Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 56 c.p.c. abrogato dalla L. 117/1988 (Legge Vassalli): disciplinava la rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato civilmente responsabile.
Ratio della norma
L'art. 56 c.p.c., nella sua formulazione originaria, disciplinava la rivalsa dello Stato nei confronti del giudice che avesse cagionato un danno ingiusto per dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni. La norma si inseriva nel sistema dell'azione di rivalsa come strumento di recupero interno delle somme che lo Stato fosse stato costretto a corrispondere al danneggiato. L'obiettivo era duplice: garantire al cittadino un referente solvibile (lo Stato) e al contempo responsabilizzare il magistrato tramite il meccanismo del recupero a posteriori.
Analisi del testo
Il testo originario dell'art. 56 c.p.c. prevedeva che, una volta intervenuta la condanna dello Stato al risarcimento del danno causato da un magistrato, l'amministrazione statale potesse esercitare azione di rivalsa nei confronti del giudice responsabile. Il meccanismo era però rimasto in larga parte inattuato nella prassi, sia per le difficoltà probatorie, sia per l'interpretazione restrittiva fornita dalla giurisprudenza in materia di dolo e colpa grave del magistrato. La norma fu abrogata dall'art. 16 della L. 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. Legge Vassalli), insieme all'art. 55 c.p.c., in quanto la nuova legge ridisegnava organicamente l'intera materia della responsabilità civile dei magistrati, rendendo le previgenti disposizioni codicistiche incompatibili con il nuovo impianto normativo.
Quando si applicava
L'art. 56 c.p.c. trovava applicazione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del Codice di procedura civile del 1940 e l'abrogazione avvenuta nel 1988. Operava esclusivamente nei casi in cui: (i) lo Stato fosse stato condannato in giudizio a risarcire un danno cagionato da un magistrato nell'esercizio delle funzioni; (ii) il comportamento del giudice fosse qualificabile come doloso o gravemente colposo. In concreto, l'azione di rivalsa fu esercitata rarissimamente, anche a causa della clausola di salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dell'onere probatorio particolarmente elevato richiesto per dimostrare la responsabilità personale del giudice.
Connessioni con altre norme
L'abrogazione dell'art. 56 c.p.c. è indissolubilmente legata a quella dell'art. 55 c.p.c. (responsabilità del giudice), entrambe travolte dalla riforma del 1988. Il quadro normativo vigente è oggi interamente regolato dalla L. 117/1988, modificata in modo significativo dalla L. 18/2015 (c.d. riforma Pinto-bis), che ha esteso i casi di responsabilità e rafforzato l'azione di rivalsa obbligatoria dello Stato. La disciplina si raccorda altresì con l'art. 28 Cost. (responsabilità dei funzionari pubblici), con l'art. 111 Cost. (giusto processo) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione imputabile all'organo giurisdizionale (sentenza Köbler, C-224/01).
Casi pratici
Caso 1: Tizio danneggiato da provvedimento giurisdizionale ante-1988
Tizio, attore in causa civile decisa nel 1985, subisce un danno patrimoniale rilevante a causa di un provvedimento adottato dal giudice con colpa grave. Sotto il regime allora vigente, Tizio agisce direttamente contro il magistrato ex art. 55 c.p.c.; solo all'esito favorevole lo Stato, soccombente in solido, attiva la rivalsa ex art. 56 c.p.c. nei confronti del giudice condannato.
Caso 2: Caio Avvocatura dello Stato avvia rivalsa post-L. 117/1988
Caio, avvocato dello Stato, riceve mandato per avviare azione di rivalsa dopo che lo Stato è stato condannato a risarcire un cittadino per diniego di giustizia. Non potendo più applicare l'art. 56 c.p.c. abrogato, Caio fonda la domanda sull'art. 7 L. 117/1988, che impone la rivalsa entro un terzo dello stipendio annuo del magistrato, salvo dolo accertato in via definitiva.
Caso 3: Sempronio magistrato convenuto in rivalsa post-L. 18/2015
Sempronio, giudice civile, è convenuto dallo Stato in azione di rivalsa obbligatoria dopo la condanna ex L. 117/1988 per travisamento del fatto. Sempronio eccepisce i limiti quantitativi rafforzati dalla L. 18/2015 e la natura non automatica della colpa grave, richiamando la garanzia di indipendenza del magistrato e il filtro endoprocessuale di valutazione preventiva.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 56 c.p.c. è stato abrogato dalla L. 117/1988, che ha riorganizzato la responsabilità civile dei magistrati spostando il giudizio sullo Stato e introducendo la rivalsa obbligata ex art. 7 L. 117/1988, poi rafforzata dalla L. 18/2015 (estensione a travisamento del fatto e violazione manifesta del diritto). Il sistema attua l'art. 28 Cost. sulla responsabilità diretta dei funzionari e si raccorda con la disciplina generale della rivalsa P.A. ex art. 22 D.P.R. 3/1957, bilanciando tutela del danneggiato e indipendenza della giurisdizione.
Domande frequenti
Cosa prevedeva l'art. 56 c.p.c. prima dell'abrogazione?
Disciplinava l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato che avesse causato un danno ingiusto nell'esercizio delle funzioni per dolo o colpa grave, consentendo allo Stato di recuperare le somme risarcite al danneggiato.
Quando è stato abrogato l'art. 56 c.p.c. e da quale norma?
L'art. 56 c.p.c. è stato abrogato dall'art. 16 della L. 13 aprile 1988, n. 117 (Legge Vassalli), contestualmente all'art. 55 c.p.c., con l'entrata in vigore della riforma organica della responsabilità civile dei magistrati.
Qual è oggi la norma che regola la rivalsa dello Stato verso i magistrati?
La materia è oggi integralmente disciplinata dalla L. 117/1988, profondamente modificata dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18, che ha reso l'azione di rivalsa obbligatoria e ha ampliato i casi di responsabilità del magistrato.
Perché l'art. 56 c.p.c. era rimasto praticamente inapplicato?
L'azione di rivalsa fu raramente esercitata a causa dell'elevato onere probatorio per dimostrare il dolo o la colpa grave del giudice, della tendenza giurisprudenziale a tutelare l'indipendenza della magistratura e dell'assenza di meccanismi coercitivi efficaci.
Qual era il legame tra l'art. 55 e l'art. 56 c.p.c.?
I due articoli formavano un sistema unitario: l'art. 55 definiva i presupposti della responsabilità personale del giudice (dolo, frode, concussione, colpa grave), mentre l'art. 56 regolava il meccanismo della rivalsa statale conseguente alla condanna al risarcimento. Entrambi furono abrogati insieme dalla L. 117/1988.