Indice
In sintesi
- Il cancelliere ha funzione di documentazione ufficiale degli atti giudiziari.
- Assiste il giudice in tutti gli atti che richiedono processo verbale.
- Quando il giudice provvede per iscritto, stende la scrittura e la sottoscrive dopo il giudice.
- La sua attività fa fede a tutti gli effetti di legge.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 c.p.c. – Attività del cancelliere
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 D.Lgs. 504/1995 — Privilegi e prescrizione
- Articolo 57 L. 184/1983: Accertamenti del tribunale in casi particolari
- Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 — Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il cancelliere documenta le attività del giudice e delle parti, assiste negli atti verbalizzati e sottoscrive le scritture.
Ratio della norma
L'art. 57 c.p.c. attribuisce al cancelliere un ruolo di documentatore istituzionale degli atti del processo. La norma risponde all'esigenza di certezza pubblica: occorre un soggetto terzo e qualificato che attesti in modo autentico lo svolgimento delle attività giudiziarie, garantendo l'opponibilità degli atti a tutte le parti e a chiunque vi abbia interesse. La funzione documentativa del cancelliere è quindi strumentale alla regolarità formale del processo e alla tutela del contraddittorio.
Analisi del testo
Il primo comma stabilisce che il cancelliere documenta a tutti gli effetti, formula che conferisce piena efficacia probatoria agli atti formati, le attività proprie, quelle degli organi giudiziari e quelle delle parti, nei casi e nei modi previsti dalla legge. Il rinvio alla legge implica che la competenza del cancelliere non è generica ma circoscritta alle ipotesi tipizzate dall'ordinamento processuale.
Il secondo comma disciplina l'assistenza al giudice per la formazione dei processi verbali: il cancelliere è presenza necessaria ogni volta che l'atto debba essere verbalizzato, fungendo da garante della fedeltà del documento rispetto all'attività svolta.
Il terzo comma regola il caso in cui il giudice provveda per iscritto: in linea generale è il cancelliere a redigere materialmente la scrittura, apponendo la propria sottoscrizione dopo quella del giudice. L'ordine delle sottoscrizioni non è casuale: la firma del giudice attesta il contenuto decisorio, quella del cancelliere ne certifica la formazione regolare.
Quando si applica
La norma trova applicazione in ogni fase del procedimento civile in cui sia richiesta documentazione ufficiale: udienza di prima comparizione, assunzione di prove testimoniali, verbali di conciliazione, deposito di atti e provvedimenti, notificazioni eseguite tramite cancelleria. L'orientamento prevalente della dottrina ritiene che la mancanza della sottoscrizione del cancelliere in atti per i quali essa è prescritta possa determinare una nullità formale, salva la possibilità di sanatoria nei casi ammessi dalla legge.
Connessioni con altre norme
L'art. 57 va letto in combinato disposto con gli artt. 126-135 c.p.c., che disciplinano il contenuto e i requisiti dei verbali d'udienza, e con l'art. 87 c.p.c., relativo all'ufficiale giudiziario, figura distinta ma complementare. Rilevano inoltre gli artt. 2699 e ss. c.c. sull'atto pubblico, poiché i documenti formati dal cancelliere nell'esercizio delle sue funzioni hanno tipicamente natura di atti pubblici fidefacenti. Sul versante organizzativo, il d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, e le disposizioni sull'ufficio del processo integrano la disciplina del ruolo del cancelliere nel sistema giudiziario.
Casi pratici
Caso 1: Verbale di udienza con testimone
Nel corso di un'udienza istruttoria, il giudice Tizio procede all'escussione del testimone Caio. Il cancelliere, presente in aula come richiesto dall'art. 57 comma 2, redige il processo verbale riportando fedelmente le domande del giudice e le risposte del testimone. Al termine dell'udienza, sia il giudice sia il cancelliere sottoscrivono il verbale, che acquisisce piena efficacia probatoria nei confronti di tutte le parti, incluso Sempronio, convenuto nel giudizio.
Caso 2: Deposito di ordinanza scritta
Il giudice Tizio adotta un'ordinanza per iscritto, disponendo la fissazione di una nuova udienza. Il cancelliere Sempronio stende il testo dell'ordinanza su indicazione del giudice, la sottopone alla firma di quest'ultimo e vi appone successivamente la propria sottoscrizione. L'atto viene poi inserito nel fascicolo d'ufficio e comunicato alle parti Caio e al suo avversario, risultando opponibile a tutti gli effetti processuali.
Caso 3: Documentazione dell'accordo conciliativo
In una causa di risarcimento danni, le parti Caio e Sempronio raggiungono un accordo conciliativo in udienza. Il cancelliere, assistendo il giudice Tizio, redige il verbale di conciliazione documentando i termini dell'accordo. La sottoscrizione del cancelliere, unitamente a quella del giudice e delle parti, conferisce al verbale valore di titolo esecutivo, consentendo a Caio di procedere esecutivamente in caso di inadempimento di Sempronio senza necessità di ulteriore giudizio.
Domande frequenti
Qual è la funzione principale del cancelliere ai sensi dell'art. 57 c.p.c.?
Il cancelliere svolge una funzione di documentazione ufficiale: attesta a tutti gli effetti di legge le attività proprie, quelle degli organi giudiziari e quelle delle parti nei casi e modi previsti dalla legge, garantendo certezza e opponibilità agli atti processuali.
Il cancelliere deve sempre essere presente in udienza?
L'art. 57 comma 2 prevede che il cancelliere assista il giudice in tutti gli atti per i quali deve essere formato processo verbale. Nei casi in cui la legge impone la verbalizzazione, la presenza del cancelliere è tipicamente necessaria per la regolarità formale dell'atto.
Cosa succede se il cancelliere non sottoscrive un atto che richiedeva la sua firma?
L'orientamento prevalente ritiene che l'omessa sottoscrizione del cancelliere in atti per i quali essa è prescritta possa determinare una nullità formale dell'atto. Tuttavia, la sanabilità dipende dalla natura dell'atto e dalle disposizioni specifiche applicabili al caso concreto.
Perché la firma del cancelliere segue quella del giudice e non la precede?
L'ordine delle sottoscrizioni riflette la diversa funzione di ciascuna firma: quella del giudice attesta il contenuto decisorio o dispositivo dell'atto, mentre quella del cancelliere certifica che la scrittura è stata regolarmente formata. Il cancelliere documenta un atto già perfezionato nella sua sostanza dal giudice.
I verbali formati dal cancelliere hanno valore di atto pubblico?
In linea generale sì: i documenti formati dal cancelliere nell'esercizio delle sue funzioni sono tipicamente qualificati come atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c., con la conseguente efficacia fidefacente circa i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate