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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 389 c.p.c. – Domande conseguenti alla cassazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

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In sintesi

  • Domande conseguenti cassazione vanno al giudice di rinvio
  • In caso cassazione senza rinvio, al giudice di merito originario
  • Comprende restituzione, riduzione pristino e altre richieste accessorie

Le domande di restituzione o riduzione in pristino conseguenti a cassazione si propongono al giudice di rinvio; in assenza rinvio, al giudice che pronunciò la sentenza cassata.

Ratio

L'articolo identifica la sede appropriata per formulare istanze strumentali alla cassazione. Una sentenza di cassazione non è meramente distruttiva: spesso genera obblighi di riesame o necessità di rettifica economiche. La norma assegna queste questioni al giudice competente per la fase successiva, garantendo continuità processuale e concentrazione del giudizio.

Analisi

La norma si articola in due ipotesi: (1) cassazione con rinvio — la domanda va al giudice di rinvio designato dalla Cassazione; (2) cassazione senza rinvio — la domanda ritorna al giudice originario che aveva pronunciato la sentenza cassata. Il termine "domande" abbraccia non solo restituzione e riduzione in pristino (danni da processo perdente, oltre le spese), ma anche richieste di modifica dell'importo di condanna alla luce della cassazione parziale, istanze di chiarimento sulla portata della sentenza cassatoria e simili.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che una parte vittoriosa in cassazione desideri ottenere misure dirette o indirette dalla precedente soccombenza. Esempi: restituzione delle spese di processo, riduzione della condanna economica laddove la Cassazione accolga il ricorso parzialmente, domande di risarcimento per lite temeraria, istanze di sospensione dell'esecutorietà della sentenza cassata durante il rinvio.

Connessioni

Strettamente collegata agli artt. 388 (trasmissione della sentenza), 392 (riassunzione della causa), 394 (procedimento in sede di rinvio). Rimanda ai requisiti formali delle domande disciplinati da norme generali sul procedimento. La "riduzione in pristino" si connette ai concetti di cui all'art. 395 (revocazione) e alla disciplina dei danni da processo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra cassazione con rinvio e cassazione senza rinvio dal punto di vista delle domande?

Con rinvio, le domande vanno al giudice di rinvio che dovrà riesaminare il merito. Senza rinvio, tornano al giudice originario; spesso in questa ipotesi le domande riguardano questioni meramente economiche o dichiarative, non il merito.

Quali sono gli esempi di 'domande conseguenti' a una cassazione?

Restituzione delle spese processuali, riduzione della somma condannata laddove la cassazione sia parziale, domande di risarcimento per lite temeraria, istanze di modifica degli effetti economici della sentenza cassata.

La parte ricorrente può proporre domande nuove in sede di rinvio?

Le domande conseguenti devono essere strettamente collegate alla sentenza di cassazione. Domande radicalmente nuove non rientrano in questo istituto; dovrebbero seguire il normale iter processuale.

Se la cassazione è senza rinvio, dove si propone la domanda?

Al giudice che pronunciò la sentenza cassata (tribunale o corte d'appello). Se il giudice è incompetente per ragioni di materia o valore, dovrà trasmetterla al giudice competente.

Quale termine ho per presentare domande conseguenti?

La legge non fissa un termine specifico per l'art. 389. Tuttavia, la domanda deve essere proposta in modo tempestivo durante il procedimento di rinvio o nella sede appropriata, altrimenti rischia di essere ritenuta tardiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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