Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 798 c.p.c. – Riesame del merito
Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 797 - Art. 797 c.p.c.: Condizioni per la dichiarazione di efficacia→Cod. proc. civ. art. 799 - Art. 799 c.p.c.: Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Articolo 800 Codice di Procedura Civile: Sentenze arbitrali straniere→Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione→Art. 801 c.p.c.: Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdiz→Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice→Art. 802 c.p.c.: Assunzione di mezzi di prova disposti da giudic→Articolo 793 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei creditori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 798 c.p.c. (abrogato dal 1996) consentiva alla Corte d'appello di procedere al riesame nel merito della sentenza straniera in specifici casi, come la contumacia o i motivi di revocazione.
Ratio
L'art. 798 c.p.c. introduceva nel sistema dell'exequatur un'importante deroga al principio della non revisione nel merito delle sentenze straniere, consentendo alla Corte d'appello di ridecidere il caso in specifiche situazioni in cui sussisteva il rischio che il processo straniero non avesse offerto adeguate garanzie difensive alla parte convenuta. La norma bilanciava il principio del mutuo riconoscimento con la tutela del giusto processo.
L'attribuzione del diritto di chiedere il riesame al solo convenuto era coerente con la ratio della norma: è il soggetto che potrebbe essere pregiudicato da un processo celebratosi senza la sua effettiva partecipazione (contumacia) o affetto da vizi procedimentali che legittima domande di revisione.
Analisi
Il primo comma limita la legittimazione attiva al solo convenuto, escludendo l'attore. I casi in cui il riesame era ammissibile erano: (a) sentenza pronunciata in contumacia; (b) ricorrenza di uno dei motivi di revocazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (dolo della controparte, prove false, atti dolosi del giudice, violenza, errore di fatto). Il secondo comma consentiva alla Corte di scegliere tra due esiti: decidere nel merito (ridecidere la causa) oppure dichiarare l'efficacia della sentenza straniera, secondo i risultati dell'istruzione.
Quando si applica
Norma abrogata. In vigenza, il riesame era possibile solo su domanda del convenuto e solo nei casi tassativamente previsti. Nel sistema attuale della L. 218/1995, il principio è che il riconoscimento avviene automaticamente e il riesame nel merito è tendenzialmente escluso.
Connessioni
L'art. 798 richiamava l'art. 395 c.p.c. (motivi di revocazione), coordinandosi con gli artt. 796-797 e 799 sull'efficacia delle sentenze straniere, tutti abrogati dalla L. 218/1995.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Prima della riforma, Tizio era stato convenuto in giudizio in Spagna senza che la citazione gli fosse mai stata notificata. Era rimasto contumace inconsapevolmente. Quando Caio, attore vittorioso, chiese alla Corte d'appello italiana l'exequatur, Tizio si oppose domandando il riesame nel merito ai sensi dell'art. 798, invocando la sentenza contumaciale. La Corte d'appello procedette all'istruzione del merito e, accertata la mancata notifica della citazione, decise direttamente nel merito a favore di Tizio.
Caso 2: Caso 2
Mevio era stato condannato in Francia in base a documenti poi rivelatisi falsi (ipotesi del n. 2 dell'art. 395 c.p.c.). Quando Sempronio chiese l'exequatur della sentenza francese in Italia, Mevio propose domanda di riesame ex art. 798, allegando la falsità dei documenti. La Corte d'appello, all'esito dell'istruzione che confermò la falsità documentale, decise nel merito rigettando le pretese di Sempronio e negando di conseguenza la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera.
Domande frequenti
L'art. 798 c.p.c. è ancora applicabile?
No. È stato abrogato dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996. La disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere è ora contenuta nella L. 218/1995 e nei regolamenti UE applicabili.
Chi poteva chiedere il riesame nel merito della sentenza straniera?
Solo il convenuto poteva chiederlo, non l'attore. Il diritto era limitato al soggetto che potesse essere pregiudicato dall'esecuzione in Italia di una sentenza straniera affetta da vizi procedimentali.
In quali casi era ammesso il riesame nel merito?
Solo in due ipotesi tassative: quando la sentenza straniera era stata pronunciata in contumacia, oppure quando ricorreva uno dei motivi di revocazione indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395 c.p.c.
Quale esito poteva avere il riesame nel merito?
La Corte d'appello poteva decidere di ridecidere la causa nel merito oppure di dichiarare l'efficacia della sentenza straniera, a seconda dei risultati dell'istruzione e della discussione.
Anche il n. 5 dell'art. 395 (contrasto di giudicati) era motivo per chiedere il riesame?
No. L'art. 798 richiamava solo i nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395, escludendo espressamente il n. 5 (contrasto tra sentenze). Questa era una limitazione tassativa del sistema.