Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi [2] dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.
[abrogato] La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo [3].
[1] Le parole «o di competenza» sono state soppresse dall’art. 46, comma 19a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Le parole «sei mesi» sono state sostituite con le parole «tre mesi» dall’art. 46, comma 19b, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[3] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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