Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 393 c.p.c. – Estinzione del processo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 392 - Articolo 392 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa→Cod. proc. civ. art. 394 - Art. 394 c.p.c.: Procedimento in sede di rinvio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 391-ter c.p.c.: Altri casi di revocazione ed opposizione di→Art. 391-bis c.p.c.: Correzione degli errori materiali e revocaz→Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia→Articolo 395 Codice di Procedura Civile: Casi di revocazione→Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia→Art. 396 c.p.c.: Revocazione delle sentenze per le quali è scadu→Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se riassunzione non avviene entro tre mesi o una successiva causa estinzione interviene, l'intero processo si estingue, ma cassazione conserva effetto vincolante.
Ratio
L'estinzione del processo è conseguenza logica del mancato esercizio del diritto di azione entro il termine conferito. Non è sanzione, ma meccanismo di pulizia del giudizio, evita processi zombie che restano indefinitamente pendenti. Tuttavia, l'effetto vincolante della cassazione persiste: le parti non sono rimesse nella posizione iniziale; il vincolo dei motivi decisi dalla Cassazione continua a operare.
Analisi
La norma disciplina due ipotesi: (1) Mancata riassunzione entro tre mesi (art. 392), il processo si estingue automaticamente, senza necessità di pronuncia formale. (2) Estinzione successiva: anche se la riassunzione avviene nel termine, una causa di estinzione del giudizio di rinvio (morte della parte, decadenza termini, sopravvenienze) determina l'estinzione dell'intero processo cassato. Però: «la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda», significa che le parti, ripresentando la domanda con un nuovo giudizio, non possono più invocare questioni già decise dalla Cassazione.
Quando si applica
L'articolo opera ex lege, senza bisogno di pronuncia della Corte. Tuttavia, una parte può chiedere formale pronuncia di estinzione per accertamento e conservazione dei diritti. È applicabile indipendentemente dal tipo di cassazione (annullamento, rigetto, etc.). L'estinzione non pregiudica diritti sostanziali delle parti, estingue solo il procedimento.
Connessioni
Connessa agli artt. 392 (riassunzione), 390 (rinuncia), 391 (pronuncia estinzione), 394 (procedimento rinvio). Rimanda al concetto di effetto vincolante della cosa giudicata e al diritto di riproporre domande. Correlata alle norme sulla sospensione del procedimento (es. morte della parte).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ricorre in cassazione
La Cassazione annulla e rinvia. Nel termine di tre mesi Tizio non riassume la causa. Il 91º giorno il processo si estingue automaticamente per effetto dell'art. 393. Caio, soccombente, non è più tenuto a difendersi. Tuttavia, mesi dopo, Tizio ripropone la medesima domanda con nuovo ricorso. Il vincolo della cassazione rimane: i motivi già decisi dalla Cassazione non possono essere riproposti.
Caso 2: Sempronio riassume la causa entro i tre mesi davanti al giudice di appello
Il procedimento procede, ma prima dell'udienza di merito, Sempronio muore senza eredi parti nel giudizio. Si verifica una causa di estinzione del giudizio di rinvio. L'intero processo cassato si estingue per effetto dell'art. 393, comma 2. Mevio, erede di Sempronio, dovrà eventualmente riproporre la domanda in una nuova azione.
Domande frequenti
La estinzione del processo per mancata riassunzione è automatica oppure necessita pronuncia formale?
L'estinzione opera automaticamente per effetto di legge al termine del 91º giorno. Tuttavia, una parte può chiedere pronuncia formale al giudice (ordinanza) per accertamento e per esigenze di conservazione dei diritti.
Se il processo si estingue, i diritti sostanziali delle parti come sono tutelati?
L'estinzione riguarda solo il procedimento processuale, non i diritti sostanziali. Le parti conservano sempre il diritto di riproporre la domanda con nuova azione, ma soggette al vincolo della cassazione precedente.
Cosa significa che la sentenza cassazione 'conserva effetto vincolante'?
I principi di diritto stabiliti dalla Cassazione rimangono decisivi. Se si ripropone la medesima domanda, non è possibile contestare la interpretazione della legge che la Cassazione ha fissato nei propri motivi.
Se muore la parte dopo riassunzione, cosa succede?
Se la morte interviene dopo riassunzione ma prima che il giudizio rinvio si concluda, il processo si estingue per effetto dell'art. 393 (causa di estinzione giudizio di rinvio). Gli eredi possono eventualmente proseguire previo intervento nel processo.
Posso impedire estinzione del processo se l'altra parte non riassume?
No direttamente, ma puoi tu stesso riassumere nel termine (sei legitimato come parte). Oppure puoi chiedere pronuncia formale di estinzione per far cessare lo stato di pendenza e recuperare diritti di azione.