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Art. 801 c.p.c. – Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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In sintesi
L'art. 801 c.p.c., abrogato nel 1996, regolava il riconoscimento in Italia degli atti di giurisdizione volontaria compiuti da giudici stranieri.
Ratio
La volontaria giurisdizione comprende quegli interventi dell'autorità giudiziaria che non decidono controversie tra parti contrapposte, ma provvedono alla cura di interessi privati per i quali la legge richiede l'intervento del giudice: omologazioni, interdizioni, inabilitazioni, adozioni, autorizzazioni. L'art. 801 c.p.c. rispondeva all'esigenza di riconoscere in Italia tali provvedimenti emessi da giudici stranieri, consentendo la circolazione internazionale degli status personali.
L'equiparazione procedurale agli artt. 796-797 era una scelta di comodità sistematica: si utilizzava lo strumento già esistente della delibazione, adattandolo — «in quanto applicabili» — alla natura non contenziosa dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Analisi
La norma operava per rinvio agli artt. 796 e 797 c.p.c., con la clausola limitativa «in quanto applicabili», che segnalava la necessità di adattare i criteri pensati per le sentenze contenziose alla peculiarità degli atti non contenziosi. In sostanza, la Corte d'appello doveva verificare: la regolarità formale dell'atto, la competenza dell'autorità straniera, il contraddittorio ove previsto, la non contrarietà all'ordine pubblico italiano e ai trattati internazionali.
Quando si applica
La norma era applicabile ogniqualvolta un privato intendesse far valere in Italia un provvedimento straniero di natura non contenziosa: un'adozione pronunciata all'estero, un'interdizione disposta da un tribunale tedesco, un'omologazione contrattuale emessa da un giudice francese. Oggi il riferimento normativo è la L. 218/1995, che agli artt. 64-68 disciplina organicamente il riconoscimento delle sentenze straniere, inclusi i provvedimenti di giurisdizione volontaria.
Connessioni
L'art. 801 si collocava nel Capo IV del Titolo VIII c.p.c. dedicato all'efficacia delle sentenze straniere. È stato abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto internazionale privato italiano), con effetto dal 31 dicembre 1996. Per i provvedimenti in materia familiare all'interno dell'UE rilevano i Regolamenti Bruxelles II-ter (UE 2019/1111) e il Regolamento sulle successioni (UE 650/2012).
Domande frequenti
Cosa si intende per volontaria giurisdizione?
Sono i provvedimenti giudiziari che non decidono controversie tra parti, ma tutelano interessi privati con l'intervento del giudice: adozioni, interdizioni, omologazioni, autorizzazioni a contrarre.
Come si riconosceva in Italia un'adozione pronunciata all'estero prima del 1997?
Tramite istanza alla Corte d'appello ex art. 801 c.p.c., che verificava compatibilità con l'ordine pubblico, regolarità formale e rispetto del contraddittorio, applicando in quanto compatibili gli artt. 796-797 c.p.c.
Quale norma ha sostituito l'art. 801 c.p.c.?
La L. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, in vigore dal 31 dicembre 1996, che agli artt. 64-68 disciplina il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri.
Un provvedimento straniero di interdizione è automaticamente valido in Italia?
Ai sensi dell'art. 65 della L. 218/1995, i provvedimenti stranieri in materia di capacità possono essere riconosciuti senza procedura giudiziaria se non contrastano con l'ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti di difesa.
Esiste un regolamento europeo per i provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia familiare?
Sì: il Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II-ter), applicabile dal 1° agosto 2022, disciplina la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale tra gli Stati UE.
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