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Art. 392 c.p.c. – Riassunzione della causa
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi [1] dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
[1] Le parole «un anno» sono state sostituite dalle parole «tre mesi» dall’art. 46, comma 21, L. 18 giugno 2009, n. 69.
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In sintesi
La causa davanti al giudice di rinvio può essere riassunta da qualunque parte non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza cassazione.
Ratio
Dopo la cassazione, il giudizio non può rimanere indefinitamente pendente. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio è atto formale necessario per far procedere il processo verso una decisione di merito. Il termine triennale (originariamente un anno, modificato nel 2009) rappresenta il compromesso tra esigenze di speditezza e necessità di preparazione della difesa.
Analisi
La norma stabilisce: (1) Soggetto attivo: «ciascuna delle parti» — quindi non solo il ricorrente in cassazione, ma anche il soccombente può riassumere se interessato a proseguire. (2) Termine: tre mesi dalla pubblicazione della sentenza cassatoria — termine perentorio, non suscettibile di proroga ordinaria se non per gravi ragioni. (3) Forma: citazione notificata personalmente secondo artt. 137 ss. — la stessa forma dell'atto introduttivo ordinario. La citazione deve contenere il dispositivo della cassazione e la descrizione della causa da riprendere.
Quando si applica
L'articolo si applica sempre a cassazione con rinvio. Non si applica a cassazione senza rinvio (dove il processo si è concluso definitivamente). È applicabile sia in ambito civile ordinario che in procedimenti speciali, fatte salve norme particolari (fallimento, locazioni, ecc.). La riassunzione può essere effettuata anche tramite concordato, transazione o altri atti dispositivi nel corso del termine.
Connessioni
Connessa agli artt. 393 (estinzione processo), 394 (procedimento rinvio), 388 (trasmissione copia sentenza), 390 (rinuncia), 137 ss. (notificazione). Rimanda alle norme sulla citazione e al termine ordinario di tre mesi — norme generali sul procedimento civile ordinario.
Domande frequenti
Chi può riassumere la causa dopo cassazione?
Qualunque parte interessata — sia il ricorrente che il soccombente in cassazione. Non è solo diritto del ricorrente. Chiunque voglia proseguire il giudizio può presentare citazione di riassunzione.
Quanti mesi ho per riassumere dopo pubblicazione della cassazione?
Tre mesi esatti dalla pubblicazione della sentenza cassatoria. È termine perentorio: scaduto il termine senza riassunzione, il processo si estingue automaticamente secondo l'art. 393.
Come si effettua la riassunzione?
Tramite citazione notificata personalmente al convenuto secondo le norme ordinarie (artt. 137 ss.). La citazione deve essere sottoscritta dall'avvocato e deve indicare chiaramente la ripresa della causa cassata.
La riassunzione interrompe il termine triennale di estinzione?
Sì. La notificazione della citazione di riassunzione costituisce atto interruttivo che riavvia il procedimento. Non è necessaria una nuova fase introduttiva se la causa era già instaurata.
Cosa succede se nessuna parte riassume entro tre mesi?
L'intero processo si estingue per effetto dell'art. 393. La sentenza cassatoria conserva comunque effetto vincolante: se una parte ripropone la domanda con nuovo ricorso, la cassazione è sempre applicabile.
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