In sintesi
- Ricorso rigettato: Corte condanna ricorrente alle spese di cassazione
- Cassazione senza rinvio o per competenza: Corte provvede su spese di tutti giudizi precedenti
- Cassazione con rinvio: Corte può provvedere spese cassazione o rimettere a giudice rinvio
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 385 c.p.c. – Provvedimenti sulle spese
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .
Stesso numero, altri codici
- Articolo 385 Codice Civile: Conto finale
- Articolo 385 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 385 c.p.p.: Divieto di arresto o di fermo in determinate ci
- Art. 385 Codice Penale: Evasione
- Art. 385 Codice della Navigazione — Forma del contratto
- Art. 385 DPR 495/1992 — Modalità della contestazione non immediata
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La Corte di Cassazione condanna il ricorrente alle spese se rigetta il ricorso e provvede su spese precedenti se cassa senza rinvio o per competenza.
Ratio
L'articolo 385 disciplina come la Cassazione provvede sulle spese del giudizio, cioè le spese legali, di consulenza, di deposito e altri costi processuali. Il principio generale è che la parte soccombente paga le spese. Quando la Cassazione rigetta il ricorso, il ricorrente è soccombente e paga. Quando cassa senza rinvio, provvede sulle spese di tutti i giudizi precedenti, poiché il processo termina. Quando cassa con rinvio, la Corte può decidere sulle spese di cassazione stessa, rimettendo al giudice di rinvio le spese dei giudizi precedenti.
La liquidazione delle spese può essere fatta direttamente dalla Cassazione (determinando un importo) oppure rimessa al giudice precedente che ha pronunciato la sentenza cassata.
Analisi
L'articolo contiene tre ipotesi: (1) ricorso rigettato, il ricorrente paga le spese di cassazione; (2) cassazione senza rinvio o per violazione norme competenza, la Corte provvede su tutte le spese di tutti i giudizi precedenti, liquidandole stessa o rimettendo la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata; (3) cassazione con rinvio, la Corte può provvedere sulle spese di cassazione oppure rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese dei giudizi precedenti.
Quando si applica
Questo articolo si applica a ogni ricorso in Cassazione, indipendentemente dall'esito. Qualsiasi decisione della Cassazione comporta disposizioni sulle spese secondo queste regole.
Connessioni
L'articolo 91 c.p.c. contiene le norme generali sulla condanna alle spese nel processo ordinario. L'articolo 382-384 c.p.c. disciplinano l'esito del ricorso in cassazione. L'articolo 375 c.p.c. riguarda il procedimento in camera di consiglio, che ha regole proprie sulle spese. L'articolo 52-54 c.p.c. riguardano il patrocinio dei poveri e le esenzioni da spese.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ricorre in Cassazione contro sentenza d'appello di condanna al pagamento di 50.000 euro. La Cassazione rigetta il ricorso, accertando che la sentenza è giusta. Condanna Tizio al pagamento delle spese di cassazione stimate in 2.000 euro (onorari avvocato, deposito, ecc.). Tizio deve pagare sia i 50.000 euro sia le 2.000 euro di spese cassazionali.
Caso 2: Caso 2
Caio ricorre in Cassazione e la Corte accerta che il giudice di primo grado non aveva giurisdizione (materia amministrativa). Cassa senza rinvio la sentenza. La Corte liquida tutte le spese di primo grado, appello e cassazione, determinando un importo globale e decidendo chi le paga. Caio non deve pagare nulla perché la soccombenza è imputabile al difetto di giurisdizione del giudice incompetente.
Domande frequenti
Se ricorro e perdo, quanto devo pagare di spese?
Dipende. La Cassazione liquida le spese di cassazione, che includono onorari avvocato, depositi, notifiche. Inoltre, se il ricorso è rigettato, potresti dover pagare anche le spese di giudizi precedenti se ordina la Corte.
La liquidazione delle spese di cassazione è automatica o devo richiederla?
È automatica. Nella sentenza di cassazione, la Corte include sempre una disposizione sulle spese. Non occorre richiesta specifica.
Se la Cassazione cassa con rinvio, chi paga le spese?
Dipende dalla decisione della Corte. Può provvedere subito sulle spese di cassazione, rimettendo le altre al giudice di rinvio. Oppure rimette tutto il giudice di rinvio. Generalmente, se il ricorso è accolto, il ricorrente vincente non paga.
Posso impugnare la liquidazione delle spese decisa dalla Cassazione?
La liquidazione delle spese è parte integrante della sentenza di cassazione. Non è impugnabile separatamente, ma puoi contestarla nella stessa sentenza se ritieni errata.
Se non ho soldi per pagare le spese di cassazione, posso chiedere esenzione?
Sì. Puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato (articoli 52-54 c.p.c.) che esonera dalle spese. Occorre dimostrare che il reddito è inferiore a certi limiti e che la causa non è manifestamente infondata.
Vedi anche