Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 338 - Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp→Cod. proc. civ. art. 340 - Art. 340 c.p.c.: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze n→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 337 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione e dei processi→Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello→Art. 336 c.p.c.: Effetti della riforma o della cassazione→Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello→Art. 335 c.p.c.: Riunione delle impugnazioni separate→Art. 343 c.p.c.: Modo e termine dell’appello incidentale→Art. 334 c.p.c.: Impugnazioni incidentali tardive
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le sentenze di primo grado possono essere impugnate con appello, tranne quando la legge o le parti l'hanno escluso. Sentenze in equità non sono appellabili.
Ratio
L'articolo consacra il diritto fondamentale al riesame della sentenza di primo grado da parte di un organo superiore: è manifestazione del principio del doppio grado di giudizio e del diritto di difesa amplificato. Tuttavia, la norma contemporaneamente limita questo diritto in due ipotesi: (a) quando la legge stessa esclude l'appello (ad es., nelle controversie su diritti reali immobiliari sotto una certa somma); (b) quando le parti hanno pattuito il divieto di appello. La ragione di queste limitazioni è la celerità processuale: alcuni giudizi non devono prolungarsi oltre il primo grado. La parte dedicata alle sentenze in equità risponde a una diversa filosofia: se il giudice ha pronunciato in base all'equità e non al diritto, il riesame non può ripercorrere gli stessi binari, poiché l'equità è insindacabile dal giudice superiore.
Analisi
Il primo comma è il principio positivo: sentenze di primo grado sono appellabili, purché l'appello non sia «escluso dalla legge o dall'accordo delle parti». Questo rinvia a numerose leggi speciali (es., processo civile telematico, arbitrato) e alla libertà negoziale delle parti nel pattio scabroso. Il secondo comma introduce l'eccezione della equità: se il tribunale ha pronunciato «secondo equità a norma dell'art. 114» c.p.c. (cioè, il giudice ha deciso in virtù di discrezionalità equitativa, non secondo norme), la sentenza è inappellabile. Il terzo comma tempera questo per il giudice di pace: le sue sentenze in equità (art. 113, secondo comma) sono appellabili, ma solo per vizi di procedimento o violazioni di norme costituzionali/comunitarie, non nel merito.
Quando si applica
Caso ordinario: Tizio è condannato in tribunale al pagamento di 5.000 euro per inadempimento. Se il tribunale ha deciduto secondo diritto (applicando norme sul contratto), Tizio può ricorrere in appello. Se invece il tribunale ha deciso secondo equità (perché le parti avevano pattuito la decisione in equità), Tizio non può appellare. Caso giudice di pace: Caio riporta sentenza di pace in equità. Caio può appellare solo se la sentenza ha violato regole procedimentali, non se il merito della decisione equitativa gli sembra sbagliato.
Connessioni
L'articolo dialoga con artt. 114 c.p.c. (sentenze in equità del tribunale), 113 c.p.c. (sentenze in equità del giudice di pace), 360 c.p.c. (cassazione e sue esclusioni). Rimanda ai principi della appellabilità come diritto di difesa, alla struttura del doppio grado (artt. 327 ss. c.p.c.). Correlato anche a disposizioni su patti derogativi della competenza e sulle esclusioni di appello in ambiti speciali (processo tributario, lavoro, ecc.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio e Mevio stipulano un contratto di locazione con clausola che prevede: «Qualsiasi controversia sarà decisa da un giudice di pace in equità, senza possibilità di appello». Una controversia sorge; il giudice di pace condanna Mevio al pagamento di 3.000 euro di affitti arretrati, applicando criteri equitativi (non norme precise sul contratto). Mevio non può ricorrere in appello nel merito della decisione equitativa. Potrebbe ricorrere solo se provasse che il giudice ha violato regole procedimentali gravi o norme costituzionali (es., diritto di difesa violato), ma non sulla questione sostanziale della responsabilità.
Caso 2: Filano è soccombente in tribunale in una causa di responsabilità civile
Il tribunale ha deciso secondo diritto, applicando il codice civile e la giurisprudenza. Filano ricorre in appello. La corte d'appello accoglie il ricorso e riforma la sentenza. Tutto è conforme alla norma: la sentenza era di primo grado, pronunciata secondo diritto (non in equità), quindi era pienamente appellabile. Se invece il tribunale avesse pronunciato secondo equità (cosa rara), Filano non avrebbe potuto ricorrere.
Domande frequenti
Posso sempre ricorrere in appello contro una sentenza di primo grado?
No, non sempre. Puoi ricorrere se l'appello non è escluso dalla legge o dai patti che hai sottoscritto con la controparte. Alcuni tipi di cause (es., piccole controversie) sono sottratte all'appello per legge.
Se il giudice ha deciso 'secondo equità', posso ricorrere in appello?
No, le sentenze pronunciate in equità dal tribunale sono inappellabili. Se il giudice di pace decide in equità, puoi appellare solo per violazioni di procedure o norme costituzionali, non nel merito della decisione.
Che cosa significa 'decidere secondo equità'?
Significa che il giudice non applica rigidamente le norme di legge, ma usa discrezionalità e valutazione morale per decidere. È una facoltà rara e deve essere espressa dalle parti o dalla legge. Il risultato è una sentenza inappellabile.
Se le parti pattuiscono che non c'è appello, è valido?
Sì, le parti possono accordarsi per escludere l'appello. In quel caso, la sentenza di primo grado è definitiva e non può essere ricorsa, salvo rari casi di revocazione per motivi eccezionali.
Il giudice di pace può escludere l'appello?
Il giudice di pace non può escludere l'appello, ma se decide in equità (secondo le norme su sua competenza), le sentenze sono appellabili solo per violazioni procedimentali gravi, non nel merito.