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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 388 c.p.c. – Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

Articolo così sostituito dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

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In sintesi

  • Cancelliere comunica copia sentenza cassazione a giudice merito
  • Notazione in margine all'originale della sentenza impugnata
  • Trasmissione anche telematica dal 2006

La copia della sentenza di cassazione viene trasmessa dal cancelliere della Corte al giudice merito per annotazione sull'originale impugnato, anche via telematica.

Ratio

L'articolo disciplina il flusso documentale interno tra gli organi giudiziari dopo la pronuncia della Cassazione. La trasmissione della copia al giudice di merito consente il perfezionamento della procedura cassatoria mediante l'annotazione della decisione sull'atto originario, garantendo completezza e trasparenza del fascicolo.

Analisi

La norma prevede due fasi: (1) il cancelliere della Corte di cassazione redige copia della sentenza; (2) la trasmette al cancelliere del giudice che pronunciò la sentenza impugnata. Quest'ultimo provvede alla notazione in margine all'originale. La modifica D.L. 40/2006 ha introdotto la trasmissione telematica, snellendo il procedimento. La copia deve contenere il dispositivo integrale e, di regola, anche i motivi della decisione.

Quando si applica

L'articolo entra in gioco dopo qualunque pronuncia della Corte di cassazione (sentenza di rigetto, annullamento con rinvio, cassazione senza rinvio). Non si applica ai decreti di inammissibilità semplice, che seguono iter diversi. La trasmissione è obbligatoria e automatica, non dipendendo da richiesta delle parti.

Connessioni

L'articolo si connette agli artt. 389 (domande conseguenti alla cassazione), 392 (riassunzione della causa), 394 (procedimento in sede di rinvio). Correlato anche all'art. 380-bis (decisione della Cassazione) e alle disposizioni sulla notificazione telematica introdotte dal D.L. 40/2006.

Domande frequenti

Come avviene la trasmissione della sentenza cassazione al giudice merito?

Il cancelliere della Corte di cassazione trasmette copia della sentenza al cancelliere del giudice che pronunciò il precedente provvedimento. La trasmissione può avvenire per via cartacea oppure telematica. Non è richiesta alcuna azione dalle parti.

Quali sono gli effetti della notazione in margine all'originale?

La notazione documenta ufficialmente nel fascicolo che la sentenza è stata cassata e consente al giudice di rinvio di disporre della sentenza completa di cassazione. Ha importanza procedurale per la tracciabilità del giudizio.

I tempi di trasmissione telematica sono più veloci rispetto al cartaceo?

Sì. La trasmissione telematica (introdotta nel 2006) garantisce una comunicazione istantanea, evitando i ritardi della spedizione cartacea. I tempi di notazione rimangono comunque legati all'operato del cancelliere.

Cosa accade se la trasmissione non avviene?

Si tratta di obbligo legale a carico del cancelliere. Un mancato adempimento può costituire responsabilità civile dello Stato per disfunzione amministrativa, ma non invalida la sentenza cassatoria.

La trasmissione della copia è necessaria anche nei casi di cassazione senza rinvio?

Sì, la norma non distingue. In tutti i casi di pronuncia della Cassazione deve essere trasmessa la copia al giudice di merito per la necessaria notazione, indipendentemente dal tipo di cassazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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