Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 330 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

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Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

Quando mancano la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

In sintesi

  • L'impugnazione si notifica nel domicilio dichiarato dalla parte nella circoscrizione del giudice
  • Se non c'è domicilio nel territorio del giudice, si notifica al procuratore costituito o al domicilio dichiarato per il giudizio
  • Dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione si notifica personalmente
  • Agli eredi la notificazione dell'impugnazione può essere fatta collettivamente e impersonalmente
Indice dei contenuti

L'impugnazione della sentenza deve essere notificata nel luogo indicato dalla parte: il domicilio nel territorio del giudice o l'indirizzo del procuratore costituito.

Ratio

La norma disciplina il luogo di notificazione dell'impugnazione per garantire che la parte impugnante comunichi correttamente al giudice e alla controparte la sua intenzione di ricorrere. Lo scopo è assicurare effettività della difesa e correttezza della comunicazione processuale.

Analisi

La regola fondamentale è: durante il giudizio, la parte ha dichiarato una residenza o eletto un domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza. Se così, l'impugnazione si notifica lì. Se no, si notifica presso il procuratore costituito (l'avvocato che ha rappresentato la parte) o nel domicilio dichiarato per il giudizio secondo l'art. 170. Diverso è il caso in cui sia passato un anno dalla pubblicazione della sentenza: allora, se l'impugnazione è ancora ammessa, deve essere notificata personalmente secondo gli artt. 137 ss. Agli eredi, la notificazione può avvenire collettivamente e impersonalmente al domicilio del defunto.

Quando si applica

Durante il processo, Tizio aveva dichiarato domicilio a Roma nella circoscrizione del Tribunale di Roma. Se vuole appellare, notifica l'atto di appello a Roma. Se invece non aveva domicilio a Roma ma era assistito da un avvocato romano, la notificazione va all'avvocato. Se passa più di un anno dalla pubblicazione della sentenza e Tizio vuole ancora ricorrere (nei rari casi ammessi), allora deve far notificare l'atto di impugnazione personalmente a Tizio, dove lo trovi.

Connessioni

L'art. 330 rimanda all'art. 170 (notificazione in generale), agli artt. 137 ss. (notificazione personale), e si collega agli artt. 325-329 (termini e acquiescenza). È strettamente coordinato con la disciplina del luogo di notificazione della sentenza originaria.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha una causa pendente presso il Tribunale di Milano e ha dichiarato domicilio a Milano. Perde e riceve la sentenza il 15 maggio. Vuole appellare il 20 maggio. L'atto di appello deve essere notificato a Milano (nel domicilio dichiarato). Se invece Tizio non aveva domicilio a Milano ma era assistito da l'avvocato Caio con studio a Milano, l'appello si notifica direttamente all'avvocato Caio.

Caso 2: Sempronio ha una sentenza dal Tribunale di Napoli dal 1° gennaio

Normalmente, l'impugnazione andrebbe notificata al domicilio dichiarato. Ma Sempronio è deceduto il 1° marzo e gli eredi scoprono tutto il 15 marzo. La notificazione dell'atto di appello può essere fatta collettivamente e impersonalmente (non occorre nominare singolarmente i tre eredi) all'ultimo domicilio di Sempronio a Napoli.

Domande frequenti

Dove devo notificare l'atto di appello?

Se durante il processo avevi dichiarato un domicilio nella circoscrizione del tribunale che ha pronunciato la sentenza, l'appello si notifica lì. Se non avevi domicilio in quella circoscrizione, si notifica al tuo avvocato (procuratore costituito) o al domicilio che avevi dichiarato per il giudizio.

Se è passato un anno dalla sentenza, dove si notifica l'impugnazione?

Se è passato più di un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione (se ancora ammessa) deve essere notificata personalmente a te, cioè trovandoti dove sei. Non più al domicilio dichiarato o all'avvocato.

Se il mio avvocato non è più iscritto, dove notificare l'appello?

Se il tuo avvocato è morto o non è più iscritto, e non hai dichiarato altro domicilio, l'impugnazione deve essere notificata personalmente a te, secondo le regole sulla notificazione personale.

Come si notifica l'impugnazione agli eredi del ricorrente defunto?

La notificazione agli eredi può essere fatta collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del defunto. Non occorre individuare singolarmente ogni erede. La notificazione al domicilio è sufficiente.

Se cambio domicilio dopo il processo, come viene notificato l'appello della controparte?

L'appello della controparte ti sarà notificato al domicilio che avevi dichiarato durante il processo. Se il tuo avvocato è ancora nel fascicolo, sarà notificato a lui. Pertanto, è importante comunicare cambi di domicilio con tempestività.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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