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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 797 c.p.c. – Condizioni per la dichiarazione di efficacia

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La Corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano;

che la citazione e stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si e svolto il giudizio ed e stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

che la sentenza e passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e stata pronunciata;

che essa non e contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

che non e pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Ai fini dell’attuazione il titolo e costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d’appello che ne dichiara l’efficacia.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

In sintesi

  • La norma è stata abrogata dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996.
  • Elencava sette condizioni cumulative per il riconoscimento: competenza del giudice straniero, regolarità della citazione, corretta costituzione delle parti, passaggio in giudicato, assenza di sentenze italiane contrastanti, assenza di litispendenza italiana anteriore, conformità all'ordine pubblico.
  • Il titolo esecutivo era formato dalla sentenza straniera congiuntamente alla sentenza della Corte d'appello che ne dichiarava l'efficacia.

L'art. 797 c.p.c. (abrogato dal 1996) elencava le sette condizioni che la Corte d'appello doveva verificare per dichiarare efficace in Italia una sentenza straniera.

Ratio

L'art. 797 c.p.c. traduceva in diritto positivo il sistema del c.d. «exequatur» o «delibazione», attraverso cui l'ordinamento italiano condizionava l'efficacia delle sentenze straniere alla verifica di una serie di requisiti che tutelavano valori fondamentali: il rispetto del contraddittorio, la competenza giurisdizionale, la certezza dei rapporti giuridici e la conformità all'ordine pubblico italiano. Il sistema era più restrittivo di quello attuale, richiedendo un procedimento giurisdizionale formale per qualsiasi sentenza straniera.

Analisi

Le sette condizioni si possono raggruppare in tre categorie: (a) condizioni relative al giudice straniero (competenza secondo i principi italiani); (b) condizioni relative al contraddittorio (regolare notifica della citazione, corretta costituzione o dichiarazione di contumacia); (c) condizioni relative ai rapporti con l'ordinamento italiano (assenza di giudicati italiani contrari, assenza di litispendenza italiana anteriore, conformità all'ordine pubblico, passaggio in giudicato). Il secondo comma stabiliva che il titolo esecutivo era formato dalla combinazione della sentenza straniera e di quella della Corte d'appello.

Quando si applica

Norma abrogata dal 31 dicembre 1996. Per gli ordinamenti UE, il Reg. 1215/2012 elimina la necessità di exequatur per la circolazione delle decisioni. Per i Paesi terzi, la L. 218/1995 prevede condizioni parzialmente analoghe all'art. 797, ma in un sistema di riconoscimento automatico dove la verifica avviene in sede di opposizione.

Connessioni

L'art. 797 si coordina con l'art. 796 (giudice competente, anch'esso abrogato), l'art. 798 (riesame del merito) e l'art. 799 (dichiarazione di efficacia in giudizio pendente). Il contenuto sostanziale delle condizioni ha parziale continuità nell'art. 64 L. 218/1995.

Domande frequenti

L'art. 797 c.p.c. è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996. Le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere sono ora disciplinate principalmente dall'art. 64 della stessa legge.

Quante condizioni dovevano essere soddisfatte per il riconoscimento della sentenza straniera?

Sette condizioni cumulative, riguardanti la competenza del giudice straniero, la regolarità del contraddittorio, il passaggio in giudicato, l'assenza di contrasti con giudicati o giudizi italiani e la conformità all'ordine pubblico.

Cosa significava la condizione sull'ordine pubblico?

La sentenza straniera non doveva contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, inteso come l'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento che non possono essere derogati da norme straniere.

Come si formava il titolo esecutivo per dare attuazione alla sentenza straniera?

Il titolo esecutivo era formato dalla combinazione di due sentenze: la sentenza straniera originale e la sentenza della Corte d'appello italiana che ne dichiarava l'efficacia.

La litispendenza italiana bloccava il riconoscimento della sentenza straniera?

Sì. Se davanti a un giudice italiano era pendente un giudizio per lo stesso oggetto e tra le stesse parti, instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, la Corte d'appello non poteva dichiararne l'efficacia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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