Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 c.p.c. – Altre attività del cancelliere
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 57 - Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere→Cod. proc. civ. art. 59 - Art. 59 c.p.c.: Attività dell’ufficiale giudiziario→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 56 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 60 c.p.c.: Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale→Articolo 55 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico→Articolo 54 Codice di Procedura Civile: Ordinanza sulla ricusazione→Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente→Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il cancelliere svolge attività di documentazione, iscrizione a ruolo, formazione del fascicolo e comunicazioni nel processo civile.
Ratio della norma
L'art. 58 c.p.c. individua le funzioni tipiche del cancelliere quale ausiliario del giudice preposto alla tenuta e alla gestione documentale del processo. La disposizione risponde all'esigenza di garantire certezza, continuità e tracciabilità degli atti processuali, affidando a un soggetto qualificato dell'ufficio giudiziario le attività di ricezione, conservazione e trasmissione che presidiano il corretto svolgimento del procedimento. La ratio è dunque quella di istituire un punto di riferimento istituzionale per la tenuta degli atti, a tutela sia delle parti sia dell'amministrazione della giustizia.
Analisi del testo
La norma elenca le principali attività del cancelliere in forma non tassativa ma esemplificativa, chiudendo con il riferimento alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. Il rilascio di copie ed estratti autentici è funzione certificativa di pubblico interesse: l'autenticità impressa dal cancelliere attribuisce valore probatorio privilegiato al documento. L'iscrizione a ruolo segna l'ingresso formale della causa nel registro del tribunale, con attribuzione del numero di R.G. che identifica il procedimento. La formazione del fascicolo d'ufficio e la conservazione dei fascicoli di parte garantiscono l'integrità del corredo documentale. Le comunicazioni e notificazioni curate dal cancelliere sono quelle ordinate dalla legge o dal giudice, distinte da quelle eseguite direttamente dalle parti tramite i propri difensori.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione in ogni procedimento civile ordinario e, in via residuale, in tutti i giudizi in cui il codice di rito civile operi come disciplina suppletiva. Rileva ogni volta che una parte richieda copia autentica di un atto di causa, che un ricorso o atto introduttivo debba essere iscritto a ruolo, che il giudice ordini una comunicazione alle parti o ai terzi, ovvero che occorra acquisire documenti al fascicolo d'ufficio. In regime di processo telematico (PCT), le funzioni descritte dall'art. 58 si esplicano tipicamente attraverso il portale del Ministero della Giustizia, ma il ruolo certificativo del cancelliere rimane invariato.
Connessioni con altre norme
L'art. 58 va letto in combinato con gli artt. 57 (giuramento e responsabilità del cancelliere), 136 (comunicazioni del cancelliere), 137 ss. (notificazioni), 168 (costituzione delle parti e fascicolo d'ufficio) e 76 disp. att. c.p.c. (registro generale degli affari civili). In materia di copie autentiche rileva inoltre l'art. 2714 c.c. Sul piano del processo telematico, il d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e i decreti attuativi disciplinano le modalità digitali di esercizio delle medesime funzioni.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di copia autentica da parte di Tizio
Tizio è parte convenuta in un giudizio di risarcimento danni e necessita di una copia autentica della sentenza di primo grado per proporre appello. Si rivolge alla cancelleria del Tribunale, che, in applicazione dell'art. 58 c.p.c., rilascia la copia con attestazione di conformità all'originale. La copia autentica così rilasciata ha piena efficacia probatoria e consente a Tizio di depositarla nel successivo grado di giudizio.
Caso 2: Iscrizione a ruolo del ricorso di Caio
Caio deposita telematicamente un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del proprio debitore. Il cancelliere, ricevuto il deposito, provvede all'iscrizione della causa a ruolo ai sensi dell'art. 58 c.p.c., attribuendo il numero di R.G. e formando il fascicolo d'ufficio. Da quel momento il procedimento è formalmente pendente e il giudice può essere assegnato.
Caso 3: Comunicazione di udienza a Sempronio
In una causa di separazione personale, il giudice fissa un'udienza presidenziale e ordina al cancelliere di comunicarne la data alle parti costituite. Il cancelliere, in base all'art. 58 c.p.c., trasmette la comunicazione via PEC ai difensori di Sempronio e del coniuge. L'avvenuta comunicazione è documentata nel fascicolo d'ufficio, garantendo la regolarità del contraddittorio.
Domande frequenti
Quali sono le principali attività elencate dall'art. 58 c.p.c. per il cancelliere?
Il cancelliere rilascia copie ed estratti autentici, iscrive le cause a ruolo, forma e conserva il fascicolo d'ufficio e i fascicoli di parte, esegue comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, e svolge ogni altra incombenza attribuitagli dalla legge.
Cosa significa 'iscrizione a ruolo' ai sensi dell'art. 58 c.p.c.?
L'iscrizione a ruolo è l'attività con cui il cancelliere registra formalmente la causa nel registro generale degli affari civili, attribuendole un numero (R.G.) che la identifica per tutta la sua durata. Da tale momento il procedimento è ufficialmente pendente.
Il cancelliere può notificare direttamente gli atti alle parti?
In linea generale, il cancelliere cura le comunicazioni e le notificazioni prescritte dalla legge o ordinate dal giudice. Le notificazioni su iniziativa delle parti vengono invece tipicamente eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o, in regime PCT, direttamente dai difensori via PEC.
L'elenco di attività dell'art. 58 c.p.c. è tassativo?
No. L'orientamento prevalente ritiene che l'elenco sia esemplificativo, come conferma il riferimento conclusivo alle 'altre incombenze che la legge gli attribuisce'. Il cancelliere svolge quindi tutte le funzioni che ulteriori disposizioni normative gli riservano, anche al di fuori di quanto espressamente indicato nella norma.
Come cambia il ruolo del cancelliere nel processo civile telematico?
Con il processo civile telematico (PCT), le funzioni descritte dall'art. 58 c.p.c. si esplicano attraverso canali digitali: i depositi avvengono tramite portale, le comunicazioni via PEC e i fascicoli sono tenuti in forma elettronica. Il ruolo certificativo e gestionale del cancelliere rimane tuttavia invariato nella sostanza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate