In sintesi
- Il giudice istruttore predispone il progetto di divisione e lo deposita in cancelleria.
- Con decreto fissa l'udienza di discussione e ordina la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
- Il decreto di fissazione è comunicato alle parti.
- In assenza di contestazioni, il giudice dichiara il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile.
- Se sorgono contestazioni, si applica l'art. 187 c.p.c. con rimessione al collegio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 789 c.p.c. – Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione …
e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto è comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il giudice istruttore deposita un progetto di divisione e fissa udienza per la discussione; se non sorgono contestazioni lo dichiara esecutivo con ordinanza, altrimenti rimette al collegio.
Ratio
L'articolo 789 c.p.c. disciplina la fase finale e più delicata del procedimento divisionale: la formazione del progetto di divisione e la sua approvazione. La norma costituisce il punto di arrivo delle operazioni tecniche di valutazione dei beni, formazione dei lotti e calcolo dei conguagli, traducendole in un atto processuale, il progetto di divisione, sul quale tutte le parti sono chiamate a pronunciarsi. La ratio è quella di concentrare in un'unica udienza la discussione sul progetto, favorendo soluzioni consensuali e deflettendo il contenzioso rispetto alle singole questioni che potrebbero insorgere.
Il meccanismo è ispirato ai principi della sinteticità e della concentrazione processuale: anziché impugnare le singole decisioni delle operazioni divisionali, le parti presentano tutte le contestazioni in sede di discussione del progetto, consentendo al giudice di valutarle complessivamente e di decidere se il progetto è approvabile o se richiede modifiche da parte del collegio.
Analisi
Il primo comma disciplina la fase preparatoria: il giudice istruttore predispone il progetto di divisione, lo deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione. Il decreto ordina la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti nel processo (i creditori opponenti di cui all'art. 784). L'indicazione dei creditori intervenuti è importante: anche loro sono interessati dall'esito della divisione e devono poter esaminare il progetto per verificare la tutela delle proprie pretese nell'ambito della distribuzione dell'asse.
Il secondo comma dispone la comunicazione del decreto alle parti, adempimento essenziale per consentire loro di esaminare il progetto prima dell'udienza e di preparare eventuali contestazioni motivate. Il terzo comma disciplina l'udienza di discussione con un'alternativa netta: nessuna contestazione → ordinanza non impugnabile che dichiara esecutivo il progetto; contestazioni → applicazione dell'art. 187 c.p.c. con rimessione al collegio. Il quarto comma, infine, prevede che in ogni caso il giudice istruttore disponga con ordinanza le modalità per l'estrazione a sorte dei lotti, adempimento finale che trasforma il progetto approvato in concreti diritti di proprietà sulle singole porzioni ereditarie.
Quando si applica
La norma si applica nella fase conclusiva del procedimento divisionale, dopo che le operazioni tecniche di valutazione e formazione dei lotti sono state completate dal giudice istruttore o dal notaio delegato. Il deposito del progetto segnala il passaggio dalla fase istruttoria-operativa alla fase di approvazione: le parti hanno ora la possibilità di verificare il lavoro del giudice o del notaio e di sollevare contestazioni specifiche sulla formazione dei lotti, sui conguagli, sulla stima dei beni o su qualsiasi altro aspetto tecnico o giuridico del progetto.
L'approvazione del progetto con ordinanza ex art. 789, terzo comma, è il momento in cui la divisione diventa definitiva (salvo impugnazione della sentenza finale). L'estrazione a sorte dei lotti di cui al quarto comma è l'atto conclusivo che assegna concretamente le porzioni ai singoli condividenti quando non vi è accordo sulla scelta dei lotti.
Connessioni
La norma è il punto di arrivo del processo divisionale avviato con la domanda ex art. 784 c.p.c. e proseguito attraverso la pronuncia ex art. 785, la direzione delle operazioni ex art. 786 e le eventuali vendite ex artt. 787-788. Il rinvio all'art. 187 c.p.c. collega il procedimento divisionale alle regole generali sulla decisione delle questioni preliminari e pregiudiziali. Sul piano sostanziale, il progetto di divisione è l'atto attraverso cui si realizza la divisione ex art. 713 c.c. e si scioglie la comunione ereditaria ex art. 757 c.c. (effetto dichiarativo retroattivo della divisione).
L'ordinanza di esecutività del progetto è il presupposto per l'estrazione a sorte dei lotti e per la successiva trascrizione della divisione nei registri immobiliari, adempimento necessario per l'opponibilità ai terzi ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c. e dell'art. 2646 c.c. (trascrizione delle divisioni).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il notaio delegato, terminate le operazioni di stima, deposita in cancelleria il progetto di divisione dell'eredità di Tizio tra i coeredi Caio e Sempronia: due appartamenti di pari valore, uno per ciascun coerede, senza conguagli. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza di discussione per il 15 giugno e ordina la comparizione di Caio, Sempronia e della banca creditrice intervenuta. All'udienza Caio e Sempronia accettano il progetto senza riserve; la banca verifica che il proprio credito è adeguatamente tutelato. Il giudice dichiara il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile e dispone l'estrazione a sorte per l'assegnazione dei due lotti ai sensi dell'art. 789, quarto comma, c.p.c.
Caso 2: Caso 2
Il progetto di divisione dell'eredità di Mevio tra i coeredi Filano e Tizio viene depositato in cancelleria. All'udienza di discussione Filano contesta la stima del fondo agricolo, ritenendola sottostimata del 30% rispetto ai valori di mercato, e la conseguente formazione dei lotti che penalizza la sua quota. Sorge contestazione sul progetto: il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c. applicando l'art. 187, rimette la questione al collegio. Il collegio nomina un nuovo CTU per la rivalutazione del fondo e, all'esito, approva il progetto modificato con sentenza non definitiva, consentendo poi al giudice istruttore di procedere all'estrazione a sorte dei lotti rivisti.
Domande frequenti
Cos'è il progetto di divisione e chi lo prepara?
Il progetto di divisione è il documento tecnico-giuridico che indica come suddividere il patrimonio ereditario tra i condividenti: quali beni vanno a ciascuno, quali vengono venduti, quali conguagli in denaro devono essere corrisposti. Lo prepara il giudice istruttore, oppure il notaio delegato se le operazioni gli sono state affidate ex art. 786 c.p.c.
Come vengono avvisati i coeredi dell'udienza per discutere il progetto di divisione?
Il giudice istruttore fissa l'udienza con decreto e ordina la comparizione di tutti i condividenti e dei creditori intervenuti. Il decreto viene comunicato a tutte le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 789 c.p.c., consentendo loro di esaminare il progetto depositato in cancelleria prima dell'udienza.
L'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione può essere impugnata?
No, l'art. 789, terzo comma, la definisce espressamente 'non impugnabile'. Le questioni sulla correttezza del progetto devono essere sollevate all'udienza di discussione; se non vengono proposte contestazioni, l'ordinanza di esecutività diventa definitiva e non può essere messa in discussione con impugnazione autonoma.
Cosa succede se i coeredi non si mettono d'accordo su chi prende quale lotto?
Il giudice istruttore dispone con ordinanza l'estrazione a sorte dei lotti ai sensi dell'art. 789, quarto comma, c.p.c. Il sorteggio è il meccanismo di default per l'assegnazione delle porzioni quando i condividenti non raggiungono un accordo: garantisce imparzialità e parità di trattamento tra le parti.
I creditori dell'eredità partecipano all'udienza di discussione del progetto di divisione?
Sì, i creditori intervenuti nel processo (quelli che si sono opposti alla divisione ai sensi dell'art. 1113 c.c. e sono diventati litisconsorti necessari ex art. 784 c.p.c.) devono essere citati all'udienza di discussione del progetto. Possono esaminare il progetto e sollevare contestazioni per tutelare i propri crediti nell'ambito della distribuzione dell'asse ereditario.