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Art. 785 c.p.c. – Pronuncia sulla domanda di divisione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.
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In sintesi
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, il giudice istruttore la dispone con ordinanza; in caso di contestazioni, rinvia al collegio secondo le norme ordinarie.
Ratio
L'articolo 785 c.p.c. introduce una semplificazione processuale importante per i giudizi di divisione: quando il diritto alla divisione non è contestato, non vi è necessità di una pronuncia a cognizione piena con sentenza del collegio, potendo il giudice istruttore procedere direttamente con ordinanza alle operazioni divisionali. La ratio è acceleratoria: se tutti i condividenti sono d'accordo sull'an della divisione e le contestazioni riguardano solo il quomodo (le modalità di formazione delle quote, i conguagli, l'attribuzione dei singoli beni), il processo non deve attraversare la fase collegiale ma può procedere speditamente verso la formazione del progetto di divisione.
La norma riflette la distinzione concettuale fondamentale nel processo divisionale tra la questione sul diritto alla divisione (an dividi) e le questioni sulle modalità di esecuzione (quomodo dividi), attribuendo diversa disciplina processuale alle due fasi.
Analisi
La norma prevede un'alternativa netta. Prima ipotesi: non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione. In questo caso il giudice istruttore dispone la divisione con ordinanza. L'ordinanza è il provvedimento tipico del giudice istruttore per le decisioni non definitorie del giudizio; in questo contesto apre la fase operativa delle operazioni divisionali (valutazione dei beni, formazione delle quote, sorteggio dei lotti). Seconda ipotesi: sorgono contestazioni. Il giudice istruttore provvede a norma dell'art. 187 c.p.c., che regola il potere del giudice di rimettere la causa al collegio o di decidere le questioni preliminari con sentenza non definitiva.
Le «contestazioni sul diritto alla divisione» rilevanti ai fini dell'art. 785 riguardano l'esistenza stessa del diritto di chiedere la divisione: la qualità di erede o condomino, l'esistenza della comunione, la validità del titolo. Non rientrano in questa categoria le contestazioni sulle modalità di divisione o sulla composizione delle quote.
Quando si applica
La norma si applica nella fase iniziale del giudizio di divisione, quando il giudice istruttore deve valutare se il diritto alla divisione è pacifico o controverso. Nella pratica, l'udienza presidenziale o la prima udienza istruttoria è il momento in cui emergono le posizioni delle parti: se tutti i condividenti riconoscono il diritto alla divisione e le contestazioni riguardano solo la formazione delle quote, il giudice emette l'ordinanza ex art. 785 e procede alle operazioni divisionali.
Quando invece uno o più condividenti contestano il diritto alla divisione — ad esempio sostenendo che il coerede attore non abbia la qualità di erede, o che il bene non sia oggetto di comunione, o che sia stato già diviso informalmente — il giudice deve decidere queste questioni pregiudiziali prima di procedere alle operazioni, applicando l'art. 187 c.p.c.
Connessioni
La norma si collega all'art. 187 c.p.c. che disciplina il potere del giudice istruttore di rimettere la causa al collegio e di decidere le questioni preliminari. Si raccorda con l'art. 784 c.p.c. (litisconsorzio necessario) che precede logicamente questa fase: solo dopo aver verificato la completezza del contraddittorio il giudice può pronunciarsi sull'an della divisione. I successivi artt. 786-789 c.p.c. disciplinano le operazioni successive all'ordinanza che dispone la divisione: direzione delle operazioni, vendita dei beni, progetto di divisione e sua approvazione.
Sul piano sostanziale, l'art. 713 c.c. prevede il diritto di chiedere la divisione dell'eredità in ogni momento, salvo i patti di indivisione temporanea: l'art. 785 c.p.c. è lo strumento processuale attraverso cui questo diritto sostanziale viene azionato in giudizio.
Domande frequenti
Cosa significa che il giudice 'dispone la divisione con ordinanza'?
Il giudice istruttore emette un provvedimento formale — l'ordinanza — con cui accerta che il diritto alla divisione è pacifico e avvia la fase operativa delle operazioni divisionali: nomina del consulente tecnico, stima dei beni, formazione delle quote. È un atto procedimentale che non richiede la decisione del collegio.
Quando le contestazioni sulla divisione devono essere decise dal collegio?
Quando riguardano il diritto stesso alla divisione: la qualità di erede o condomino di una parte, l'esistenza della comunione, la validità del titolo di acquisto. In questi casi il giudice istruttore applica l'art. 187 c.p.c. e rimette la questione al collegio per la decisione con sentenza, eventualmente non definitiva.
L'ordinanza che dispone la divisione è impugnabile?
No, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dispone la divisione ai sensi dell'art. 785 c.p.c. non è autonomamente impugnabile. Le questioni relative al diritto alla divisione possono essere rimesse in discussione solo nell'ambito dell'impugnazione della sentenza finale che definisce il giudizio divisionale.
Chi decide sul diritto alla divisione quando le parti litigano sulla qualità di erede?
In tal caso il giudice istruttore non può procedere con ordinanza ma deve applicare l'art. 187 c.p.c.: o rimette la causa al collegio per la decisione con sentenza, oppure decide la questione pregiudiziale con sentenza non definitiva, consentendo poi la prosecuzione delle operazioni divisionali a carico del giudice istruttore.
Cosa succede nel processo di divisione dopo che il giudice ha emesso l'ordinanza ex art. 785?
Dopo l'ordinanza che dispone la divisione, il giudice istruttore procede alle operazioni divisionali: nomina il consulente tecnico per la stima e la formazione del progetto, eventualmente delega le operazioni a un notaio (art. 786), sovraintende alla vendita dei beni non comodamente divisibili (artt. 787-788) e deposita il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c.
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