Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 793 c.p.c. – Convocazione dei creditori
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 792 - Articolo 792 Codice di Procedura Civile: Deposito del prezzo→Cod. proc. civ. art. 794 - Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudic…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 791 c.p.c.: Progetto di divisione formato dal notaio→Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione→Articolo 790 Codice di Procedura Civile: Operazioni davanti al notaio→Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Art. 789 c.p.c.: Progetto di divisione e contestazioni su di esso→Art. 797 c.p.c.: Condizioni per la dichiarazione di efficacia→Articolo 788 Codice di Procedura Civile: Vendita di immobili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 793 c.p.c. regola la convocazione dei creditori dopo il deposito dei documenti relativi alla liberazione dell'immobile dalle ipoteche.
Ratio
L'art. 793 c.p.c. costituisce il passaggio dal momento documentale (deposito dei documenti da parte dell'acquirente) a quello processuale (attivazione del procedimento giurisdizionale di liberazione). La norma garantisce che tutti i soggetti interessati, acquirente, precedente proprietario e creditori iscritti, siano messi in condizione di partecipare al procedimento che si concluderà con la cancellazione delle ipoteche e la distribuzione del prezzo.
La designazione di un giudice specifico per il procedimento assicura la continuità e la specializzazione della trattazione, mentre la previsione di un termine perentorio per la notifica del decreto tutela la celerità del procedimento, evitando inerzie da parte dell'acquirente.
Analisi
La norma è strutturalmente semplice ma riveste importanza procedurale fondamentale. Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti elencati nell'art. 792, il presidente compie tre atti: designa con decreto un giudice per il procedimento; fissa l'udienza di comparizione delle parti (acquirente, precedente proprietario, creditori iscritti); stabilisce il termine perentorio entro cui il decreto deve essere notificato alle altre parti a cura dell'acquirente. Quest'ultimo elemento pone in capo all'acquirente l'onere di attivarsi per la notifica, con le conseguenze decadenziali connesse al mancato rispetto del termine perentorio.
Quando si applica
La norma si applica nel contesto della procedura di liberazione dell'immobile dalle ipoteche, come fase successiva al corretto deposito dei documenti da parte dell'acquirente ai sensi dell'art. 792. Il procedimento è instaurato dal cancelliere d'ufficio, su presentazione dei documenti, senza necessità di un'ulteriore istanza dell'acquirente.
Connessioni
L'art. 793 va letto in sequenza con l'art. 792 (deposito del prezzo e dei documenti) e con l'art. 794 (provvedimenti del giudice all'udienza). L'insieme degli artt. 792-795 costituisce la disciplina della liberazione dalle ipoteche, procedimento speciale nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, acquirente di un immobile gravato da ipoteche, deposita in cancelleria tutti i documenti richiesti dall'art. 792 c.p.c. Il cancelliere li presenta al presidente del tribunale. Il presidente, con decreto, designa il giudice Filano per il procedimento, fissa l'udienza di comparizione e stabilisce che il decreto deve essere notificato entro trenta giorni. Tizio provvede alla notifica nei confronti del precedente proprietario Caio e dei due creditori iscritti Mevio e Sempronio entro il termine perentorio stabilito.
Caso 2: Caso 2
Mevio acquista un appartamento gravato da un'ipoteca e deposita i documenti previsti dall'art. 792. Il presidente fissa l'udienza con termine perentorio per la notifica del decreto di quindici giorni. Mevio, per trascuratezza, non notifica il decreto al creditore ipotecario Filano nei termini. In questo caso, la decadenza dal termine perentorio può comportare conseguenze sull'ammissibilità del procedimento di liberazione, rendendo necessaria una valutazione del giudice designato sulla remissione in termini o sulla necessità di ricominciare la procedura.
Domande frequenti
Chi convoca i creditori nella procedura di liberazione dalle ipoteche?
Il presidente del tribunale, su presentazione da parte del cancelliere dei documenti depositati dall'acquirente. Il presidente designa il giudice e fissa l'udienza con decreto.
Chi ha l'onere di notificare il decreto di comparizione alle parti?
L'onere di notifica grava sull'acquirente, che deve provvedere entro il termine perentorio stabilito dal presidente nel decreto.
Quali soggetti devono essere convocati all'udienza?
Devono comparire l'acquirente, il precedente proprietario (il venditore del bene) e tutti i creditori iscritti con ipoteca sull'immobile.
Il cancelliere agisce d'ufficio o aspetta un'istanza di parte?
Il cancelliere agisce d'ufficio, presentando i documenti al presidente non appena l'acquirente li ha depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 792 c.p.c.
Cosa succede se l'acquirente non notifica il decreto entro il termine perentorio?
La decadenza dal termine perentorio può compromettere la procedura di liberazione. Il giudice designato valuterà le conseguenze processuali, che possono includere l'inammissibilità del procedimento o la necessità di rimessione in termini in presenza di causa non imputabile.