Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 347 c.p.c. – Forme e termini della costituzione in appello

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

In sintesi

  • Costituzione in appello regolata come per il tribunale (art. 166 ss. c.p.c.)
  • Forma ricorsuale: ricorso con motivi d'impugnazione e allegati
  • Termini perentori: diversi per corte di appello vs tribunale
  • L'appellante deve allegare copia autentica della sentenza impugnata
  • Il cancelliere richiede automaticamente la trasmissione del fascicolo
Indice dei contenuti

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, con allegazione della sentenza appellata.

Ratio

L'articolo 347 c.p.c. rinvia alle «forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale», creando un ponte tra il procedimento di primo grado ordinario e il giudizio di appello. La ratio è duplice: economicità (non inventare forme diverse) e coerenza con l'impianto procedurale. Tuttavia il rinvio non è assoluto: forme e termini devono essere adattati alla natura appositiva dell'appello (ricorso, non citazione; controricorso, non comparsa). L'obbligo di allegare la sentenza impugnata serve a garantire che il giudice d'appello abbia il testo autentico su cui esercitare il controllo.

Analisi

La norma si articola in tre commi. Il primo rimanda alle forme e ai termini per i procedimenti davanti al tribunale (articoli 166-172 c.p.c.). Questo significa che l'appello deve essere proposto con ricorso (non con citazione come in primo grado), e deve contenere i motivi dell'impugnazione. I termini dipendono dalla competenza: se è Corte di Appello, il termine è 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.); se è Tribunale in funzione d'appello, il termine è quello ordinario (20 giorni + notificazione, salvo le varianti). Il secondo comma prescrive che l'appellante deve inserire nel fascicolo una copia autentica della sentenza impugnata. Il terzo comma stabilisce che il cancelliere, una volta ricevuto il ricorso d'appello, provvede a norma dell'art. 168 (comunicazione della ricevuta) e richiede d'ufficio al cancelliere di primo grado la trasmissione dell'intero fascicolo processuale. Questo significa che il giudice d'appello avrà accesso a tutti gli atti di primo grado.

Quando si applica

Si applica a tutte le impugnazioni di sentenza davanti alla Corte d'Appello o al Tribunale. Quando Tizio ha perso in primo grado una controversia con Caio e intende impugnare, deve proporre ricorso d'appello secondo i termini perentori (30 giorni dalla comunicazione della sentenza se è Corte di Appello). Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione articolati e la copia autentica della sentenza impugnata (che Tizio deve ottenere dal cancelliere di primo grado). Una volta depositato il ricorso presso la cancelleria di appello, il cancelliere stesso richiede d'ufficio gli atti di primo grado al giudice che ha emesso la sentenza. Sempronio, che è stato soccombente in parte, decide di impugnare i soli capi relativi ai danni. Sempronio, ricevuta comunicazione della sentenza il 1° giugno, ha 30 giorni per depositare il ricorso (termine perentorio). Se lo deposita il 15 giugno, ha 15 giorni a disposizione prima della scadenza. Se depone il ricorso il 2 luglio, il ricorso è tardivo e inammissibile.

Connessioni

Rinvia agli articoli 166-172 c.p.c. (forme e termini per i procedimenti ordinari), 327 c.p.c. (appello), 168 c.p.c. (comunicazioni e notificazioni), 130-160 c.p.c. (parte generale sulla difesa e rappresentanza), nonché agli articoli 350 c.p.c. (trattazione dell'appello) e 348 c.p.c. (improcedibilità dell'appello). Fondamentale è il collegamento al D.L. 26 novembre 1990, n. 353 che ha riformato la procedura d'appello introducendo il ricorso come mezzo di impugnazione principale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha vinto una controversia in primo grado contro Caio per il recupero di 12.000 euro. Caio riceve la comunicazione della sentenza il 15 maggio. Caio ha 30 giorni per impugnare in appello (termine che scade il 14 giugno). Caio prepara il ricorso d'appello contenente i motivi d'impugnazione e chiede al cancelliere di primo grado una copia autentica della sentenza. Caio deposita il ricorso il 10 giugno (entro il termine perentorio) presso la cancelleria della Corte d'Appello territorialmente competente. Il cancelliere della Corte di Appello, ricevuto il ricorso, provvede a comunicare a Caio la ricevuta di deposito e richiede d'ufficio al cancelliere di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale completo. Il fascicolo contiene tutti gli atti, i documenti, le ordinanze, le sentenze precedenti relative alla causa di primo grado.

Caso 2: Sempronio e Mevio hanno litigato su una servitù di passaggio

Il giudice di primo grado ha dichiarato l'inesistenza della servitù, accogliendo le eccezioni di Mevio. Sempronio riceve la comunicazione della sentenza il 3 luglio. Sempronio, affrettandosi a impugnare, deposita il ricorso il 2 agosto (30 giorni dopo il 3 luglio). Tuttavia il ricorso depositato non contiene la copia autentica della sentenza impugnata (Sempronio ha dimenticato di allegare il documento). Il ricorso sarà comunque ricevuto, ma la cancelleria di appello comunicherà a Sempronio di presentare la copia autentica entro un termine (di solito 10 giorni) pena l'inammissibilità del ricorso. Se Sempronio non regolarizza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile per difetto di forma.

Domande frequenti

Come si propone un appello, con citazione o con ricorso?

L'appello si propone con ricorso, non con citazione. La citazione è usata solo in primo grado. Nel ricorso devono essere esposti i motivi di impugnazione e allegarsi la copia autentica della sentenza impugnata.

Quanto tempo ho per impugnare una sentenza di primo grado?

Il termine ordinario è 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (se è Corte di Appello) o dalla comunicazione/notificazione se è Tribunale in funzione d'appello. Il termine è perentorio e non è prorogabile.

Che cosa deve contenere obbligatoriamente il ricorso d'appello?

Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione articolati (illustrazione dei vizi della sentenza) e allegare in copia autentica la sentenza impugnata. Deve osservare anche le forme di sottoscrizione e di deposito previste per il tribunale.

Che cosa fa il cancelliere una volta ricevuto il ricorso?

Il cancelliere comunica al ricorrente la ricevuta di deposito (secondo l'art. 168 c.p.c.) e richiede d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale con tutti gli atti.

Se il ricorso non allega la sentenza impugnata, è automaticamente inammissibile?

No, ma la cancelleria comunicherà all'appellante di produrre la copia autentica entro un termine brevissimo (di solito 10 giorni). Se non regolarizza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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