Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 795 c.p.c. – Espropriazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se e fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.
Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 794 - Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudic…→Cod. proc. civ. art. 796 - Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 793 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei creditori→Art. 797 c.p.c.: Condizioni per la dichiarazione di efficacia→Articolo 792 Codice di Procedura Civile: Deposito del prezzo→Articolo 798 Codice di Procedura Civile: Riesame del merito→Art. 791 c.p.c.: Progetto di divisione formato dal notaio→Art. 799 c.p.c.: Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente→Articolo 790 Codice di Procedura Civile: Operazioni davanti al notaio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 795 c.p.c. disciplina l'espropriazione dell'immobile quando i creditori ritengono insufficiente il prezzo offerto dall'acquirente nella procedura di liberazione dalle ipoteche.
Ratio
L'art. 795 c.p.c. costituisce il contrappeso alla procedura di liberazione: mentre l'acquirente ha il diritto di offrire il prezzo per ottenere la cancellazione delle ipoteche, i creditori hanno il diritto di non accettare un prezzo che ritengano insufficiente e di procedere all'espropriazione forzata. La norma tutela i creditori ipotecari dalla possibilità che l'acquirente acquisti l'immobile a un prezzo irrisorio e poi lo liberi dalle ipoteche con un deposito inadeguato.
La previsione del privilegio in favore dell'acquirente per le spese sostenute nella procedura di liberazione rappresenta un meccanismo compensativo che tutela chi ha intrapreso in buona fede la procedura, garantendogli un rimborso preferenziale nell'eventualità che la procedura sfoci in espropriazione.
Analisi
Il primo comma subordina l'avvio dell'espropriazione a una verifica giudiziale delle condizioni di ammissibilità stabilite dalla legge, con rimando al sistema degli artt. 567 e seguenti. Il secondo comma impone la forma dell'incanto (art. 576 ss.) escludendo la vendita senza incanto: si tratta di una scelta legislativa diretta a massimizzare il ricavo per i creditori. Il terzo comma fissa il prezzo base dell'incanto nel prezzo offerto dal creditore istante, non nel prezzo offerto dall'acquirente. Il quarto comma estende la partecipazione alla distribuzione anche ai creditori dell'acquirente, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari. L'ultimo comma riconosce all'acquirente un privilegio per le spese della dichiarazione di liberazione.
Quando si applica
La norma si applica quando, nel periodo di quaranta giorni successivi alla notifica della dichiarazione di liberazione, uno o più creditori iscritti presentano istanza di espropriazione. In questo caso la procedura di liberazione si interrompe e si avvia quella espropriativa. È richiesta la verifica delle condizioni di ammissibilità, che include la legittimazione del creditore istante e il rispetto dei presupposti formali.
Connessioni
L'art. 795 richiama gli artt. 567-568 c.p.c. (istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare) e gli artt. 576 e seguenti (vendita all'incanto), coordinandosi con l'art. 792 (procedura di liberazione) e con le disposizioni sui creditori privilegiati nel riparto.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio acquista un immobile a prezzo di mercato e avvia la procedura di liberazione dalle ipoteche. Il creditore Mevio, ritenendo che il prezzo offerto da Tizio sia inferiore al valore reale dell'immobile, presenta istanza di espropriazione entro i quaranta giorni. Il giudice verifica le condizioni di ammissibilità e dispone di procedere all'espropriazione con vendita all'incanto ai sensi degli artt. 576 ss. c.p.c. L'incanto si apre sul prezzo offerto da Mevio, non su quello offerto da Tizio. Tizio verrà collocato in graduazione con privilegio per le spese sostenute nella procedura di liberazione.
Caso 2: Caso 2
Caio acquista un capannone gravato da ipoteche e deposita il prezzo per la liberazione. La banca creditrice, soddisfatta del prezzo, non presenta istanza di espropriazione. Tuttavia il creditore chirografario Sempronio, creditore di Caio stesso, chiede di partecipare alla distribuzione. L'art. 795 comma quarto garantisce a Sempronio il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, sia nel caso di espropriazione sia nella distribuzione del prezzo depositato nella procedura di liberazione.
Domande frequenti
I creditori possono sempre opporsi alla liberazione dell'immobile dalle ipoteche?
Sì, i creditori iscritti possono fare istanza di espropriazione entro quaranta giorni dalla notifica della dichiarazione di liberazione. In tal caso si avvia la procedura espropriativa e la liberazione non si perfeziona.
Come si svolge la vendita dell'immobile se i creditori chiedono l'espropriazione?
La vendita avviene necessariamente all'incanto ai sensi degli artt. 576 e seguenti c.p.c. La legge esclude la vendita senza incanto per massimizzare il realizzo a favore dei creditori.
Quale prezzo è posto a base dell'incanto nell'espropriazione ex art. 795?
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante, non sul prezzo offerto dall'acquirente nella procedura di liberazione.
I creditori dell'acquirente possono partecipare alla distribuzione del ricavato?
Sì, l'art. 795 quarto comma prevede che alla distribuzione della somma ricavata partecipino non solo i creditori privilegiati e ipotecari dell'immobile, ma anche i creditori dell'acquirente.
L'acquirente viene completamente pregiudicato dall'espropriazione?
No. L'acquirente ha diritto di essere collocato in graduazione con privilegio per le spese sostenute nella dichiarazione di liberazione, ottenendo così un rimborso preferenziale dal ricavato dell'espropriazione.