Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione [1].
Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese [2].
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione [3].
La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
[1] Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1i, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
[2] ‘Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così modificato dall’art. 1-bis, comma 1i, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
[3] Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.
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