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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In appello l'intervento è limitato ai soli terzi legittimati
  • Deve sussistere la possibilità di proporre opposizione ex art. 404
  • Non è ammesso l'intervento di parti già presenti in primo grado
  • La limitazione serve a garantire concentrazione del giudizio

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

In sintesi

  • In appello l'intervento è limitato ai soli terzi legittimati
  • Deve sussistere la possibilità di proporre opposizione ex art. 404
  • Non è ammesso l'intervento di parti già presenti in primo grado
  • La limitazione serve a garantire concentrazione del giudizio

In appello è consentito l'intervento solo dei terzi che potrebbero proporre opposizione secondo l'articolo 404.

Ratio

L'articolo 344 c.p.c. implementa il principio di concentrazione del giudizio di appello, riducendo la possibilità di nuovi soggetti di entrare nel processo. La norma distingue nettamente tra primo grado, dove l'intervento è ampiamente consentito, e appello, dove si ammette solo l'intervento di terzi in situazioni specifiche. Questa restrizione riflette l'esigenza di evitare che il processo si complichi ulteriormente in sede di impugnazione, quando già le questioni di fatto e diritto sono state discusse.

Analisi

La norma è essenziale: due commi brevissimi che subordinano l'ammissibilità dell'intervento al requisito che il terzo potrebbe proporre opposizione ex art. 404 c.p.c. L'articolo 404 a sua volta limita l'opposizione ai soli terzi a cui il diritto controverso appartiene o da cui dipende. In appello, dunque, non possono intervenire né le parti originarie (già presenti in primo grado), né terzi generici: serve una legittimazione procedurale specifica, quale quella dei condebitori solidali, dei coeredì o di altri aventi causa a titolo particolare.

Quando si applica

Si applica quando, durante il giudizio di appello, un terzo chiede di intervenire nel processo. Tizio ha venduto a Caio un terreno che Sempronio afferma di possedere. Tizio è condannato in primo grado dal giudice. Tizio impugna la sentenza in appello. A questo punto Sempronio chiede di intervenire per far valere il suo diritto di proprietà: potendo proporre opposizione, l'intervento è ammesso. Se invece Mevio, affittuario del terreno, chiede di intervenire, l'intervento sarà inammissibile perché Mevio non potrebbe proporre opposizione ex art. 404.

Connessioni

Rinvia direttamente all'articolo 404 c.p.c. (Opposizione). Collegato inoltre agli articoli 102 ss. c.p.c. (intervento volontario), 106 c.p.c. (intervento coatto), 329 ss. c.p.c. (disposizioni sulla competenza e procedibilità dell'appello) e all'articolo 350 c.p.c. (trattazione dell'appello). La logica sottesa rimanda ai principi generali di concentrazione processuale e divieto di novità, tipici del giudizio di appello.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio sono condebitori solidali in una controversia su una somma di denaro. Tizio impugna la sentenza di primo grado in appello. Caio, che non era stato convenuto in giudizio o non vi aveva partecipato attivamente, chiede di intervenire per tutelare il suo interesse alla pronuncia della solidarietà. Poiché Caio potrebbe proporre opposizione ex art. 404 (essendo creditore della medesima posizione), l'intervento è ammissibile. La corte d'appello provvede alla notificazione del ricorso d'appello e ammette l'intervento di Caio nella prima udienza.

Caso 2: Sempronio è un vicino di Filano e sostiene che un muro confina male

Filano è parte della controversia e viene condannato in primo grado in un giudizio sulla responsabilità del confinamento. Filano impugna. Mevio, proprietario della casa accanto, non parte del primo processo, chiede di intervenire per far valere i suoi diritti sul muro. Poiché Mevio non potrebbe proporre opposizione (non è creditore della medesima situazione giuridica), l'intervento è inammissibile. La corte d'appello dichiara inammissibile la richiesta di intervento di Mevio, considerato che non sussistono i presupposti ex art. 404.

Domande frequenti

Chi può intervenire in un processo di appello?

Solo i terzi che avrebbero potuto proporre opposizione secondo l'articolo 404 c.p.c. possono intervenire in appello. Non possono intervenire le parti già presenti in primo grado né i terzi generici.

Qual è la differenza tra intervento in primo grado e intervento in appello?

In primo grado l'intervento è più ampio e genera nuovi termini a carico dell'interveniente. In appello è strettamente limitato ai soli terzi con diritto controverso o collegato, al fine di evitare complicazioni procedurali.

Se sono un coerede e uno dei coeredi è in lite in appello, posso intervenire?

Sì, perché come coerede potete proporre opposizione ex art. 404 (il diritto alla successione dipende da voi). L'intervento in appello è ammissibile a tutela dell'interesse comune.

Che succede se interviene un soggetto non legittimato?

La corte d'appello dichiara d'ufficio l'inammissibilità dell'intervento nella prima udienza, senza attendere eccezioni delle parti.

L'intervento in appello genera nuovi termini di comparizione?

Sì, così come previsto per l'intervento in primo grado. L'interveniente deve costituirsi rispettando i termini per i procedimenti davanti al tribunale (art. 347 c.p.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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