Testo dell'articoloVigente
Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione .
Il decreto , l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura e funzione dell'art. 391 c.p.c.
L'art. 391 c.p.c. disciplina le modalità con cui la Corte di Cassazione provvede in tre distinte ipotesi: la rinuncia al ricorso, i casi di estinzione del processo previsti dal codice e l'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. La norma risponde a un'esigenza di semplificazione processuale: consentire alla Corte di definire il giudizio con una forma di provvedimento snella, l'ordinanza, senza necessità di passare per la più solenne forma della sentenza, riservata ai casi in cui la rinuncia sopraggiunge dopo la discussione orale.
Il legislatore, nell'ambito della riforma del processo di cassazione, ha inteso razionalizzare il sistema distinguendo le ipotesi in cui il giudizio si chiude per cause diverse dalla pronuncia sul merito del ricorso, semplificando il relativo provvedimento conclusivo.
La rinuncia al ricorso: presupposti e limiti
La rinuncia è l'atto con cui il ricorrente abbandona volontariamente il ricorso già proposto. Ai sensi dell'art. 391 c.p.c., essa è soggetta a un limite fondamentale: non produce effetti senza l'accettazione delle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione. Tale previsione tutela il resistente che abbia svolto attività difensiva e si sia sostanzialmente affidato alla definizione del giudizio in sede di legittimità, ad esempio quando aspira a una pronuncia che consolidi il giudicato favorevole ottenuto in appello.
Esempio pratico: Tizio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo ha condannato al risarcimento di danni nei confronti di Caio. Successivamente, in sede di trattativa stragiudiziale, le parti raggiungono un accordo. Tizio rinuncia al ricorso. Caio, che si è già costituito, deve accettare la rinuncia perché ha interesse alla pronuncia formale della Corte che consolidi il giudicato a suo favore. Solo con l'accettazione di Caio la rinuncia diventa efficace e la Corte può pronunciare l'ordinanza di estinzione.
Forma del provvedimento: ordinanza o sentenza
La regola generale prevede la forma dell'ordinanza. Tuttavia, se la rinuncia sopraggiunge dopo la discussione orale del ricorso, la Corte è tenuta a pronunciarsi con sentenza. La ratio di questa distinzione risiede nel fatto che la discussione orale rappresenta il momento culminante della trattazione: quando le parti hanno già esposto le proprie ragioni davanti al collegio, appare logisticamente e formalmente più appropriato che il provvedimento conclusivo rivesta la forma della sentenza, che tradizionalmente chiude la fase più solenne del giudizio.
Estinzione del processo e inammissibilità ex art. 360-bis
La norma trova applicazione anche nei casi di estinzione del processo previsti dal codice (ad es. per inattività delle parti, per mancata riassunzione dopo interruzione) e nelle ipotesi di inammissibilità del ricorso dichiarata ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009. Quest'ultima norma prevede l'inammissibilità quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento, ovvero quando il ricorso è manifestamente infondato.
In tali ipotesi, la Corte può pronunciare l'ordinanza anche a sezioni semplici, senza necessità di rimettere la questione alle sezioni unite, il che accelera notevolmente la definizione del giudizio. L'ordinanza è poi comunicata alle parti a cura del cancelliere, senza necessità di notificazione formale.
Impugnabilità dell'ordinanza
L'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 391 c.p.c. è, per sua natura, non ulteriormente impugnabile, in quanto rappresenta essa stessa il provvedimento terminale del giudizio di legittimità. Non è esperibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Cassazione stessa. L'unico rimedio residuo, in ipotesi del tutto eccezionali, potrebbe essere il ricorso straordinario per violazione del contraddittorio o altri vizi procedurali macroscopici, ma si tratta di fattispecie di rarissima applicazione pratica.
Domande frequenti
Con quale provvedimento la Cassazione decide sulla rinuncia al ricorso?
Di regola con ordinanza. Se però la rinuncia sopraggiunge dopo la discussione orale, la Corte pronuncia con sentenza, in ragione della fase avanzata del giudizio già raggiunta.
La rinuncia al ricorso per cassazione è sempre efficace?
No. La rinuncia non produce effetti senza l'accettazione delle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione. Il resistente che abbia svolto difese può rifiutare la rinuncia per ottenere una pronuncia formale.
Cosa sono i casi di inammissibilità ex art. 360-bis richiamati dall'art. 391?
Sono i casi in cui il ricorso è inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata della Cassazione senza elementi per mutare orientamento, oppure perché il ricorso è manifestamente infondato.
Il collegio che pronuncia l'ordinanza ex art. 391 deve essere a sezioni unite?
No. La norma prevede espressamente che il collegio possa pronunciare l'ordinanza anche a sezioni semplici, il che semplifica e accelera la definizione dei giudizi che si chiudono per rinuncia o estinzione.
Come vengono portate a conoscenza delle parti l'ordinanza ex art. 391?
L'ordinanza è comunicata alle parti a cura del cancelliere, senza necessità di notificazione formale da parte del difensore, analogamente ad altri provvedimenti ordinatori della Corte.