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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 280 c.p.c. – Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma.

Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

In sintesi

  • Il collegio emette ordinanza per fissare l'udienza di comparizione delle parti
  • Il giudice istruttore acquista tutti i poteri per la trattazione ulteriore della causa
  • Il cancelliere comunica l'ordinanza alle parti secondo le modalità ordinarie
  • Disposizione sostituita dalla riforma del 1950

L'ordinanza del collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, investendo quest'ultimo di tutti i poteri.

Ratio

L'articolo 280 disciplina il contenuto e gli effetti dell'ordinanza emessa dal collegio nel procedimento di primo grado. La norma riflette l'esigenza di garantire una gestione ordinata del processo attraverso provvedimenti che fissino chiaramente i tempi e le modalità di prosecuzione. L'investitura del giudice istruttore di tutti i poteri realizza il principio della concentrazione della gestione in un unico magistrato.

Analisi

L'articolo prevede tre elementi essenziali: primo, l'ordinanza del collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti; secondo, il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo e comunica alle parti a norma dell'articolo 176, secondo comma; terzo, per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore riceve l'investitura completa per la prosecuzione della causa con tutti i poteri decisionali e istruttori. La formula "per effetto dell'ordinanza" sottolinea il carattere costitutivo di questo provvedimento, non meramente ricognitivo.

Quando si applica

La norma si applica quando il collegio provvede alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore oppure nel caso previsto dall'articolo 281. In pratica, tutte le volte che il procedimento di primo grado necessita di un momento processuale di istruzione, il collegio emette questa ordinanza per attribuire formalmente al giudice istruttore la responsabilità della gestione successiva. È il momento di snodo tra la fase preliminare (costituzione del giudizio) e la fase di istruzione vera e propria.

Connessioni

L'articolo si connette all'articolo 176, secondo comma, per le modalità di comunicazione; all'articolo 281 per il caso alternativo di udienza davanti al collegio; agli articoli 150-175 che disciplinano la costituzione del giudizio e la fase preliminare. Si collega inoltre alle disposizioni sulla competenza funzionale del giudice istruttore (articolo 51 c.p.c.) e ai poteri istruttori generali disciplinati dagli articoli 113-192 c.p.c.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra l'ordinanza del collegio e il provvedimento del giudice istruttore?

L'ordinanza del collegio è il provvedimento che dà avvio formale alla fase di istruzione, fissando l'udienza e attribuendo i poteri al giudice istruttore. I provvedimenti del giudice istruttore sono invece le decisioni che questi adotta durante la istruttoria (ad esempio, l'ordinanza che dispone l'assunzione di una prova testimoniale).

Se l'ordinanza del collegio fissa l'udienza, e poi le parti chiedono un rinvio, è necessaria una nuova ordinanza?

No, il giudice istruttore può disporre autonomamente i rinvii dell'udienza nel corso della istruttoria, senza necessità che il collegio intervenga nuovamente. L'ordinanza del collegio è il presupposto iniziale, ma la gestione ordinaria delle udienza rimane in capo al giudice istruttore.

Cosa significa che il giudice istruttore è 'investito di tutti i poteri'?

Significa che il giudice istruttore acquista il potere di disporre tutte le prove ritenute necessarie (testimonianze, consulenze, ispezioni), di ordinare produzione documentale, di fissare udienza di discussione e, alla fine, di rimettere la causa al collegio per la decisione o, in certi casi, di pronunciare lui stesso la sentenza.

Chi comunica l'ordinanza del collegio alle parti?

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti, secondo le modalità ordinarie indicate nell'articolo 176 secondo comma (costituiti per mezzo di avvocato, notificazione se non costituiti).

L'ordinanza del collegio può contenere altre decisioni oltre alla fissazione dell'udienza?

Secondo l'articolo 280, il contenuto proprio dell'ordinanza è la fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Altre materie (come misure cautelari, questioni preliminari) verrebbero disciplinate da provvedimenti separati, secondo i singoli articoli che le riguardano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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