Testo dell'articoloVigente
Art. 792 c.p.c. – Deposito del prezzo
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto nonché il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 792 c.p.c. disciplina la procedura di deposito del prezzo da parte dell'acquirente che intende liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche iscritte.
Ratio
L'art. 792 c.p.c. inaugura la disciplina della c.d. «liberazione dalle ipoteche» (artt. 792-796), un procedimento speciale che consente all'acquirente di un immobile gravato da ipoteche di ottenerne la cancellazione mediante il deposito del prezzo d'acquisto. La ratio è quella di consentire all'acquirente di acquisire l'immobile libero da vincoli pregiudizievoli, purché metta a disposizione dei creditori il corrispettivo pagato, sostituendo così il bene con il denaro ai fini della soddisfazione delle pretese ipotecarie.
Il meccanismo tutela sia l'acquirente, che può consolidare il proprio acquisto liberandosi dal rischio di espropriazione, sia i creditori, che conservano il diritto di procedere all'espropriazione forzata entro il termine stabilito dalla legge qualora ritengano il prezzo offerto insufficiente.
Analisi
Il primo comma prevede la necessità di un ricorso al presidente del tribunale competente per la determinazione delle modalità di deposito: il presidente provvede con decreto, stabilendo concretamente le modalità operative. Il secondo comma articola la procedura in fasi temporali: notifica della dichiarazione di liberazione, attesa di quaranta giorni (durante i quali i creditori possono fare istanza di espropriazione), poi, in assenza di tali istanze, termine perentorio di sessanta giorni per il deposito. La norma elenca tassativamente i documenti da presentare in cancelleria: certificato del deposito, titolo d'acquisto con certificato di trascrizione, estratto autentico dello stato ipotecario e originale dell'atto notificato.
Quando si applica
La procedura si applica quando un acquirente di immobile ipotecato (tipicamente in asta o mediante atto notarile) intende liberare il bene dai gravami ipotecari senza attendere la naturale estinzione delle ipoteche. Presupposto è che l'acquirente abbia già notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti la dichiarazione di voler liberare l'immobile. Il tribunale competente è quello del luogo in cui si svolgerebbe l'espropriazione forzata.
Connessioni
L'art. 792 si coordina con gli artt. 793 (convocazione dei creditori), 794 (provvedimenti del giudice), 795 (espropriazione) e 796 (giudice competente). La procedura si inserisce nel più ampio sistema della c.d. «purga delle ipoteche», istituto che nel diritto italiano consente di ottenere la cancellazione delle ipoteche mediante il pagamento del prezzo ai creditori iscritti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio acquista da Caio un appartamento gravato da due ipoteche iscritte a favore di Mevio e Filano. Tizio notifica a Caio, Mevio e Filano la dichiarazione di voler liberare l'immobile e presenta ricorso al presidente del tribunale per la determinazione delle modalità di deposito del prezzo. Il presidente provvede con decreto. Trascorsi quaranta giorni dalla notifica senza istanze di espropriazione, Tizio deposita il prezzo nei modi prescritti entro il termine perentorio di sessanta giorni e presenta in cancelleria tutti i documenti richiesti dall'art. 792.
Caso 2: Sempronia acquista un capannone industriale all'asta giudiziaria
Il bene è gravato da un'ipoteca a favore di una banca. Sempronia decide di avvalersi della procedura di liberazione ex art. 792 c.p.c. Notifica la dichiarazione alla banca creditrice e al precedente proprietario. La banca, ritenendo il prezzo d'asta insufficiente, presenta istanza di espropriazione entro i quaranta giorni. In questo caso la procedura di liberazione si interrompe e si avvia la procedura espropriativa ai sensi dell'art. 795 c.p.c.
Domande frequenti
Come può un acquirente liberare un immobile dalle ipoteche dopo l'acquisto?
Deve notificare al precedente proprietario e ai creditori iscritti la dichiarazione di voler liberare l'immobile, poi depositare il prezzo nei modi stabiliti dal presidente del tribunale entro i termini di legge.
Entro quanto tempo i creditori possono chiedere l'espropriazione dopo la notifica della dichiarazione di liberazione?
I creditori hanno quaranta giorni dalla notifica della dichiarazione per fare istanza di espropriazione. Decorso questo termine senza istanze, scatta il termine di sessanta giorni per il deposito del prezzo.
Quali documenti deve presentare l'acquirente in cancelleria dopo il deposito del prezzo?
Deve presentare il certificato del deposito, il titolo d'acquisto con certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori.
Il termine di sessanta giorni per il deposito del prezzo è perentorio?
Sì, la norma qualifica espressamente il termine di sessanta giorni come perentorio. Il mancato rispetto comporta la decadenza dalla procedura di liberazione.
Quale tribunale è competente per la procedura di liberazione dalle ipoteche?
Il presidente del tribunale competente per l'espropriazione nella cui circoscrizione si trova l'immobile. La competenza è territorialmente collegata al luogo dove si svolgerebbe l'eventuale esecuzione forzata.