Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 279 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del collegio

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.

Il collegio pronuncia sentenza:

1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;

2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4° quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;

5° quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

L’ordinanza è depositata …

insieme con la sentenza.

In sintesi

  • L'ordinanza è usata per provvedimenti su questioni procedurali o di competenza, senza definire il giudizio
  • La sentenza è pronunciata quando il collegio definisce il giudizio decidendo sul merito
  • Le ordinanze non sono soggette ai mezzi di impugnazione ordinari (appello), salvo eccezioni
  • Le ordinanze collegiali sono sempre immediatamente esecutive
  • Il collegio pronuncia sentenza in numerosi casi specifici elencati dalla norma
Indice dei contenuti

Il collegio pronuncia ordinanza per questioni procedurali senza definire il giudizio; pronuncia sentenza quando definisce il giudizio. Le ordinanze non sono impugnabili come sentenze.

Ratio

L'articolo 279 disciplina una questione fondamentale di forma processuale: la distinzione tra ordinanze e sentenze emanate dal collegio. La ratio della norma è rendere più efficienti i procedimenti escludendo da certi provvedimenti una pesante struttura di motivazione e impugnabilità, riservandola soltanto ai provvedimenti che definiscono il giudizio. Allo stesso tempo, la norma garantisce l'immediata esecutività delle ordinanze, consentendo una rapida prosecuzione del processo senza blocchi procedurali.

Analisi

La norma è articolata e complessa. Primo: il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa (proroga dei termini, ammissione prove, designazione di periti) senza definire il giudizio. Secondo: il collegio pronuncia sentenza quando definisce il giudizio e decide su questioni di giurisdizione, questioni pregiudiziali, questioni preliminari di merito, oppure il totale merito. Terzo: la norma specifica che i provvedimenti per l'ulteriore istruzione possono essere dati con separata ordinanza anche quando il collegio ha pronunciato una sentenza parziale. Quarto: le ordinanze non pregiudicano mai la decisione della causa e sono modificabili/revocabili dallo stesso collegio. Quinto: le ordinanze non sono soggette a impugnazione ordinaria (appello), salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Sesto: le ordinanze sono sempre immediatamente esecutive, cioè possono essere eseguite senza attendere la sentenza finale.

Quando si applica

L'articolo 279 si applica in ogni deliberazione collegiale, sia in primo grado che in appello. Gli esempi concreti sono numerosi: un'ordinanza che fissa il termine per il deposito di una perizia; una ordinanza che ammette una prova nuova; una ordinanza che rinvia un'udienza; una ordinanza che accoglie un'istanza di ricusazione del giudice. All'opposto, sentenza vera e propria quando il collegio decide sulla giurisdizione, sulla eccezione preliminare, oppure sul merito della causa.

Connessioni

L'articolo 279 si correla agli articoli 275-278 c.p.c. (rimessione della causa al collegio, deliberazione, pronuncia sul merito); agli articoli 180-191 c.p.c. (istruttoria); ai principi generali di impugnabilità e ricorri in appello; e all'articolo 340 c.p.c., che disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze.

Casi pratici

Caso 1: Un collegio riceve una causa a stadio avanzato

Il giudice istruttore ha già concluso l'istruttoria, ma una delle parti chiede in ultima istanza l'ammissione di una nuova prova documentale sostenendo circostanze sopravvenute. Il collegio, deliberando sulla ammissibilità di questa prova nuova, non entra nel merito della causa; pertanto pronuncia una ordinanza (non sentenza) che accoglie o rigetta l'istanza. Se accoglie, dispone che l'istruttoria prosegua per l'acquisizione della prova nuova, sempre con ordinanza. Solo successivamente, una volta completata l'istruttoria, il collegio pronuncerà la sentenza definitiva.

Caso 2: Caso 2

Durante un giudizio ordinario, il convenuto Caio solleva eccezione preliminare di nullità della citazione per difetto di forma. Il collegio delibera sull'eccezione preliminare di rito e la accoglie, dichiarando il processo nullo e inammissibile. In questo caso il collegio pronuncia una sentenza (non ordinanza) perché decide una questione preliminare di rito che incide direttamente sulla prosecuzione del giudizio. Questo è uno dei casi previsti dal secondo comma, numero 2, dell'articolo 279.

Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra ordinanza e sentenza?

L'ordinanza regola questioni procedurali senza definire il giudizio; la sentenza definisce il giudizio decidendo su giurisdizione, merito, o questioni preliminari sostanziali. Solo la sentenza è impugnabile in appello.

Un'ordinanza del collegio è sempre immediatamente esecutiva?

Sì, secondo il testo della norma, le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive, salvo che il giudice istruttore (in caso di appello immediato su una sentenza) non disponga la sospensione dell'esecuzione.

Una ordinanza del collegio può essere modificata o revocata?

Sì, il collegio che l'ha pronunciata può modificarla o revocarla in qualunque momento se riscontra motivi di opportunità processuale o errore materiale.

Se il collegio pronuncia una sentenza parziale definendo solo alcune questioni, che cosa accade alle altre?

Le questioni non decise rimangono pendenti e sono decise con ordinanze successive (che impongono ulteriore istruttoria) o con una sentenza finale che definisce il giudizio completamente.

Un'ordinanza del collegio può essere impugnata per cassazione?

No, le ordinanze non sono in generale impugnabili. Tuttavia, il vizio in un'ordinanza può essere denunciato quando si impugna la sentenza finale che ne dipende logicamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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