Art. 328 c.p.c. – Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.
Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all’art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
In sintesi
Se durante il termine per impugnare muore una parte, il termine è interrotto e ricomincia da capo con la notificazione agli eredi. Stesso effetto per altri eventi eccezionali.
Ratio
La norma protegge gli eredi quando una parte muore durante il termine per impugnare. L'interruzione del termine consente agli eredi di avere il tempo necessario per organizzarsi, acquisire informazioni e decidere come proseguire. La norma è ispirata a equità: sarebbe ingiusto che il termine continui a correre mentre gli eredi stanno ancora decidendo se ricorrere.
Analisi
Quando muore una parte, il termine di cui all'art. 325 (30 giorni per appello, ecc.) è interrotto. Il nuovo termine decorre dal giorno in cui la sentenza è rinnovata agli eredi. La rinnovazione può essere fatta collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto, senza necessità di identificare singolarmente ogni erede. Se la morte di una parte sopraggiunge dopo che il termine ordinario di 30 giorni è scaduto, ma entro il limite assoluto di 6 mesi, il termine è prorogato di ulteriori 6 mesi. Inoltre, la morte del procuratore costituito durante il termine determina analoghe interruzioni e proroghe.
Quando si applica
Una sentenza è notificata il 15 maggio. Il ricorrente ha 30 giorni (fino al 14 giugno). Però il 10 giugno muore. Il termine è interrotto. La sentenza è rinnovata agli eredi il 1° luglio (dopo la certificazione dell'eredità). Il nuovo termine ricomincia: gli eredi hanno altri 30 giorni dal 1° luglio (fino al 31 luglio). In alternativa, se la sentenza è stata pubblicata il 15 maggio e il ricorrente muore il 10 agosto (oltre i 30 giorni ordinari, ma ancora entro i 6 mesi), gli eredi hanno un ulteriore termine di 6 mesi per impugnare.
Connessioni
L'art. 328 è collegato agli artt. 325, 326, 327, e all'art. 299 (eventi che determinano interruzione del procedimento principale). È strettamente legato anche al diritto successorio: gli eredi succedono alle posizioni giuridiche attive e passive del defunto nel processo.
Domande frequenti
Se muore il ricorrente durante il termine per appellare, cosa succede?
Il termine è interrotto e ricomincia da capo. Dopo che la sentenza è rinnovata formalmente agli eredi, questi ultimi hanno di nuovo 30 giorni (o 60 per cassazione) per decidere se appellare o ricorrere in cassazione.
Come si notifica la sentenza agli eredi?
La notificazione agli eredi può essere fatta collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto. Non è necessario identificare ogni singolo erede; è sufficiente che la notificazione raggiunga il domicilio dove il defunto aveva il centro dei suoi interessi.
Se il procuratore del ricorrente muore durante il termine, cosa succede?
Se muore il procuratore (l'avvocato) costituito nel processo durante il termine per impugnare, il termine è interrotto e ricomincia. Ciò consente al ricorrente di trovare un nuovo avvocato senza perdere il diritto di impugnare.
Se una sentenza è pubblicata il 1° gennaio e il ricorrente muore il 1° agosto, gli eredi hanno ancora tempo?
Sì. Se la morte avviene entro 6 mesi dalla pubblicazione (il termine limite sarebbe il 1° luglio, ma la morte è l'1° agosto), il termine ordinario è comunque interrotto e prorogato di ulteriori 6 mesi per gli eredi. Quindi gli eredi hanno fino a febbraio dell'anno successivo.
Gli eredi devono agire tutti insieme per impugnare, o può agire uno solo?
La legge parla di rinnovazione della notificazione agli eredi nel loro insieme, ma quanto all'impugnazione, basta che uno degli eredi (anche tramite il suo avvocato) proponga il ricorso. Non è necessario che tutti gli eredi concordino.