Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

In sintesi

  • La ricusazione spetta a ciascuna parte quando sussiste un obbligo di astensione del giudice.
  • Il ricorso deve indicare motivi specifici e mezzi di prova ed essere sottoscritto dalla parte o dal difensore.
  • Termine: due giorni prima dell'udienza se il nome del giudice è noto, altrimenti prima dell'inizio della trattazione.
  • La proposizione della ricusazione sospende automaticamente il processo.
  • L'istituto è strettamente collegato all'art. 51 c.p.c. che elenca i casi di astensione obbligatoria.
Indice dei contenuti

La parte può ricusare il giudice obbligato ad astenersi depositando ricorso motivato in cancelleria entro termini perentori.

Ratio della norma

L'art. 52 c.p.c. costituisce il contraltare procedurale dell'art. 51 c.p.c.: mentre quest'ultimo impone al giudice di astenersi d'ufficio nelle ipotesi tassativamente previste, la ricusazione attribuisce alle parti uno strumento di tutela attiva per garantire che il processo si svolga dinanzi a un giudice imparziale. La norma presidia il principio del giudice naturale precostituito per legge e il diritto a un equo processo, valori riconosciuti anche dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU. L'ordinamento civile, a differenza di quello penale, non contempla un elenco autonomo di cause di ricusazione: i presupposti coincidono esattamente con quelli dell'astensione obbligatoria, scelta che rafforza la coerenza sistematica ma restringe l'ambito di applicazione rispetto ad altri ordinamenti europei.

Analisi del testo

Il primo comma subordina l'ammissibilità della ricusazione all'esistenza di un obbligo di astensione, rinviando in toto all'art. 51 c.p.c. Il ricorso, strumento formale scelto dal legislatore in luogo dell'istanza libera, deve contenere i motivi specifici (cioè la precisa causa di astensione invocata) e i mezzi di prova (documenti, testimoni) idonei a dimostrare il fatto dedotto: l'omissione di uno dei due elementi determina in orientamento prevalente l'inammissibilità del ricorso. Il secondo comma disciplina due termini alternativi: due giorni prima dell'udienza quando la parte conosce già la composizione del collegio o il nome del giudice designato; prima dell'inizio della trattazione o discussione quando tale conoscenza è sopravvenuta solo al momento dell'udienza stessa. Entrambi i termini sono tipicamente ritenuti perentori. Il terzo comma stabilisce l'effetto sospensivo automatico: dal momento del deposito del ricorso il processo resta sospeso fino alla pronuncia sulla ricusazione, a tutela della parte ma anche a rischio di un utilizzo dilatorio dello strumento.

Quando si applica

La ricusazione trova applicazione in tutti i gradi del processo civile di cognizione ordinaria e nei procedimenti camerali in quanto compatibile. Può riguardare il giudice monocratico, i singoli componenti di un collegio o il giudice istruttore. Non è invece ammessa, in linea generale, nei confronti del giudice dell'esecuzione o del giudice che provvede su ricorsi cautelari d'urgenza quando la sospensione pregiudicherebbe irrimediabilmente le ragioni della parte istante, benché la questione rimanga controversa in dottrina. Lo strumento non può essere utilizzato per contestare la capacità tecnica del giudice né per ragioni di mero dissenso sulle decisioni già adottate: occorre sempre un fatto obiettivo riconducibile alle categorie dell'art. 51 c.p.c.

Connessioni con altre norme

Il raccordo principale è con l'art. 51 c.p.c. (astensione obbligatoria e facoltativa), che definisce i presupposti sostanziali. Gli artt. 53 e 54 c.p.c. disciplinano rispettivamente la procedura di decisione sulla ricusazione e le conseguenze dell'accoglimento o rigetto. Sul piano costituzionale rilevano l'art. 25 Cost. (giudice naturale precostituito) e l'art. 111 Cost. (giusto processo). In ambito europeo, l'art. 6 § 1 CEDU garantisce il diritto a un tribunale indipendente e imparziale, parametro cui la Corte di Strasburgo ricorre per valutare l'adeguatezza degli strumenti nazionali di ricusazione. Nel processo penale l'istituto corrispondente è disciplinato dagli artt. 36-40 c.p.p., con un catalogo di cause parzialmente più ampio.

Casi pratici

Caso 1: Ricusazione per interesse nella causa

Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento di un credito. Solo il giorno prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, Tizio apprende da fonti pubbliche che il giudice istruttore è socio di una cooperativa di cui Caio è presidente, circostanza astrattamente riconducibile all'art. 51, n. 1, c.p.c. Poiché il nome del giudice era già noto, Tizio deposita il ricorso di ricusazione in cancelleria entro il termine di due giorni precedenti all'udienza, allegando visura camerale e documentazione associativa come mezzi di prova. Il processo si sospende nelle more della decisione.

Caso 2: Scoperta tardiva della causa di ricusazione in udienza

Sempronia è convenuta in un giudizio di divisione ereditaria. All'apertura dell'udienza collegiale, apprende per la prima volta dalla lettura del ruolo che uno dei giudici del collegio è cognato del fratello di controparte, fatto potenzialmente rientrante nell'art. 51, n. 2, c.p.c. Non avendo potuto conoscere in anticipo la composizione del collegio, Sempronia, tramite il proprio difensore, presenta il ricorso di ricusazione oralmente a verbale prima che inizi la trattazione, rispettando così il termine alternativo previsto dall'art. 52, comma 2.

Caso 3: Ricusazione inammissibile per difetto di specificità

Caio, soccombente in primo grado, propone ricusazione del giudice d'appello adducendo genericamente che questi «non sarebbe imparziale» senza indicare alcun fatto specifico riconducibile all'art. 51 c.p.c. né allegare mezzi di prova. Il ricorso viene dichiarato inammissibile: l'orientamento prevalente esige che il ricorso contenga la precisa causa di astensione invocata e gli elementi probatori a supporto, non essendo sufficiente una mera riserva di imparzialità soggettiva.

Domande frequenti

Chi può proporre la ricusazione del giudice?

Ciascuna delle parti del processo, personalmente o tramite il proprio difensore munito di procura. La legittimazione spetta a tutte le parti, compreso il terzo intervenuto.

Quali sono i presupposti per ricusare un giudice ai sensi dell'art. 52 c.p.c.?

I presupposti coincidono esattamente con le cause di astensione obbligatoria elencate dall'art. 51 c.p.c. (interesse nella causa, parentela con le parti, inimicizia grave, ecc.). Non esistono cause di ricusazione autonome nel processo civile.

Entro quando va depositato il ricorso di ricusazione?

Se il nome del giudice è già noto, il ricorso va depositato almeno due giorni prima dell'udienza. Se la composizione del collegio o il nome del giudice è conosciuto solo in udienza, il ricorso deve essere proposto prima dell'inizio della trattazione o discussione.

La ricusazione sospende il processo?

Sì. Il terzo comma dell'art. 52 c.p.c. stabilisce che la proposizione della ricusazione sospende automaticamente il processo, a prescindere dall'esito della procedura incidentale di decisione.

Cosa succede se il ricorso di ricusazione viene rigettato?

La procedura è disciplinata dagli artt. 53 e 54 c.p.c. In caso di rigetto, il processo riprende davanti allo stesso giudice e, tipicamente, la parte che ha proposto la ricusazione è condannata al pagamento di una pena pecuniaria se la ricusazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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