Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra [1];
se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull’art. 360, n. 4, del codice di procedura civile ed affette dall’errore di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c..
Con successiva sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 395, prima parte, e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.
In sintesi
Sentenze appello o unico grado sono revocabili per sei motivi: dolo, prove false, documenti decisivi, errore di fatto, cosa giudicata contraria, dolo giudice.
Ratio
La sentenza non è immutabile quando è frutto di dolo, frode processuale, o errore manifesto. La revocazione rappresenta il rimedio straordinario per correggere sentenze già passate in giudicato allorché sussistono circostanze sopravvenute o errori rilevanti non correggibili in appello. La norma limita i motivi a ipotesi oggettive per evitare riaperture arbitrarie.
Analisi
I sei motivi: (1) Dolo di una parte in danno dell'altra — consapevole frode, inganno, artificio. (2) Prove false riconosciute oppure dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute false prima. (3) Documenti decisivi scoperti dopo la sentenza che la parte non aveva potuto produrre per forza maggiore o fatto dell'avversario. (4) Errore di fatto da atti della causa: la decisione è fondata su supposizione di fatto incontrastabilmente esclusa, oppure su inesistenza di fatto positivamente provato, e il fatto non era controverso in giudizio. (5) Contrasto con precedente cosa giudicata fra le stesse parti, se la sentenza non ha deciso sull'eccezione. (6) Dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (es. corruzione provata penalmente). La norma aggiunge note sulla incostituzionalità parziale dichiarate dalla Consulta per alcune ipotesi.
Quando si applica
L'articolo si applica a sentenze di appello o pronunciate in unico grado (es. giudice di pace, tribunale in rito ordinario). Non si applica a sentenze cassatorie sul merito — per quelle v. art. 391-ter. Termini: sessanta giorni da notificazione oppure sei mesi da pubblicazione della sentenza. Non si applica a sentenze revocate in parte dalla Corte costituzionale (altra procedura).
Connessioni
Connessa agli artt. 398 (ricorso revocazione), 400 (termini), 401 (procedimento revocazione), 287 (correzione errori materiali), 391-bis e 391-ter (applicazione limitata a cassazione), 405 (opposizione terzo). Rimanda a sentenze Corte costituzionale per incostituzionalità dichiarate nella nota.
Domande frequenti
Quali sono i sei motivi di revocazione di una sentenza di merito?
Dolo di una parte; prove riconosciute false dopo la sentenza; documenti decisivi scoperti dopo per forza maggiore o fatto avversario; errore di fatto dagli atti della causa; contrasto con precedente cosa giudicata fra le stesse parti; dolo del giudice accertato penalmente.
Che cosa si intende per 'errore di fatto' ai sensi dell'articolo?
Un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti, ma la sentenza suppone l'inesistenza; oppure la sentenza suppone un fatto come vero, ma dagli atti risulta incontrastabilmente falso. Il fatto non deve essere stato controverso fra le parti.
Entro quale termine devo proporre il ricorso di revocazione?
Entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro sei mesi dalla pubblicazione. Scegli il termine più favorevole. Scaduti i termini, il ricorso è improcedibile.
Se la revocazione è accolta, qual è l'effetto sulla sentenza originaria?
La sentenza revocata è annullata. Il giudice che accoglie il ricorso di revocazione decide il merito se sufficientemente istruito, oppure rinvia al giudice di prima istanza per riesame.
Il ricorso di revocazione sospende l'esecuzione della sentenza revocanda?
No. La sentenza rimane provvisoriamente esecutiva durante il procedimento di revocazione, a meno che il giudice non sospenda l'esecuzione per gravi ragioni. La revocazione non ha effetto sospensivo automatico.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.