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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia [1].

[1] Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

In sintesi

  • Principio generale: sentenze di primo grado sono appellabili salvo esclusione di legge o patto
  • Sentenze pronunciate secondo equità (art. 114) sono inappellabili
  • Sentenze del giudice di pace in equità: appellabili solo per violazione di procedure, norme costituzionali/comunitarie o principi regolatori
  • Bilanciamento tra diritto al riesame e finalità di celerità processuale

Le sentenze di primo grado possono essere impugnate con appello, tranne quando la legge o le parti l'hanno escluso. Sentenze in equità non sono appellabili.

Ratio

L'articolo consacra il diritto fondamentale al riesame della sentenza di primo grado da parte di un organo superiore: è manifestazione del principio del doppio grado di giudizio e del diritto di difesa amplificato. Tuttavia, la norma contemporaneamente limita questo diritto in due ipotesi: (a) quando la legge stessa esclude l'appello (ad es., nelle controversie su diritti reali immobiliari sotto una certa somma); (b) quando le parti hanno pattuito il divieto di appello. La ragione di queste limitazioni è la celerità processuale: alcuni giudizi non devono prolungarsi oltre il primo grado. La parte dedicata alle sentenze in equità risponde a una diversa filosofia: se il giudice ha pronunciato in base all'equità e non al diritto, il riesame non può ripercorrere gli stessi binari, poiché l'equità è insindacabile dal giudice superiore.

Analisi

Il primo comma è il principio positivo: sentenze di primo grado sono appellabili, purché l'appello non sia «escluso dalla legge o dall'accordo delle parti». Questo rinvia a numerose leggi speciali (es., processo civile telematico, arbitrato) e alla libertà negoziale delle parti nel pattio scabroso. Il secondo comma introduce l'eccezione della equità: se il tribunale ha pronunciato «secondo equità a norma dell'art. 114» c.p.c. (cioè, il giudice ha deciso in virtù di discrezionalità equitativa, non secondo norme), la sentenza è inappellabile. Il terzo comma tempera questo per il giudice di pace: le sue sentenze in equità (art. 113, secondo comma) sono appellabili, ma solo per vizi di procedimento o violazioni di norme costituzionali/comunitarie, non nel merito.

Quando si applica

Caso ordinario: Tizio è condannato in tribunale al pagamento di 5.000 euro per inadempimento. Se il tribunale ha deciduto secondo diritto (applicando norme sul contratto), Tizio può ricorrere in appello. Se invece il tribunale ha deciso secondo equità (perché le parti avevano pattuito la decisione in equità), Tizio non può appellare. Caso giudice di pace: Caio riporta sentenza di pace in equità. Caio può appellare solo se la sentenza ha violato regole procedimentali, non se il merito della decisione equitativa gli sembra sbagliato.

Connessioni

L'articolo dialoga con artt. 114 c.p.c. (sentenze in equità del tribunale), 113 c.p.c. (sentenze in equità del giudice di pace), 360 c.p.c. (cassazione e sue esclusioni). Rimanda ai principi della appellabilità come diritto di difesa, alla struttura del doppio grado (artt. 327 ss. c.p.c.). Correlato anche a disposizioni su patti derogativi della competenza e sulle esclusioni di appello in ambiti speciali (processo tributario, lavoro, ecc.).

Domande frequenti

Posso sempre ricorrere in appello contro una sentenza di primo grado?

No, non sempre. Puoi ricorrere se l'appello non è escluso dalla legge o dai patti che hai sottoscritto con la controparte. Alcuni tipi di cause (es., piccole controversie) sono sottratte all'appello per legge.

Se il giudice ha deciso 'secondo equità', posso ricorrere in appello?

No, le sentenze pronunciate in equità dal tribunale sono inappellabili. Se il giudice di pace decide in equità, puoi appellare solo per violazioni di procedure o norme costituzionali, non nel merito della decisione.

Che cosa significa 'decidere secondo equità'?

Significa che il giudice non applica rigidamente le norme di legge, ma usa discrezionalità e valutazione morale per decidere. È una facoltà rara e deve essere espressa dalle parti o dalla legge. Il risultato è una sentenza inappellabile.

Se le parti pattuiscono che non c'è appello, è valido?

Sì, le parti possono accordarsi per escludere l'appello. In quel caso, la sentenza di primo grado è definitiva e non può essere ricorsa, salvo rari casi di revocazione per motivi eccezionali.

Il giudice di pace può escludere l'appello?

Il giudice di pace non può escludere l'appello, ma se decide in equità (secondo le norme su sua competenza), le sentenze sono appellabili solo per violazioni procedimentali gravi, non nel merito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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