← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 352 c.p.c. – Decisione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresì il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è deposita in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Se l’appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190 e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanti giorni successivi.

Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies [1].

Articolo così sostituito dall’art. 57, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall’art. 76, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51

[1] Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1d, numero 2, L. 12 novembre 2011, n. 183.

In sintesi

  • Il giudice d'appello predispone lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica
  • La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per le memorie
  • In appello davanti alla Corte, le parti possono chiedere discussione orale entro 60 giorni
  • Il tribunale d'appello consente discussione con scambio delle sole conclusionali
  • Il giudice può decidere la causa anche senza le fasi previste se autorizzato

In appello, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e fissa i termini per il deposito delle memorie, con sentenza entro 60 giorni.

Ratio

L'articolo 352 regola il procedimento conclusivo dell'appello, disciplinando come il giudice deve organizzare la fase decisoria dopo la chiusura dell'istruzione. La norma persegue l'obiettivo di garantire la definitività del processo tramite termini perentori e procedure definite per la redazione della sentenza d'appello, evitando dilazioni ingiustificate.

In questo contesto si inserisce la possibilità, introdotta da riforme successive, di richiedere discussione orale dinanzi al collegio, elemento che riflette l'importanza della fase dialettica nel processo civile moderno.

Analisi

La disposizione si articola in più commi: il primo stabilisce che dopo la chiusura dell'istruzione (artt. 350-351) il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica secondo l'articolo 190, con deposito della sentenza entro 60 giorni dalla scadenza del termine per le memorie.

Il secondo comma, relativo all'appello davanti alla Corte di Appello, consente a ciascuna parte di richiedere discussione orale davanti al collegio, ripresentando la richiesta al presidente della corte alla scadenza del termine per le memorie. Il presidente fissa con decreto la data dell'udienza di discussione (entro 60 giorni) e designa il relatore. La sentenza segue la relazione della causa ed è depositata entro 60 giorni successivi.

Il terzo comma, per l'appello davanti al tribunale, prevede che il giudice, su richiesta, ordini lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissi l'udienza di discussione entro 60 giorni dal deposito delle comparse, con sentenza depositata entro 60 giorni successivi. L'ultimo comma consente al giudice, quando non provveda secondo i commi precedenti, di decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies (rito telematico semplificato).

Quando si applica

L'articolo si applica in tutti i procedimenti di appello, sia davanti alla Corte di Appello che davanti al tribunale in composizione monocratica o collegiale. Entra in gioco dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, quando le parti devono finalizzare le proprie difese scritte con le conclusionali.

È rilevante nelle cause commerciali, familiari, del lavoro: in sostanza, in ogni giudizio di appello in cui sia necessario fissare con precisione i tempi per la deposizione della sentenza e organizzare eventualmente discussioni orali.

Connessioni

L'articolo rimanda agli articoli 350-351 (chiusura istruzione), 356 (ammissione prove in appello), 281-sexies (procedimento telematico semplificato), 190 (deposito difese scritte). Si correla inoltre con le norme sulla giurisdizione del tribunale e della Corte di Appello (artt. 337 ss.) e con le disposizioni sulla notificazione della sentenza.

Nel sistema d'appello si connette anche con l'articolo 352-bis sulla sospensione del processo e con l'articolo 353 sulla rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione. Per la discussione orale davanti al collegio, rilevanti sono le norme generali sulla procedura civile (artt. 126-130 sulla deliberazione collegiale).

Domande frequenti

Quali sono i termini entro cui deve essere depositata la sentenza d'appello?

La sentenza d'appello deve essere depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (davanti alla Corte) o dalle comparse conclusionali (davanti al tribunale).

Posso richiedere discussione orale in appello anche se ho già depositato le mie difese scritte?

In appello davanti alla Corte di Appello, la richiesta di discussione orale deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Non è possibile chiederla dopo aver depositato tutte le difese.

Qual è la differenza tra il procedimento in appello davanti alla Corte e davanti al tribunale?

Davanti alla Corte di Appello si può richiedere discussione orale davanti al collegio, con relazione della causa e termini più ampi. Davanti al tribunale il giudice, su richiesta, ordina lo scambio delle sole conclusionali e fissa l'udienza di discussione entro tempi più brevi.

Il giudice d'appello è sempre obbligato a seguire il procedimento previsto dall'articolo 352?

No, se il giudice non provvede secondo il procedimento ordinario descritto, può decidere la causa utilizzando il rito telematico semplificato previsto dall'articolo 281-sexies.

Se propongo ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, come influisce sul termine per riassumere il processo?

Se il ricorso per cassazione è proposto contro una sentenza d'appello che rimanda al primo giudice, il termine di 3 mesi per riassumere il processo viene interrotto dal ricorso per cassazione stesso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.