Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 53 c.p.c. – Giudice competente

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

In sintesi

  • La ricusazione del giudice di pace è decisa dal presidente del tribunale.
  • La ricusazione di un componente del tribunale o della corte è decisa dal collegio.
  • Il giudice ricusato deve essere sentito prima della decisione.
  • Il giudice può disporre l'assunzione delle prove offerte dalle parti.
  • La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile.
Indice dei contenuti

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale o il collegio, con ordinanza non impugnabile udito il giudice ricusato.

Ratio della norma

L'art. 53 c.p.c. completa il meccanismo della ricusazione disciplinato dagli articoli precedenti, individuando l'organo competente a decidere sull'istanza e le modalità procedimentali essenziali. La norma risponde all'esigenza di garantire che il giudizio sulla ricusazione sia affidato a un soggetto terzo rispetto al giudice ricusato, preservando così l'imparzialità del processo. La scelta di attribuire la competenza al presidente del tribunale o al collegio, a seconda dell'ufficio di appartenenza del giudice ricusato, riflette una logica istituzionale di prossimità gerarchica e di efficienza organizzativa.

Analisi del testo

Il primo comma distingue due ipotesi in base alla qualifica del giudice ricusato. Se è ricusato un giudice di pace, la competenza spetta al presidente del tribunale del circondario in cui opera quell'ufficio. Se invece è ricusato un componente del tribunale o della corte d'appello, la decisione è rimessa al collegio, ossia all'organo collegiale dell'ufficio stesso, composto da magistrati diversi dal ricusato.

Il secondo comma regola il procedimento: la decisione è assunta con ordinanza non impugnabile, dopo aver udito il giudice ricusato e aver eventualmente assunto le prove offerte. Il contraddittorio con il giudice ricusato è dunque un passaggio necessario, mentre l'istruzione probatoria è meramente eventuale (quando occorre). Il carattere non impugnabile dell'ordinanza mira a scongiurare un uso dilatorio dello strumento.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che venga proposta un'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c. In linea generale, l'organo competente si determina automaticamente in base all'ufficio di appartenenza del giudice ricusato: non è necessaria alcuna preventiva assegnazione da parte di un ufficio superiore. L'orientamento prevalente esclude che l'ordinanza, in quanto non impugnabile, possa essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., salvo i limiti elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti incidentali che incidono su diritti soggettivi con carattere di definitività sostanziale.

Connessioni con altre norme

L'art. 53 si inserisce nel sistema degli artt. 51-52 c.p.c.: l'art. 51 elenca le cause di astensione obbligatoria e facoltativa, l'art. 52 disciplina i soggetti legittimati e i termini per proporre la ricusazione. Sul piano organizzativo, il riferimento al presidente del tribunale rinvia alle norme sull'ordinamento giudiziario (d.lgs. 51/1998 e d.lgs. 160/2006). La non impugnabilità dell'ordinanza si raccorda con il principio generale di cui all'art. 177 c.p.c. sulle ordinanze del giudice istruttore e con l'art. 279 c.p.c. sui provvedimenti del collegio. In materia penale, un meccanismo analogo è previsto dagli artt. 36 ss. c.p.p., che regolano astensione e ricusazione nel processo penale con soluzioni in parte divergenti.

Casi pratici

Caso 1: Ricusazione del giudice di pace

Tizio cita Caio davanti al giudice di pace per un risarcimento da incidente stradale. Caio scopre che il giudice di pace assegnato è il suocero di Tizio e propone istanza di ricusazione. In applicazione dell'art. 53 c.p.c., la decisione spetta al presidente del tribunale competente per territorio, che acquisisce le dichiarazioni del giudice di pace e, ritenuta fondata la ricusazione, provvede con ordinanza non impugnabile disponendo la sostituzione del magistrato.

Caso 2: Ricusazione di un componente del tribunale

Sempronio è convenuto in un giudizio civile davanti al tribunale in composizione collegiale. Apprende che uno dei tre giudici del collegio ha in precedenza reso una consulenza stragiudiziale favorevole alla controparte e propone ricusazione. L'istanza viene esaminata dal collegio nella sua composizione integrata da un magistrato sostituto; il giudice ricusato viene sentito e, valutata la sussistenza di un motivo di ricusazione, il collegio emette ordinanza non impugnabile che esclude quel magistrato dal collegio e lo sostituisce.

Caso 3: Ricusazione infondato davanti alla corte d'appello

Tizio impugna una sentenza di primo grado e, in sede di appello, presenta istanza di ricusazione nei confronti di uno dei consiglieri della corte, adducendo generici rapporti di conoscenza con la controparte. Il collegio della corte, udito il consigliere ricusato e verificata l'assenza di prove a sostegno dell'istanza, rigetta la ricusazione con ordinanza non impugnabile. Caio, difensore di Tizio, valuta che non sia possibile impugnare tale ordinanza per ritardare il procedimento, confermando la natura deflattiva dello strumento.

Domande frequenti

Chi decide sulla ricusazione del giudice di pace?

La decisione spetta al presidente del tribunale del circondario in cui opera l'ufficio del giudice di pace ricusato, ai sensi dell'art. 53, primo comma, c.p.c.

Chi decide sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello?

Decide il collegio dell'ufficio di appartenenza del giudice ricusato, composto da magistrati diversi da quello oggetto dell'istanza.

L'ordinanza che decide sulla ricusazione è impugnabile?

No. L'art. 53, secondo comma, c.p.c. dispone espressamente che l'ordinanza è non impugnabile, a presidio della celerità del procedimento e per evitare un uso dilatorio della ricusazione.

Il giudice ricusato viene sentito prima della decisione?

Sì. L'ascolto del giudice ricusato è un passaggio necessario del procedimento. L'organo decidente può inoltre assumere le prove offerte dalle parti, qualora lo ritenga necessario.

Qual è la differenza tra ricusazione e astensione?

L'astensione (art. 51 c.p.c.) è un obbligo o facoltà del giudice stesso di allontanarsi dal procedimento; la ricusazione (art. 52 c.p.c.) è invece l'iniziativa delle parti volta a ottenere la sostituzione del giudice. L'art. 53 disciplina solo la fase decisoria della ricusazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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