Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 394 c.p.c. – Procedimento in sede di rinvio

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

In sintesi

  • Applicazione norme procedimento ordinario al giudizio rinvio
  • Conservazione posizione processuale delle parti originaria
  • Giuramento decisorio è ammissibile, conclusioni limitate a cassazione
  • Obbligatorietà copia sentenza cassazione nel fascicolo
Indice dei contenuti

In sede di rinvio si osservano norme procedimento ordinario; parti conservano posizione processuale precedente; nuovo giuramento ammesso; conclusioni limitate al dispositivo cassazione.

Ratio

Il giudizio di rinvio non è un nuovo processo, bensì prosecuzione del processo originario vincolato dalla cassazione. L'articolo stabilisce che il procedimento ordinario governa il rinvio, ma con vincoli sostanziali: le parti mantengono i loro ruoli, le posizioni processuali restano identiche, e non è lecito modificare le conclusioni se non per conseguenza della cassazione. Questa disciplina assicura continuità e coerenza del giudizio.

Analisi

La norma articola: (1) Norme procedimento: il giudizio di rinvio segue il procedimento ordinario davanti al giudice designato dalla Cassazione (tribunale, appello, o giudice di pace a seconda dei casi). (2) Posizione processuale conservata: ricorrente rimane tale, soccombente medesimo, posizioni difensive intatte. Non è possibile cambio di parti o nuove parti (salvo rappresentanti). (3) Giuramento decisorio: ammesso, non è stato precluso dalla cassazione. (4) Conclusioni limitate: le parti non possono prendere «conclusioni diverse» da quelle del giudizio cassato, a meno che la «necessità» sorga dalla cassazione. Esempio: se la Cassazione decide che il contratto è valido (questione preliminare), la parte non può tornare a contestarne la validità.

Quando si applica

L'articolo si applica a ogni giudizio di rinvio indipendentemente dal grado o dalla materia. Non si applica a cassazione senza rinvio, che conclusiva. È irrilevante se la cassazione è totale o parziale, il vincolo opera comunque.

Connessioni

Connessa agli artt. 388 (trasmissione sentenza), 392 (riassunzione), 393 (estinzione), 391-ter (revocazione cassazione), 380 ss. (ricorso cassazione). Rimanda alle norme sul procedimento ordinario (citazione, conclusioni, udienza, sentenza).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio cita Caio davanti al tribunale per ottenere condanna al pagamento di 100.000 euro. Caio eccepisce la nullità del contratto. Il tribunale accoglie l'eccezione e rigetta la domanda. Tizio ricorre in cassazione; la Cassazione annulla stabilendo che il contratto è valido. Rinvia al tribunale. Nel giudizio rinvio, Caio non può più eccepire la nullità, la posizione processuale è conservata ma il vincolo cassatorio lo impedisce. Tizio ripropone la domanda per il merito del credito.

Caso 2: Sempronio e Filano si contendono la proprietà di un immobile

La corte d'appello rinvia la causa al tribunale in sede di cassazione per riesame della prova (documenti). Nel rinvio, il tribunale segue il procedimento ordinario e può offrire alle parti di risolvere la controversia mediante giuramento decisorio (non precluso dalla cassazione). Sempronio accetta di deferir il giuramento a Filano, e il giudice decide sulla base del giuramento.

Domande frequenti

Quali norme di procedimento si applicano nel giudizio di rinvio?

Le norme ordinarie del procedimento civile ordinario (citazione, comparsa, conclusioni, udienza, sentenza) davanti al giudice designato dalla Cassazione, sia esso tribunale, appello o giudice di pace.

Le parti mantengono la stessa posizione nel giudizio di rinvio?

Sì. Ricorrente rimane ricorrente, soccombente rimane soccombente. Non è consentito cambio di parti né introduzione di nuove parti, salvo rappresentanti per sopravvenute incapacità.

Posso proporre eccezioni nuove nel rinvio se la cassazione non ha deciso?

Sì, è possibile proporre eccezioni nuove su questioni che la Cassazione non ha deciso (per oscurità, per inutilità, perché non rilevanti). Però, su questioni già decise dalla Cassazione, l'eccezione è vincolata dal pronunciato.

Il giuramento decisorio è ammesso nel giudizio di rinvio?

Sì. A meno che la Cassazione non lo abbia escluso espressamente, il giudice di rinvio può offrire alle parti di risolvere con giuramento decisorio, se ritenuto conveniente per la causa.

Devo presentare documentazione nuova nel rinvio?

Documenti nuovi e rilevanti possono essere proposti nel rinvio, se non erano disponibili nel giudizio cassato. Documenti che potevano essere prodotti prima sono inammissibili (salvo eccezioni per forza maggiore).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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