio l'inammissibilità della domanda nella prima udienza, senza procedere nel merito di essa.
Posso sollevare un'eccezione nuova in appello?
No, a meno che sia un'eccezione rilevabile d'ufficio. Esempi di eccezioni rilevabili d'ufficio: incompetenza del giudice, nullità del contratto, cosa giudicata. Eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (es. pagamento, compenso) devono essere sollevate in primo grado.
Posso produrre in appello un documento che non avevo in primo grado?
Sì, ma solo se provate che era impossibile procurarselo in primo grado per una causa non imputabile a voi (malattia, forza maggiore, perdita per caso fortuito, etc.). Se la negligenza è vostra, il documento è inammissibile.
Il giuramento decisorio è sempre ammesso in appello?
Sì, secondo l'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c., il giuramento decisorio è sempre deferibile in appello, anche se non era stato deferibile in primo grado, per concludere con certezza le controversie su fatti controversi.