Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 387 c.p.c. – Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Ricorso dichiarato inammissibile non può essere riproposto
  • Ricorso dichiarato improcedibile non può essere riproposto
  • Non importa se il termine legale per ricorrere non è scaduto
  • Effetto preclusivo della sentenza di Cassazione
Indice dei contenuti

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine legale per il ricorso.

Ratio

L'articolo 387 stabilisce un effetto preclusivo della sentenza cassativa che dichiara il ricorso inammissibile o improcedibile. Una volta che la Cassazione ha accertato che il ricorso non soddisfa i presupposti procedurali per essere deciso (inammissibilità) o che il ricorso non poteva essere proposto per carenza di legittimazione o interesse (improcedibilità), il ricorrente non può riproporre la stessa questione. Ciò evita un ciclo infinito di ricorsi formalmente identici che la Cassazione continuerebbe a rigettare per lo stesso vizio procedurale.

La norma protegge l'autorità della cosa giudicata cassativa e scoraggia abusi processuali.

Analisi

La disposizione è semplice: se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile (ad es., perché presentato fuori termine, o perché manca il visto dell'avvocato, o altre formalità), il ricorrente non può proporre un nuovo ricorso per la medesima sentenza impugnata. Lo stesso vale se il ricorso è dichiarato improcedibile (ad es., se il ricorrente non ha interesse legittimo a impugnare, o se manca la qualità procedurale). Questo anche se il termine ordinario per ricorrere non è ancora scaduto.

Quando si applica

Questo articolo si applica ogni volta che la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile o improcedibile. È un effetto automatico: non occorre richiesta della controparte. Una volta che la sentenza è depositata, il ricorso è preciso definitivamente e non può essere riproposto.

Connessioni

L'articolo 360 c.p.c. contiene il diritto di ricorso e i termini entro i quali ricorrere. L'articolo 366-369 c.p.c. disciplinano i presupposti di ammissibilità del ricorso (visto avvocato, deposito, notifica, termini). L'articolo 375-380 c.p.c. contengono il procedimento in camera di consiglio dove l'inammissibilità è ordinariamente rilevata. L'articolo 382-384 c.p.c. disciplinano le sentenze di merito della Cassazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Filano ricorre in Cassazione contro una sentenza d'appello, ma deposita il ricorso 110 giorni dopo la notificazione della sentenza, mentre il termine è 60 giorni. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per decorrenza del termine. Filano non può proporre un nuovo ricorso per la medesima sentenza d'appello, nemmeno entro i 10 giorni successivi. Il ricorso è definitivamente preciso.

Caso 2: Caso 2

Tizio propone ricorso sostenendo di avere interesse a impugnare una sentenza che ha deciso il giudizio fra altre parti, non fra Tizio e la controparte. La Cassazione dichiara il ricorso improcedibile perché Tizio manca dell'interesse legittimo e della legittimazione ad agire. Tizio non può riproporre ricorso sulla medesima sentenza per cercare di provare diversamente l'interesse.

Domande frequenti

Se il mio ricorso è dichiarato inammissibile, posso modificarlo e ripresentarlo?

No. L'articolo 387 stabilisce esplicitamente che il ricorso dichiarato inammissibile non può essere riproposto. Una volta che la Cassazione lo dichiara inammissibile, è preciso.

Qual è la differenza fra inammissibilità e improcedibilità?

Inammissibilità significa che il ricorso non soddisfa i presupposti procedurali (forma, termine, visto avvocato, deposito). Improcedibilità significa che il ricorrente manca della qualità procedurale o dell'interesse legittimo. Entrambe precludono la riproposizione.

Se ho 45 giorni ancora prima che scada il termine per ricorrere e la Cassazione dichiara inammissibile il mio ricorso, posso ricorrere di nuovo negli ultimi 45 giorni?

No. L'articolo 387 specifica 'anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge'. Una volta dichiarato inammissibile, non puoi riproporre.

La dichiarazione di inammissibilità della Cassazione è cosa giudicata?

Sì. Una volta che la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, la decisione è definitiva e vincolante. Non può essere contestata.

Se erro nella stesura del ricorso e lo presento fuori forma, il nuovo ricorso seguirà lo stesso destino?

Dipende dal motivo dell'inammissibilità. Se il ricorso precedente era inammissibile per vizio strutturale irrimediabile (ad es., decorrenza termine), il nuovo ricorso è ugualmente preciso. Se l'errore era corregibile, occorre valutare caso per caso se il motivo di inammissibilità si ripete.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.