Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 341 c.p.c. – Giudice dell’appello
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 340 - Art. 340 c.p.c.: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze n→Cod. proc. civ. art. 342 - Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze→Art. 343 c.p.c.: Modo e termine dell’appello incidentale→Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp→Articolo 344 Codice di Procedura Civile: Intervento in appello→Art. 337 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione e dei processi→Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove→Art. 336 c.p.c.: Effetti della riforma o della cassazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'appello contro sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella circoscrizione del giudice di primo grado.
Ratio
L'articolo fissa la competenza territoriale dell'organo di appello sulla base del principio di territorialità: l'appello si propone presso il giudice territorialmente collegato a quello di primo grado. La ratio è semplice: garantire una continuità territoriale nel sistema dei gradi di giudizio, evitare dispersione di competenze e assicurare che il giudice d'appello abbia contiguità amministrativa con il giudice di primo grado. Questo facilita la conoscenza dei fascicoli, il coordinamento organizzativo e l'efficienza della macchina giudiziaria.
Analisi
Il primo comma è chiaro e tassativo: l'appello «si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza». «Nella cui circoscrizione» è il criterio determinante: non importa dove si trova la causa, dove vivono le parti, dove è il luogo di adempimento del contratto. Importante è dove siede il giudice che ha emanato la sentenza. Per sentenze del giudice di pace (competente fino a 5.000 euro di causa), l'appello va al tribunale del distretto in cui ha sede il giudice di pace. Per sentenze del tribunale, l'appello va alla corte di appello della regione in cui ha sede il tribunale.
Quando si applica
Caso: il giudice di pace di Roma pronuncia sentenza il 20 gennaio 2025. Tizio ricorre in appello. L'appello non può essere proposto alla corte d'appello di Roma, bensì al tribunale di Roma (che ha circoscrizione più ampia). Se invece il tribunale di Roma pronuncia sentenza il 20 febbraio, l'appello si propone alla corte d'appello di Roma, non a un altro organo. L'unica variante è geografica: se il giudice di pace è a Frascati (che dipende dalla giurisdizione del tribunale di Roma), l'appello va comunque al tribunale di Roma, non a un tribunale più vicino fisicamente.
Connessioni
L'articolo si correla alle disposizioni sulla competenza territoriale (artt. 18-21 c.p.c.), alla competenza per materia (artt. 7-17 c.p.c.), alla struttura organizzativa dei giudici (giudice di pace, tribunale, corte d'appello). Rimanda al tema della circoscrizione giudiziale e ai criteri di selezione dell'organo giurisdizionale. È correlato anche a disposizioni sulla giurisdizione in materia di appello (art. 330 c.p.c. sui giudici dell'appello in specifiche materie).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Filano, residente a Napoli, cita Sempronio, residente a Trani, davanti al giudice di pace di Trani (competente per territorio). Il giudice di pace di Trani condanna Sempronio al pagamento. Sempronio ricorre in appello. Dove deve proporre l'appello? Non a Napoli (dove vive Filano), non a una corte lontana, bensì al tribunale nella circoscrizione del quale ha sede il giudice di pace di Trani. Se Trani dipende dal tribunale di Bari, l'appello si propone a Bari.
Caso 2: Il tribunale di Milano pronuncia sentenza in una controversia su locazione
Tizio ricorre in appello. L'appello non si propone al tribunale di Milano (sarebbe primo grado, non appello), bensì alla corte d'appello di Milano. Se il tribunale di Milano emanasse sentenza, la corte competente in appello è quella della circoscrizione amministrativa di Milano. Se invece il tribunale fosse quello di Monza (che dipende dalla corte d'appello di Milano), l'appello si proporrebbe comunque alla corte d'appello di Milano, per continuità di circoscrizione.
Domande frequenti
Dov'è che devo ricorrere in appello?
Devi ricorrere presso il giudice territorialmente competente in base alla sede del giudice che ha pronunciato la sentenza. Se è un giudice di pace, ricorri al tribunale della stessa circoscrizione. Se è un tribunale, ricorri alla corte d'appello della stessa circoscrizione.
Se il giudice di pace si trova lontano da me, devo comunque ricorrere lì?
Sì, il criterio non è la tua residenza o la vicinanza geografica, ma la sede del giudice che ha pronunciato la sentenza. Se il giudice di pace ha sede a 200 km da te, devi comunque ricorrere al tribunale della sua circoscrizione.
L'appello da un tribunale va a una corte d'appello o a un altro tribunale?
L'appello da un tribunale va a una corte d'appello. La corte d'appello è il giudice competente in appello per le sentenze di primo grado pronunciate dai tribunali della sua circoscrizione.
Se la causa è stata discussa in un tribunale diverso da quello della mia residenza, dove ricorro?
La tua residenza non è rilevante. Ricorri presso la corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza.
Il giudice di pace è competente anche in appello?
No, il giudice di pace è un giudice di primo grado. Se una sua sentenza è impugnata, l'appello va al tribunale della circoscrizione, non a un altro giudice di pace.