Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 801 c.p.c. – Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Attribuiva efficacia in Italia agli atti stranieri di volontaria giurisdizione (es. adozioni, interdizioni) tramite rinvio agli artt. 796-797 c.p.c.
  • Il riconoscimento era condizionato alla compatibilità con l'ordine pubblico e ai requisiti di regolarità formale.
  • Non riguardava le sentenze contenziose, ma i provvedimenti non conflittuali emessi da autorità straniere.
  • Abrogato dalla L. 218/1995 a decorrere dal 31 dicembre 1996, sostituito dalla disciplina di diritto internazionale privato.
  • Oggi il riconoscimento avviene ai sensi degli artt. 64-68 della L. 218/1995.
Indice dei contenuti

L'art. 801 c.p.c., abrogato nel 1996, regolava il riconoscimento in Italia degli atti di giurisdizione volontaria compiuti da giudici stranieri.

Ratio

La volontaria giurisdizione comprende quegli interventi dell'autorità giudiziaria che non decidono controversie tra parti contrapposte, ma provvedono alla cura di interessi privati per i quali la legge richiede l'intervento del giudice: omologazioni, interdizioni, inabilitazioni, adozioni, autorizzazioni. L'art. 801 c.p.c. rispondeva all'esigenza di riconoscere in Italia tali provvedimenti emessi da giudici stranieri, consentendo la circolazione internazionale degli status personali.

L'equiparazione procedurale agli artt. 796-797 era una scelta di comodità sistematica: si utilizzava lo strumento già esistente della delibazione, adattandolo, «in quanto applicabili», alla natura non contenziosa dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Analisi

La norma operava per rinvio agli artt. 796 e 797 c.p.c., con la clausola limitativa «in quanto applicabili», che segnalava la necessità di adattare i criteri pensati per le sentenze contenziose alla peculiarità degli atti non contenziosi. In sostanza, la Corte d'appello doveva verificare: la regolarità formale dell'atto, la competenza dell'autorità straniera, il contraddittorio ove previsto, la non contrarietà all'ordine pubblico italiano e ai trattati internazionali.

Quando si applica

La norma era applicabile ogniqualvolta un privato intendesse far valere in Italia un provvedimento straniero di natura non contenziosa: un'adozione pronunciata all'estero, un'interdizione disposta da un tribunale tedesco, un'omologazione contrattuale emessa da un giudice francese. Oggi il riferimento normativo è la L. 218/1995, che agli artt. 64-68 disciplina organicamente il riconoscimento delle sentenze straniere, inclusi i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Connessioni

L'art. 801 si collocava nel Capo IV del Titolo VIII c.p.c. dedicato all'efficacia delle sentenze straniere. È stato abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto internazionale privato italiano), con effetto dal 31 dicembre 1996. Per i provvedimenti in materia familiare all'interno dell'UE rilevano i Regolamenti Bruxelles II-ter (UE 2019/1111) e il Regolamento sulle successioni (UE 650/2012).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e sua moglie Tizia, cittadini italiani residenti in Germania, ottengono da un tribunale tedesco un decreto di adozione di un minore straniero. Al rientro in Italia intendono far riconoscere il provvedimento per aggiornare i registri dello stato civile. Prima del 1997, dovevano presentare istanza di riconoscimento alla Corte d'appello italiana ex art. 801 c.p.c., che verificava la compatibilità del decreto con l'ordine pubblico italiano e il rispetto del contraddittorio. Dal 1997, il riconoscimento avviene ai sensi della L. 218/1995 e, per le adozioni internazionali, della L. 184/1983 come modificata dalla L. 476/1998.

Caso 2: Caso 2

Caio, anziano residente in Svizzera, viene dichiarato incapace da un tribunale cantonale svizzero con nomina di un curatore. I figli di Caio, residenti in Italia, devono gestire i suoi beni siti nel territorio italiano e necessitano del riconoscimento del provvedimento di inabilitazione svizzero. In vigenza dell'art. 801 c.p.c., la Corte d'appello italiana valutava il provvedimento «in quanto applicabili» i criteri degli artt. 796-797. Oggi il riferimento è l'art. 65 della L. 218/1995, che prevede il riconoscimento automatico dei provvedimenti in materia di capacità delle persone.

Domande frequenti

Cosa si intende per volontaria giurisdizione?

Sono i provvedimenti giudiziari che non decidono controversie tra parti, ma tutelano interessi privati con l'intervento del giudice: adozioni, interdizioni, omologazioni, autorizzazioni a contrarre.

Come si riconosceva in Italia un'adozione pronunciata all'estero prima del 1997?

Tramite istanza alla Corte d'appello ex art. 801 c.p.c., che verificava compatibilità con l'ordine pubblico, regolarità formale e rispetto del contraddittorio, applicando in quanto compatibili gli artt. 796-797 c.p.c.

Quale norma ha sostituito l'art. 801 c.p.c.?

La L. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, in vigore dal 31 dicembre 1996, che agli artt. 64-68 disciplina il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri.

Un provvedimento straniero di interdizione è automaticamente valido in Italia?

Ai sensi dell'art. 65 della L. 218/1995, i provvedimenti stranieri in materia di capacità possono essere riconosciuti senza procedura giudiziaria se non contrastano con l'ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti di difesa.

Esiste un regolamento europeo per i provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia familiare?

Sì: il Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II-ter), applicabile dal 1° agosto 2022, disciplina la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale tra gli Stati UE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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