Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 794 c.p.c. – Provvedimenti del giudice
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 793 - Articolo 793 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei credito…→Cod. proc. civ. art. 795 - Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 792 Codice di Procedura Civile: Deposito del prezzo→Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Art. 791 c.p.c.: Progetto di divisione formato dal notaio→Art. 797 c.p.c.: Condizioni per la dichiarazione di efficacia→Articolo 790 Codice di Procedura Civile: Operazioni davanti al notaio→Articolo 798 Codice di Procedura Civile: Riesame del merito→Art. 789 c.p.c.: Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 794 c.p.c. disciplina i provvedimenti del giudice all'udienza nella procedura di liberazione: verifica la regolarità del deposito, dispone la cancellazione delle ipoteche e distribuisce il prezzo.
Ratio
L'art. 794 c.p.c. rappresenta il cuore operativo della procedura di liberazione dalle ipoteche: è la norma che produce l'effetto principale del procedimento, ovvero la cancellazione delle ipoteche e la distribuzione del prezzo ai creditori. La norma bilancia gli interessi dell'acquirente, che ottiene l'immobile libero da gravami, con quelli dei creditori, che vengono soddisfatti mediante la distribuzione del prezzo depositato.
Il controllo preventivo sulla regolarità del deposito e degli atti garantisce che la cancellazione delle ipoteche avvenga solo in presenza di tutti i presupposti di legge, tutelando i creditori da irregolarità procedimentali che potrebbero pregiudicare le loro pretese.
Analisi
La norma si articola in tre momenti: (1) verifica della regolarità, il giudice accerta che il deposito e tutti gli atti del procedimento siano stati compiuti correttamente; (2) cancellazione, con ordinanza il giudice dispone la cancellazione delle sole ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente richiedente; (3) distribuzione, si applicano le regole degli artt. 596 e seguenti sull'udienza di distribuzione. L'ambito della cancellazione è delimitato temporalmente: non sono cancellate le ipoteche successive alla trascrizione del titolo dell'acquirente, che vengono trattate secondo le regole ordinarie.
Quando si applica
La norma si applica all'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'art. 793, a conclusione della verifica degli atti. Se il giudice accerta irregolarità nel deposito o negli atti, non può disporre la cancellazione e dovrà adottare i provvedimenti del caso (ad esempio, assegnare termine per la regolarizzazione). La distribuzione del prezzo ai sensi degli artt. 596 ss. coinvolge i creditori privilegiati e ipotecari secondo l'ordine di prelazione.
Connessioni
L'art. 794 richiama espressamente gli artt. 596 e seguenti c.p.c. (udienza di distribuzione e piano di riparto) e costituisce l'atto finale della procedura di liberazione avviata con l'art. 792. La cancellazione delle ipoteche ha effetti sul registro immobiliare e si coordina con le norme della legge ipotecaria (R.D. 2153/1885 e art. 2884 c.c.).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha acquistato un immobile e completato la procedura di deposito del prezzo
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 793, il giudice Filano verifica la regolarità di tutti gli atti: il certificato di deposito è presente, il titolo d'acquisto è regolarmente trascritto, l'estratto ipotecario è autentico. Il giudice emette ordinanza di cancellazione delle due ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di Tizio e dà avvio alla distribuzione del prezzo tra i creditori Mevio e Caio secondo l'ordine di prelazione.
Caso 2: Sempronia ha depositato il prezzo per liberare un immobile da tre ipoteche
All'udienza, il giudice accerta che manca il certificato di trascrizione del titolo d'acquisto. Il giudice non può procedere alla cancellazione e assegna a Sempronia un termine per depositare il documento mancante. Solo dopo la regolarizzazione degli atti il giudice potrà emettere l'ordinanza di cancellazione e avviare la distribuzione del prezzo depositato tra i creditori iscritti.
Domande frequenti
Cosa verifica il giudice prima di disporre la cancellazione delle ipoteche?
Il giudice verifica la regolarità del deposito del prezzo e di tutti gli atti del procedimento di liberazione, accertando che siano stati rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 792-793 c.p.c.
Con quale provvedimento il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche?
Il giudice provvede con ordinanza, che costituisce il titolo per la cancellazione delle ipoteche presso il registro immobiliare.
Vengono cancellate tutte le ipoteche o solo quelle anteriori all'acquisto?
Vengono cancellate solo le ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente richiedente. Le ipoteche successive non rientrano nella procedura di liberazione.
Come viene distribuito il prezzo tra i creditori?
Il prezzo viene distribuito secondo le regole degli artt. 596 e seguenti c.p.c., che disciplinano l'udienza di distribuzione e la formazione del piano di riparto tra i creditori privilegiati e ipotecari.
Cosa succede se il giudice riscontra irregolarità negli atti del procedimento?
Se il giudice riscontra irregolarità non può disporre la cancellazione. Assegnerà un termine per la regolarizzazione o adotterà i provvedimenti necessari, potendo anche dichiarare improcedibile il procedimento in caso di vizi non sanabili.