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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli arbitri maturano il diritto al rimborso spese e all'onorario salvo rinuncia espressa al momento dell'accettazione o con atto scritto.
  • Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento, con rivalsa interna tra loro.
  • La liquidazione effettuata dagli arbitri direttamente non vincola le parti che non la accettino.
  • In caso di contestazione, il presidente del tribunale competente determina l'importo con ordinanza su ricorso degli arbitri.
  • L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo ex art. 825, quarto comma.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 814 c.p.c. – Diritti degli arbitri

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.

In sintesi

  • Gli arbitri maturano il diritto al rimborso spese e all'onorario salvo rinuncia espressa al momento dell'accettazione o con atto scritto.
  • Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento, con rivalsa interna tra loro.
  • La liquidazione effettuata dagli arbitri direttamente non vincola le parti che non la accettino.
  • In caso di contestazione, il presidente del tribunale competente determina l'importo con ordinanza su ricorso degli arbitri.
  • L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo ex art. 825, quarto comma.

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo rinuncia; le parti rispondono solidalmente.

Ratio

L'articolo 814 c.p.c. disciplina il trattamento economico degli arbitri, bilanciando la natura para-contrattuale del rapporto arbitrale con l'esigenza di assicurare un meccanismo di riscossione coercibile. La norma riconosce agli arbitri uno status analogo a quello dei professionisti incaricati, con la particolarità che il compenso è dovuto solidalmente da tutte le parti del procedimento, indipendentemente dall'esito.

La previsione della solidarietà passiva è funzionale a garantire all'arbitro la certezza del pagamento, evitando che i rischi connessi all'insolvenza di una parte ricadano su chi ha prestato la propria opera intellettuale.

Analisi

Il primo comma sancisce il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario, subordinando la rinuncia a un atto formale: la dichiarazione al momento dell'accettazione ovvero un atto scritto successivo. Il secondo comma istituisce la responsabilità solidale delle parti verso gli arbitri, lasciando impregiudicata la rivalsa interna tra le stesse.

Il terzo e quarto comma regolano il procedimento di liquidazione in caso di disaccordo: se le parti non accettano la liquidazione effettuata direttamente dagli arbitri, il quantum è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale ex art. 810, secondo comma, che si pronuncia sentite le parti. L'ordinanza così emessa costituisce titolo esecutivo ex lege ed è soggetta a reclamo secondo il regime previsto dall'art. 825, quarto comma. Viene richiamato anche l'art. 830, quarto comma, relativo alle conseguenze dell'invalidità del lodo sul diritto al compenso.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i procedimenti arbitrali rituali disciplinati dal Codice di procedura civile, ogni volta che sorga una controversia sul quantum del compenso dovuto agli arbitri o sul rimborso delle spese sostenute. Rileva anche nella fase successiva alla pronuncia del lodo, qualora le parti si rifiutino di corrispondere quanto liquidato dagli arbitri nel dispositivo.

Il procedimento davanti al presidente del tribunale è attivabile su ricorso degli stessi arbitri, con carattere di giurisdizione volontaria. La solidarietà passiva delle parti vale anche nei confronti degli arbitri cui l'incarico sia stato revocato o che abbiano rinunciato, limitatamente all'attività già svolta.

Connessioni

L'art. 814 è strettamente connesso agli artt. 810 (nomina degli arbitri e individuazione del tribunale competente), 825 (exequatur del lodo e regime del reclamo) e 830 (nullità del lodo). Il richiamo all'art. 830, quarto comma, chiarisce che la dichiarazione di nullità del lodo non travolge automaticamente il diritto degli arbitri al compenso per l'attività già svolta.

Sul piano sostanziale, il rapporto arbitri-parti presenta analogie con il mandato professionale (artt. 1703 ss. c.c.) e con il contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 ss. c.c.), pur mantenendo una propria autonomia disciplinare all'interno del diritto processuale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio inseriscono una clausola compromissoria nel contratto di fornitura

Al termine del procedimento arbitrale, gli arbitri liquidano le proprie spettanze in 8.000 euro nel dispositivo del lodo. Caio rifiuta di pagare, contestando l'importo come eccessivo. Gli arbitri ricorrono al presidente del tribunale ex art. 814, quarto comma. Il presidente, sentite le parti e verificata la congruità della tariffa forense applicata, emette ordinanza che determina il compenso in 7.500 euro, dichiarandola titolo esecutivo nei confronti sia di Tizio sia di Caio solidalmente, lasciando a quest'ultimo la rivalsa interna.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, arbitro unico nominato in una controversia societaria tra Mevio e Filano, accetta l'incarico dichiarando espressamente per iscritto di rinunciare all'onorario, pur mantenendo il diritto al rimborso delle spese vive. A procedimento concluso, Mevio contesta anche le spese documentate (trasferte, consulenze tecniche). Sempronio deposita ricorso al presidente del tribunale competente allegando la documentazione delle spese sostenute. Il presidente emette ordinanza recante titolo esecutivo per l'importo delle sole spese documentate, in conformità alla rinuncia all'onorario validamente espressa in sede di accettazione.

Domande frequenti

Gli arbitri possono rinunciare al compenso anche dopo aver accettato l'incarico?

Sì, la rinuncia può avvenire anche con un atto scritto successivo all'accettazione, purché precedente alla conclusione del procedimento. La rinuncia deve essere espressa e documentata per iscritto; non è ammessa una rinuncia implicita o verbale.

Se una delle parti è insolvente, l'altra è tenuta a pagare l'intero compenso degli arbitri?

Sì. Le parti rispondono solidalmente nei confronti degli arbitri, il che significa che ciascuna può essere chiamata a pagare l'intero importo. La parte che ha pagato più della propria quota ha diritto di rivalersi sull'altra per la parte eccedente.

Come si impugna l'ordinanza del presidente del tribunale che determina il compenso?

L'ordinanza è soggetta a reclamo secondo il regime previsto dall'art. 825, quarto comma, c.p.c. Il reclamo va proposto alla corte d'appello nel termine stabilito dalla norma richiamata.

L'annullamento del lodo fa perdere agli arbitri il diritto al compenso?

No. Per effetto del richiamo all'art. 830, quarto comma, la dichiarazione di nullità del lodo non travolge il diritto degli arbitri al compenso per l'attività già svolta, salvo che la nullità derivi da condotte imputabili agli arbitri stessi.

Cosa succede se le parti non accettano la liquidazione fatta dagli arbitri nel lodo?

La liquidazione effettuata dagli arbitri direttamente non è vincolante per le parti che non la accettino. In tal caso, l'importo viene determinato con ordinanza del presidente del tribunale su ricorso degli arbitri, dopo aver sentito le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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