Testo dell'articoloVigente
Art. 356 c.p.c. – Ammissione e assunzione di prove
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Davanti alla corte di appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma.
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’art. 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il divieto di nuove eccezioni in appello
L'art. 356 c.p.c. disciplina due distinti profili del giudizio d'appello: il divieto di nuove eccezioni e il regime dell'assunzione di nuovi mezzi di prova. Quanto alle eccezioni, la norma stabilisce che in appello non possono essere proposte eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili anche d'ufficio. Il rinvio al n. 4 del secondo comma dell'art. 342 c.p.c. chiarisce che questa limitazione si coordina con il regime dei nova nel giudizio di secondo grado.
Il divieto di nuove eccezioni in appello risponde all'esigenza di garantire che il thema decidendum sia definito nel primo grado e che l'appello non si trasformi in un nuovo giudizio di primo grado. La parte che ha omesso di sollevare un'eccezione in primo grado non può rimediare proponendola per la prima volta in appello, salvo che si tratti di un'eccezione che il giudice può rilevare d'ufficio (come la prescrizione, peraltro, è eccezione in senso proprio che deve essere sollevata dalla parte; ma la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio).
Il regime delle nuove prove in appello
Il secondo e il terzo comma dell'art. 356 dettano le regole sull'assunzione di nuovi mezzi di prova in appello, ispirate a un principio di tassatività delle deroghe al divieto generale. In via ordinaria, nel giudizio d'appello non si assumono nuove prove: le parti devono far valere i propri mezzi istruttori nel primo grado, in conformità con il principio della concentrazione processuale.
Le deroghe sono tre. Prima deroga: il giudice istruttore può assumere mezzi di prova nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 354, ossia quando la causa è rimessa al primo giudice e nel corso di tale procedimento si rende necessaria l'assunzione di prove. Seconda deroga: analogamente nei casi di rimessione della causa in primo grado previsti dall'art. 354. Terza deroga, più rilevante sul piano pratico: il collegio, su istanza di parte, può ammettere nuovi mezzi di prova quando riconosce che la parte non ha potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La causa non imputabile alla parte
Il concetto di causa non imputabile è interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza. Non basta che la parte non abbia prodotto la prova in primo grado: occorre che vi sia stata un'impossibilità oggettiva, non riconducibile a negligenza o inerzia processuale. Sono esempi di causa non imputabile: la sopravvenienza del documento dopo la chiusura dell'istruttoria di primo grado; l'impossibilità di reperire il testimone nonostante diligenti ricerche; la scoperta tardiva di un fatto rilevante per effetto di circostanze imprevedibili.
Tizio, nel giudizio di primo grado su un contratto, non aveva prodotto la fattura che dimostra il pagamento del prezzo perché il documento era in possesso del suo commercialista che lo aveva smarrito. Se Tizio è in grado di dimostrare questa circostanza, il collegio in appello potrà ammettere la prova documentale su sua istanza.
Istanza di parte e valutazione del collegio
L'ammissione dei nuovi mezzi di prova in appello richiede un'istanza di parte e una valutazione discrezionale del collegio. Il collegio non è tenuto ad ammettere la prova anche quando sussiste la causa non imputabile: può rigettare l'istanza se ritiene che la prova non sia rilevante o se la richiesta è tardiva o irricevibile. Caio, appellante, che intende produrre nuova documentazione, deve formulare l'istanza nell'atto di appello o nella prima udienza, indicando in modo specifico sia la prova che si intende assumere sia le ragioni per cui non era stato possibile produrla in primo grado.
Domande frequenti
È possibile proporre nuove eccezioni in appello?
No, in linea generale. L'art. 356 c.p.c. vieta le nuove eccezioni in appello, salvo quelle rilevabili anche d'ufficio. La parte che ha omesso di sollevare un'eccezione in primo grado non può farlo per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Quando è ammessa l'assunzione di nuovi mezzi di prova in appello?
In tre casi tassativi: nei casi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; su istanza di parte, quando il collegio riconosce che la parte non ha potuto proporre le prove in primo grado per causa non imputabile; nei casi di rimessione della causa previsti dall'art. 354.
Cosa si intende per 'causa non imputabile' alla parte ai fini dell'ammissione di nuove prove in appello?
Si intende un'impossibilità oggettiva di produrre la prova in primo grado, non riconducibile a negligenza o inerzia processuale. Esempi: sopravvenienza del documento, impossibilità di reperire il testimone nonostante diligenti ricerche, scoperta tardiva di fatti rilevanti per circostanze imprevedibili.
Chi decide sull'ammissione di nuove prove in appello per causa non imputabile?
Il collegio, su istanza di parte. La valutazione è discrezionale: il collegio può ammettere o rigettare la richiesta, tenendo conto della rilevanza della prova e della effettiva sussistenza della causa non imputabile.
Entro quando deve essere formulata l'istanza di ammissione di nuove prove in appello?
L'istanza deve essere formulata nell'atto di appello o nella prima memoria autorizzata, indicando specificamente la prova richiesta e le ragioni per cui non era stato possibile produrla in primo grado. Istanze tardive possono essere dichiarate irricevibili.