Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 352 - Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione→Cod. proc. civ. art. 354 - Art. 354 c.p.c.: Rimessione al primo giudice per altri motivi→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 351 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria→Art. 355 c.p.c.: Provvedimenti sulla querela di falso→Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione→Art. 356 c.p.c.: Ammissione e assunzione di prove→Articolo 349 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 348-ter c.p.c.: Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello→Art. 348-bis c.p.c.: Inammissibilità dell’appello
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La rimessione per ragioni di giurisdizione: schema generale
L'art. 353 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui il giudice d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado, afferma che il giudice di primo grado aveva giurisdizione. Questo accade quando il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto della propria giurisdizione e aveva perciò declinato la cognizione del merito. Se il giudice d'appello ritiene che quella decisione fosse errata, deve rimettere le parti davanti al primo giudice affinché questi possa decidere nel merito.
La ratio è chiara: se il primo giudice non si è pronunciato nel merito per un errore sulla giurisdizione, la sua decisione va annullata e la causa va restituita al giudice competente perché la decida ab initio. In questo caso non opera il principio della sostituzione tipico dell'appello, perché non vi è stata alcuna pronuncia nel merito da sostituire.
La scelta delle parti per la decisione in appello
Il comma 1 dell'art. 353 prevede un'eccezione: se entrambe le parti lo chiedono concordemente, il giudice d'appello può trattenere la causa e decidere nel merito, evitando la rimessione al primo giudice. Questa scelta risponde a un'esigenza di economia processuale: evitare un ulteriore grado di giudizio quando le parti preferiscono la decisione immediata.
Tizio ha citato Caio davanti al tribunale per il risarcimento di un danno. Il tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. In appello, la corte afferma la giurisdizione del tribunale. Se entrambe le parti chiedono che la causa sia decisa nel merito dalla corte d'appello, questa può farlo; altrimenti rimette le parti al tribunale.
L'eccezione per i giudizi contro la Pubblica Amministrazione
Il comma 2 introduce una deroga importante per i giudizi che coinvolgono la pubblica amministrazione. Quando il giudice d'appello afferma la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia contro la PA, la rimessione al giudice di primo grado è obbligatoria se la PA non si è costituita nel giudizio d'appello, anche se le parti chiedono la decisione nel merito in appello.
La ragione di questa deroga è la tutela del diritto di difesa della PA: se quest'ultima non si è costituita in appello, non ha partecipato al giudizio in cui è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario nei suoi confronti, e non ha avuto modo di difendersi nel merito. La rimessione obbligatoria al primo giudice consente alla PA di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Rapporti con l'art. 354 c.p.c.
L'art. 353 e l'art. 354 disciplinano ipotesi diverse di rimessione al primo giudice. L'art. 353 riguarda esclusivamente la rimessione per ragioni di giurisdizione: il vizio che determina la rimessione è l'erronea declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata in primo grado. L'art. 354 riguarda invece la rimessione per altri vizi processuali (nullità della notifica, mancata integrazione del contraddittorio, nullità assoluta della sentenza). Le due disposizioni operano in via autonoma e non si sovrappongono, anche se in entrambi i casi il risultato è la restituzione della causa al giudice di primo grado.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 353 c.p.c. sulla rimessione per ragioni di giurisdizione?
L'art. 353 si applica quando il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, affermando invece che il giudice a quo aveva giurisdizione. In tal caso, non essendovi stata pronuncia nel merito in primo grado, la causa è rimessa al primo giudice.
Le parti possono evitare la rimessione al primo giudice ex art. 353?
Sì, ma solo concordemente. Se entrambe le parti chiedono che la causa sia decisa nel merito dal giudice d'appello, quest'ultimo può trattenerla ed evitare la rimessione. Non è sufficiente la richiesta di una sola parte.
Quando la rimessione ex art. 353 è obbligatoria anche se le parti la rifiutano?
Quando il giudice d'appello afferma la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e la PA non si è costituita nel giudizio d'appello. In tal caso la rimessione è obbligatoria a tutela del diritto di difesa della PA, indipendentemente dalla volontà delle parti.
Qual è la differenza tra la rimessione ex art. 353 e quella ex art. 354 c.p.c.?
L'art. 353 riguarda la rimessione per ragioni di giurisdizione: il vizio è l'erronea declinatoria di giurisdizione del primo giudice. L'art. 354 riguarda altri vizi processuali (nullità notifica, mancata integrazione del contraddittorio, nullità assoluta della sentenza). Le due disposizioni operano in via autonoma.
Perché la rimessione al primo giudice è necessaria quando il primo grado si è concluso con una declinatoria di giurisdizione?
Perché non vi è stata alcuna pronuncia nel merito in primo grado: il giudice a quo ha solo dichiarato il difetto di giurisdizione senza esaminare il merito della controversia. La rimessione garantisce il doppio grado di giudizio nel merito, evitando che una sola pronuncia esaurisca i gradi ordinari.