Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 797 c.p.c. – Condizioni per la dichiarazione di efficacia

Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

[Abrogato]

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In sintesi

  • La norma è stata abrogata dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996.
  • Elencava sette condizioni cumulative per il riconoscimento: competenza del giudice straniero, regolarità della citazione, corretta costituzione delle parti, passaggio in giudicato, assenza di sentenze italiane contrastanti, assenza di litispendenza italiana anteriore, conformità all'ordine pubblico.
  • Il titolo esecutivo era formato dalla sentenza straniera congiuntamente alla sentenza della Corte d'appello che ne dichiarava l'efficacia.
Indice dei contenuti

L'art. 797 c.p.c. (abrogato dal 1996) elencava le sette condizioni che la Corte d'appello doveva verificare per dichiarare efficace in Italia una sentenza straniera.

Ratio

L'art. 797 c.p.c. traduceva in diritto positivo il sistema del c.d. «exequatur» o «delibazione», attraverso cui l'ordinamento italiano condizionava l'efficacia delle sentenze straniere alla verifica di una serie di requisiti che tutelavano valori fondamentali: il rispetto del contraddittorio, la competenza giurisdizionale, la certezza dei rapporti giuridici e la conformità all'ordine pubblico italiano. Il sistema era più restrittivo di quello attuale, richiedendo un procedimento giurisdizionale formale per qualsiasi sentenza straniera.

Analisi

Le sette condizioni si possono raggruppare in tre categorie: (a) condizioni relative al giudice straniero (competenza secondo i principi italiani); (b) condizioni relative al contraddittorio (regolare notifica della citazione, corretta costituzione o dichiarazione di contumacia); (c) condizioni relative ai rapporti con l'ordinamento italiano (assenza di giudicati italiani contrari, assenza di litispendenza italiana anteriore, conformità all'ordine pubblico, passaggio in giudicato). Il secondo comma stabiliva che il titolo esecutivo era formato dalla combinazione della sentenza straniera e di quella della Corte d'appello.

Quando si applica

Norma abrogata dal 31 dicembre 1996. Per gli ordinamenti UE, il Reg. 1215/2012 elimina la necessità di exequatur per la circolazione delle decisioni. Per i Paesi terzi, la L. 218/1995 prevede condizioni parzialmente analoghe all'art. 797, ma in un sistema di riconoscimento automatico dove la verifica avviene in sede di opposizione.

Connessioni

L'art. 797 si coordina con l'art. 796 (giudice competente, anch'esso abrogato), l'art. 798 (riesame del merito) e l'art. 799 (dichiarazione di efficacia in giudizio pendente). Il contenuto sostanziale delle condizioni ha parziale continuità nell'art. 64 L. 218/1995.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Prima della riforma del 1995, Tizio otteneva una sentenza di divorzio in Germania e chiedeva alla Corte d'appello italiana di dichiararne l'efficacia. La Corte verificava tutte e sette le condizioni dell'art. 797: il giudice tedesco aveva competenza secondo i criteri italiani, la citazione era stata regolarmente notificata, entrambe le parti si erano costituite, la sentenza era passata in giudicato, non esistevano sentenze italiane contrarie né giudizi italiani pendenti, e il divorzio non contrastava con l'ordine pubblico italiano (dopo la L. 898/1970). La Corte dichiarava l'efficacia con sentenza.

Caso 2: Caso 2

Mevio otteneva una sentenza di condanna contro Sempronio in Svizzera e chiedeva l'exequatur in Italia. La Corte d'appello verificava le condizioni ma riscontrava che in Italia pendeva già un giudizio tra le stesse parti per lo stesso oggetto, instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza svizzera. In forza della sesta condizione dell'art. 797, la Corte d'appello rigettava la domanda di dichiarazione di efficacia della sentenza straniera.

Domande frequenti

L'art. 797 c.p.c. è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996. Le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere sono ora disciplinate principalmente dall'art. 64 della stessa legge.

Quante condizioni dovevano essere soddisfatte per il riconoscimento della sentenza straniera?

Sette condizioni cumulative, riguardanti la competenza del giudice straniero, la regolarità del contraddittorio, il passaggio in giudicato, l'assenza di contrasti con giudicati o giudizi italiani e la conformità all'ordine pubblico.

Cosa significava la condizione sull'ordine pubblico?

La sentenza straniera non doveva contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, inteso come l'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento che non possono essere derogati da norme straniere.

Come si formava il titolo esecutivo per dare attuazione alla sentenza straniera?

Il titolo esecutivo era formato dalla combinazione di due sentenze: la sentenza straniera originale e la sentenza della Corte d'appello italiana che ne dichiarava l'efficacia.

La litispendenza italiana bloccava il riconoscimento della sentenza straniera?

Sì. Se davanti a un giudice italiano era pendente un giudizio per lo stesso oggetto e tra le stesse parti, instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, la Corte d'appello non poteva dichiararne l'efficacia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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