Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 800 c.p.c. – LA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ————— AGGIORNAMENTO La L. 31 maggio 1995, n. 218 come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l’art. 73, comma

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

LA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

In sintesi

  • Estendeva alle sentenze arbitrali straniere le regole di riconoscimento previste per le sentenze straniere ordinarie.
  • Si applicava a controversie tra stranieri, tra straniero e cittadino, o tra cittadini domiciliati all'estero.
  • Richiedeva che la controversia fosse arbitrabile ai sensi dell'art. 806 c.p.c.
  • La sentenza arbitrale straniera doveva avere, nel paese d'origine, l'efficacia di sentenza giudiziaria.
  • Abrogato dalla L. 25/1994 con l'adeguamento alla Convenzione di New York del 1958.
Indice dei contenuti

L'art. 800 c.p.c., ora abrogato, estendeva il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere alle controversie tra stranieri o con cittadini residenti all'estero.

Ratio

L'art. 800 c.p.c. nasceva dall'esigenza di estendere il sistema di riconoscimento delle sentenze straniere, disciplinato dagli artt. 796 e 797 c.p.c., anche agli atti decisori di natura arbitrale provenienti dall'estero. Nel contesto dell'ordinamento del 1942, non esisteva ancora una disciplina autonoma e specializzata per l'arbitrato internazionale; la norma colmava il vuoto equiparando il lodo straniero alla sentenza, a determinate condizioni.

La logica era quella della reciprocità e della coerenza sistematica: se uno Stato riconosceva efficacia esecutiva al lodo arbitrale, l'Italia ne poteva accettare gli effetti alle stesse condizioni previste per le sentenze ordinarie.

Analisi

La disposizione operava per rinvio alle norme precedenti (artt. 796 e 797), imponendo tre requisiti cumulativi: (1) la controversia doveva riguardare materie arbitrabili ex art. 806 c.p.c.; (2) le parti dovevano essere straniere, miste (straniero e cittadino), o cittadini domiciliati/residenti all'estero; (3) la sentenza arbitrale doveva avere efficacia di sentenza giudiziaria secondo la legge del luogo in cui era stata pronunciata. Quest'ultimo requisito era cruciale: non bastava che il lodo fosse valido, occorreva che nel paese d'origine godesse dello stesso valore di una pronuncia del giudice statale.

Quando si applica

La norma era applicabile nelle procedure di exequatur avanti la Corte d'appello italiana quando una parte intendeva far valere in Italia un lodo arbitrale reso all'estero in una controversia con elementi di internazionalità. Oggi, dopo l'abrogazione del 1994, questo spazio è occupato dalla L. 218/1995 e dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata dall'Italia con L. 62/1968, che offre uno strumento multilaterale assai più efficiente.

Connessioni

La norma si coordinava con gli artt. 796 e 797 c.p.c. (procedura di delibazione) e con l'art. 806 c.p.c. (arbitrabilità). È stata abrogata dall'art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25, che ha dato attuazione alla Convenzione di New York 1958. Per il diritto internazionale privato vigente si veda la L. 218/1995 e il Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) per le controversie intracomunitarie.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, imprenditore tedesco, e Caio, commerciante francese, stipulano un contratto di fornitura con clausola arbitrale che designa Ginevra come sede. Il lodo emesso in Svizzera condanna Caio al pagamento di 200.000 euro. Tizio vuole eseguirlo su beni di Caio situati in Italia. Prima dell'abrogazione del 1994, Tizio doveva presentare istanza di delibazione alla Corte d'appello competente, dimostrando che il lodo svizzero aveva efficacia di sentenza giudiziaria secondo il diritto elvetico e che la materia era arbitrabile ex art. 806 c.p.c. Oggi si applicherebbe invece la Convenzione di New York del 1958, con procedura semplificata.

Caso 2: Caso 2

Sempronia, cittadina italiana residente a Londra, e Mevio, cittadino britannico, devono eseguire in Italia un lodo arbitrale reso a Parigi su una controversia commerciale. Entrambi domiciliati all'estero, la loro fattispecie rientrava nell'ambito soggettivo dell'art. 800 c.p.c. La Corte d'appello italiana verificava che il lodo parigino avesse forza esecutiva in Francia e che la controversia non vertesse su diritti indisponibili. Con la riforma del 1994 e l'adozione della Convenzione di New York, il procedimento è divenuto più agile e uniforme a livello internazionale.

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 800 c.p.c. prima dell'abrogazione?

Estendeva alle sentenze arbitrali straniere la procedura di riconoscimento prevista per le sentenze giudiziarie straniere, a condizione che la controversia fosse arbitrabile e il lodo avesse efficacia di sentenza nel paese d'origine.

Perché l'art. 800 c.p.c. è stato abrogato?

Con la L. 25/1994 l'Italia ha adeguato la propria disciplina alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri, rendendo superflua la vecchia norma codicistica.

Quale norma sostituisce oggi l'art. 800 c.p.c. per il riconoscimento dei lodi stranieri?

La Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con L. 62/1968, e la L. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato italiano.

Quali requisiti erano richiesti per il riconoscimento del lodo straniero ex art. 800?

Tre requisiti: arbitrabilità della controversia ex art. 806, elemento di internazionalità soggettiva delle parti, ed efficacia di sentenza giudiziaria del lodo nel paese in cui era stato pronunciato.

Un lodo arbitrale straniero su una controversia di lavoro poteva essere riconosciuto?

No: le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. (rapporti di lavoro subordinato) erano escluse dall'arbitrato ordinario salvo previsione di legge o contratto collettivo, quindi un lodo su tali materie non avrebbe superato il filtro dell'arbitrabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.