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Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza [1] dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi [2] dalla comunicazione dell’ordinanza [1] di regolamento o dell’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 6a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Le parole «sei mesi» sono sostituita con «tre mesi» dall’art. 45, comma 6b, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[1] Sezione inserita dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Dichiarata l'incompetenza, la causa va riassunta entro 3 mesi davanti al giudice competente, altrimenti il processo si estingue.
Ratio della norma
L'art. 50 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire la continuità del processo quando il giudice originariamente adito si dichiara incompetente o quando è la Corte di cassazione a regolare la competenza. Senza questa norma, la parte vittoriosa sull'eccezione di incompetenza potrebbe vedersi vanificata la lite per mere questioni formali. Il legislatore ha dunque previsto un meccanismo di raccordo che consente di trasmettere il processo al giudice competente, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, entro un termine perentorio che bilancia certezza dei rapporti giuridici e diritto di difesa.
Analisi del testo
La norma disciplina due ipotesi distinte: (a) il regolamento di competenza pronunciato dalla Corte di cassazione ex artt. 42 e 43 c.p.c.; (b) la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice adito. In entrambi i casi, il termine di tre mesi decorre dalla comunicazione del provvedimento che ha statuito sulla competenza — termine che l'orientamento prevalente qualifica come perentorio e non soggetto a sospensione feriale secondo le regole ordinarie, salvo specifiche eccezioni normative.
La riassunzione avviene con le forme della notificazione dell'atto di citazione (art. 137 ss. c.p.c.), con conseguente instaurazione del contraddittorio davanti al nuovo giudice. In alternativa, la parte può chiedere al giudice indicato come competente la fissazione dell'udienza: opzione tipicamente utilizzata quando le parti sono già costituite e il fascicolo viene trasmesso d'ufficio. La novella introdotta dalla L. 69/2009 ha sostituito il termine «ordinanza» con «provvedimento», adeguando il testo alla pluralità di forme che il dictum sulla competenza può assumere.
La sanzione per l'inosservanza del termine è l'estinzione del processo, rilevabile d'ufficio, con perdita degli effetti processuali della domanda e, in linea generale, degli effetti interruttivi-sospensivi sulla prescrizione.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che, all'esito di una declaratoria di incompetenza o di un regolamento di competenza, la parte attrice (o altra parte interessata) intenda proseguire il giudizio davanti al giudice indicato come competente. Tipicamente si applica:
Non si applica, in linea generale, quando la declaratoria di incompetenza è accompagnata da pronuncia sul merito o quando il processo si è già estinto per altra causa.
Connessioni con altre norme
L'art. 50 si coordina strettamente con: art. 38 c.p.c. (incompetenza e relative eccezioni); artt. 42-43 c.p.c. (regolamento di competenza); art. 307 c.p.c. (estinzione del processo per inattività); art. 310 c.p.c. (effetti dell'estinzione); art. 2945 c.c. (effetti interruttivi della prescrizione, che in caso di estinzione si considerano come mai prodotti). Il raccordo con la L. 69/2009 aggiorna la terminologia al quadro normativo vigente.
Domande frequenti
Cos'è la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c.?
È l'atto con cui la parte prosegue il giudizio davanti al giudice dichiarato competente, dopo che il giudice originariamente adito si è dichiarato incompetente o dopo che la Corte di cassazione ha regolato la competenza. Evita che il processo si estingua e preserva gli effetti della domanda originaria.
Entro quanto tempo bisogna riassumere la causa?
Il termine è di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che ha pronunciato sulla competenza. L'orientamento prevalente lo qualifica come perentorio: il suo mancato rispetto comporta l'estinzione del processo.
Quali forme occorre rispettare per la riassunzione?
La riassunzione avviene con le stesse forme previste per la notificazione dell'atto di citazione (artt. 137 ss. c.p.c.). In alternativa, nel medesimo termine, la parte può chiedere al giudice indicato come competente la fissazione dell'udienza, opzione tipicamente utilizzata quando le parti sono già costituite.
Cosa succede se la riassunzione non avviene nel termine?
Il processo si estingue. L'estinzione è rilevabile d'ufficio. In linea generale, vengono meno anche gli effetti interruttivi sulla prescrizione prodotti dalla domanda originaria, con la conseguenza che il diritto potrebbe risultare prescritto al momento della nuova azione.
La norma si applica anche dopo un regolamento di competenza della Cassazione?
Sì. L'art. 50 c.p.c. si applica espressamente sia quando la Corte di cassazione regola la competenza, sia quando è il giudice di merito a dichiararsi incompetente. In entrambi i casi decorre il termine trimestrale dalla comunicazione del relativo provvedimento.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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