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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 786 c.p.c. – Direzione delle operazioni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.

In sintesi

  • Le operazioni di divisione sono condotte sotto la direzione del giudice istruttore.
  • Il giudice istruttore può delegare la direzione delle operazioni a un notaio.
  • La delega al notaio può essere disposta anche nel corso delle operazioni già avviate.
  • Il notaio delegato svolge funzioni ausiliarie del giudice nelle operazioni divisionali.
  • La norma consente flessibilità organizzativa per snellire i procedimenti divisionali complessi.

Le operazioni di divisione ereditaria sono dirette dal giudice istruttore, che può in qualsiasi momento delegarne la direzione a un notaio anche nel corso delle stesse.

Ratio

L'articolo 786 c.p.c. disciplina la direzione delle operazioni di divisione, attribuendone la competenza principale al giudice istruttore ma consentendo la delega a un notaio. La ratio della delega notarile è essenzialmente deflattiva e pratica: le operazioni divisionali, specialmente per eredità complesse con numerosi beni e molti condividenti, richiedono attività tecniche (stime, formazione dei lotti, calcolo dei conguagli, redazione del progetto) che possono essere più efficacemente svolte da un professionista specializzato come il notaio, senza occupare direttamente le udienze del giudice.

La delega al notaio è uno strumento di deflazione del contenzioso giudiziario: le operazioni divisionali si trasferiscono dallo studio del giudice allo studio del notaio, riducendo il carico dell'udienza civile e consentendo tempi più rapidi per la chiusura delle operazioni, che il giudice supervisiona poi in sede di approvazione del progetto divisionale.

Analisi

La norma è strutturalmente semplice: enuncia la regola (direzione del giudice istruttore) e l'eccezione (delega al notaio). Due aspetti meritano attenzione. Primo, la delega può avvenire «anche nel corso» delle operazioni, ciò che consente al giudice di delegare il notaio non solo ab initio ma anche in un momento successivo, ad esempio quando le operazioni si rivelino più complesse del previsto o quando emergano esigenze tecniche particolari. Secondo, il soggetto delegabile è espressamente il notaio: non altri professionisti, non il consulente tecnico d'ufficio in senso proprio, ma il notaio, in ragione della sua competenza specifica nelle operazioni di rogito, trascrizione e nelle questioni di diritto immobiliare spesso connesse alle divisioni ereditarie.

Il notaio delegato opera come ausiliario del giudice: deve relazionare al giudice sull'andamento delle operazioni, sottoporgli le contestazioni che insorgono nel corso delle operazioni e depositare il progetto di divisione in cancelleria ai sensi dell'art. 789 c.p.c.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i giudizi di divisione ereditaria in cui sia stata emessa l'ordinanza ex art. 785 c.p.c. che dispone la divisione. La delega al notaio è discrezionale: il giudice la dispone quando la complessità delle operazioni (numerosi beni, questioni tecniche di stima, necessità di accertamenti catastali, presenza di ipoteche o pesi) la rende opportuna. Nella prassi dei tribunali, la delega al notaio è frequente per le divisioni ereditarie che coinvolgono immobili, mentre per le divisioni di soli beni mobili o di eredità semplici il giudice istruttore può condurre direttamente le operazioni.

La delega al notaio va tenuta distinta dalla nomina del consulente tecnico d'ufficio (CTU) per la stima dei beni: il CTU valuta i beni e forma il progetto sotto la supervisione del notaio o del giudice, mentre il notaio dirige l'intero procedimento divisionale e gestisce i rapporti con le parti condividenti.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 785 c.p.c. che precede (pronuncia sull'an della divisione) e con gli artt. 787-789 c.p.c. che seguono (vendita dei beni e progetto di divisione). La figura del notaio delegato nelle operazioni divisionali è analoga a quella del notaio delegato per le vendite immobiliari esecutive ex art. 591-bis c.p.c., introdotta dalla riforma del 1998. Sul piano sostanziale, si raccorda con gli artt. 726-730 c.c. sulla formazione delle quote e con l'art. 732 c.c. sul retratto successorio, questioni che possono emergere nel corso delle operazioni divisionali.

La delega notarile trova il suo completamento operativo nella norma successiva (art. 787) sulla vendita di mobili: il «professionista delegato» ivi menzionato è appunto il notaio che ha ricevuto la delega ex art. 786, al quale spetta anche la direzione delle eventuali operazioni di liquidazione dei beni non comodamente divisibili.

Domande frequenti

Perché il giudice può delegare le operazioni di divisione a un notaio invece di gestirle direttamente?

La delega al notaio risponde a esigenze pratiche: le operazioni divisionali, specie per eredità complesse con molti beni immobili, richiedono competenze tecniche notarili (stima, rogito, trascrizione) e tempi prolungati che il giudice non può gestire direttamente senza rallentare l'intero ruolo d'udienza. Il notaio delegato opera come ausiliario del giudice, sotto la sua supervisione.

Il notaio delegato ha gli stessi poteri del giudice istruttore nelle operazioni divisionali?

No. Il notaio ha poteri di direzione delle operazioni pratiche (stima, formazione dei lotti, progetto divisionale) ma non poteri giurisdizionali. Le contestazioni che insorgono nel corso delle operazioni devono essere rimesse al giudice istruttore per la decisione; il notaio non può pronunciarsi su questioni di diritto o di merito.

La delega al notaio può essere revocata dal giudice?

Sì, il giudice mantiene il controllo sull'andamento del procedimento e può in qualsiasi momento revocare la delega, riprendendo direttamente la direzione delle operazioni o nominando un diverso professionista, qualora ravvisi irregolarità, ritardi o inadeguatezze nell'operato del notaio delegato.

Quali sono i costi della delega al notaio nelle operazioni di divisione?

Le spese del notaio delegato sono oneri del procedimento divisionale e gravano sull'asse ereditario (o sulle parti condividenti in proporzione alle rispettive quote). Il notaio ha diritto al compenso secondo le tariffe professionali notarili, che il giudice liquida con decreto al termine delle operazioni.

Il notaio delegato deposita direttamente il progetto di divisione in cancelleria?

Sì. Quando le operazioni sono affidate al notaio, è quest'ultimo a predisporre il progetto di divisione e a depositarlo in cancelleria ai sensi dell'art. 789 c.p.c. Il giudice istruttore fissa poi l'udienza di discussione del progetto, alla quale sono chiamati a comparire tutti i condividenti per l'approvazione o la contestazione del progetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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