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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 207 c.p.c. – Processo verbale dell’assunzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [1].

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

[1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 1c, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

In sintesi

  • Dell'assunzione di ogni mezzo di prova si redige obbligatoriamente un processo verbale sotto la direzione del giudice istruttore.
  • Le dichiarazioni di parti e testimoni sono trascritte in prima persona e successivamente lette al dichiarante prima della sottoscrizione.
  • Il dichiarante sottoscrive il verbale oppure dichiara di non poter sottoscrivere, con annotazione della causa.
  • Il processo verbale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere, che ne garantiscono la fede privilegiata.
  • Il verbale costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato dai pubblici ufficiali.

Il processo verbale documenta l'assunzione delle prove: le dichiarazioni sono in prima persona, lette al dichiarante che le sottoscrive, poi firmate da giudice e cancelliere.

Ratio della norma

L'articolo 207 c.p.c. risponde a un'esigenza fondamentale del processo civile: la documentazione fedele e autentica degli atti istruttori. La norma si inserisce nel sistema delle prove orali, testimonianze, interrogatori formali, esami delle parti, e presidia la genuinità della prova sin dalla sua formazione. Il legislatore ha avvertito la necessità di cristallizzare in un atto pubblico quanto accade nell'udienza istruttoria, sottraendo le dichiarazioni all'inevitabile deterioramento della memoria e impedendo che esse vengano alterate, omesse o travisate nel passaggio dal momento della loro resa alla fase decisoria. Il processo verbale assolve così a una duplice funzione: da un lato, garantisce la conservazione della prova nella sua forma originaria; dall'altro, assicura il controllo delle parti sull'esattezza della trascrizione, attraverso il meccanismo della lettura e della sottoscrizione. La ratio ultima è quella di tutelare il contraddittorio in senso pieno, consentendo a ciascun dichiarante di verificare che le proprie parole siano state correttamente riportate prima che acquistino valore probatorio.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce che dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale «sotto la direzione del giudice». La locuzione è significativa: il giudice non è un mero spettatore passivo della verbalizzazione, ma esercita un potere di direzione che gli consente di intervenire sulla forma e sui contenuti della trascrizione, selezionando le dichiarazioni rilevanti ed evitando il riporto di elementi inutili o pregiudizievoli. Nella prassi, il giudice detta il verbale al cancelliere, con la facoltà, sempre più diffusa nei tribunali dotati di strumenti tecnologici, di avvalersi di registrazioni audio o sistemi di trascrizione assistita, ferma restando la sua responsabilità sulla correttezza del testo.

Il secondo comma introduce due regole procedurali di grande rilievo. La prima impone che le dichiarazioni siano riportate «in prima persona»: non si trascrive «il testimone ha detto che...», bensì «io so che...» oppure «ho visto...». Questa tecnica di trascrizione preserva l'immediatezza della deposizione, ne mantiene il tono e le sfumature linguistiche, e rende più agevole la valutazione del giudice nella fase decisoria. La seconda regola impone la lettura della dichiarazione al dichiarante prima della sottoscrizione. Si tratta di un passaggio di garanzia essenziale: il testimone o la parte hanno modo di verificare l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto trascritto, e possono richiedere correzioni o integrazioni. Solo dopo questa lettura il dichiarante appone la propria firma.

Il terzo comma disciplina la sottoscrizione del verbale da parte del dichiarante, prevedendo in alternativa la dichiarazione di non poter sottoscrivere. Quest'ultima ipotesi può ricorrere per motivi fisici (incapacità motoria, analfabetismo) o giuridici. In tal caso il verbale ne dà atto, e l'omissione di questa annotazione potrebbe rilevare ai fini della regolarità formale dell'atto. La sottoscrizione del dichiarante non trasforma il verbale in atto proveniente da lui: il verbale rimane atto del cancelliere e del giudice, ma la firma del testimone o della parte certifica che le dichiarazioni sono state lette e che il dichiarante le riconosce come proprie.

Il quarto comma chiude il ciclo della formazione del verbale prescrivendone la sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere. Il cancelliere è il pubblico ufficiale verbalizzante: è lui che materialmente redige l'atto e ne attesta la genuinità. Il giudice, con la propria firma, convalida quanto avvenuto nella sua direzione. Il concorso delle due sottoscrizioni conferisce al verbale la qualifica di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., con la conseguenza che esso fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto il cancelliere e il giudice attestano essere avvenuto alla loro presenza o essere stato da loro compiuto.

Occorre poi distinguere la fede privilegiata dell'atto pubblico, che copre i fatti accaduti in udienza come attestati dai pubblici ufficiali, dalla valutazione delle dichiarazioni in esso riportate, che resta soggetta al libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. Il verbale non «prova» la veridicità di ciò che il testimone ha detto; prova solo che il testimone ha detto quelle cose in udienza.

Quando si applica

L'art. 207 c.p.c. si applica ogni volta che nel processo civile viene disposta l'assunzione di un mezzo di prova che richieda la formazione di un verbale d'udienza. Le ipotesi più frequenti sono: l'assunzione della prova testimoniale (artt. 244-257 c.p.c.), l'interrogatorio formale della parte (artt. 228-232 c.p.c.), l'esame della parte nel rito del lavoro e nelle controversie previdenziali, la confessione resa in udienza, la consulenza tecnica d'ufficio nella misura in cui il consulente svolga operazioni alla presenza del giudice. La norma si applica sia nel rito ordinario che nei riti speciali (rito del lavoro, rito locatizio) nei quali siano previste udienze istruttorie con assunzione di prove orali. Non si applica invece alla prova documentale, che non richiede assunzione dibattimentale, né alla CTU scritta depositata fuori udienza, anche se il verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico è comunque redatto secondo le forme ordinarie.

Nell'ambito della riforma del processo civile attuata con il d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), le novità in materia di trattazione scritta e di udienza cartolare non eliminano l'obbligo di verbalizzazione nei casi in cui l'udienza si svolga in presenza: il verbale rimane il documento ufficiale dell'attività istruttoria.

Connessioni con altre norme

L'art. 207 c.p.c. si colloca nel sistema delle norme sulla documentazione degli atti processuali (artt. 125-135 c.p.c.) e va letto in stretto coordinamento con l'art. 130 c.p.c. (redazione degli atti del cancelliere), l'art. 131 c.p.c. (forma dei provvedimenti del giudice) e l'art. 134 c.p.c. (processo verbale in generale). Con riferimento all'istruttoria, il collegamento più diretto è con l'art. 208 c.p.c., che disciplina le conseguenze dell'assenza delle parti all'udienza istruttoria, e con l'art. 209 c.p.c., che regola la chiusura dell'istruzione. Sul piano sostanziale, la qualifica di atto pubblico del verbale richiama gli artt. 2699 e 2700 c.c., la cui violazione è sanzionata con la querela di falso ex art. 221 c.p.c. La norma sulla lettura e sottoscrizione delle dichiarazioni dialoga inoltre con l'art. 252 c.p.c. sull'esame dei testimoni e con l'art. 231 c.p.c. sull'interrogatorio formale della parte. Nel rito del lavoro, l'art. 420 c.p.c. richiama le forme dell'udienza di discussione con assunzione immediata dei mezzi istruttori, rendendo applicabile anche in tale contesto l'art. 207.

Domande frequenti

Il processo verbale dell'udienza istruttoria fa prova di tutto ciò che in esso è riportato?

Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto di quanto il giudice e il cancelliere attestano essere avvenuto alla loro presenza o essere stato da loro compiuto. Le dichiarazioni dei testimoni o delle parti riportate nel verbale, invece, non acquisiscono fede privilegiata quanto alla loro veridicità: il giudice le valuta liberamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Cosa accade se il testimone rifiuta di sottoscrivere il verbale pur potendo farlo?

Il rifiuto di sottoscrivere va distinto dall'impossibilità di sottoscrivere. Se il testimone si rifiuta senza addurre un impedimento legittimo, il cancelliere ne dà atto nel verbale. Il rifiuto non invalida la deposizione, ma può essere valutato dal giudice come elemento indiziario nel complesso della prova. Il verbale mantiene la propria validità formale con le firme del giudice e del cancelliere.

Le dichiarazioni possono essere corrette dopo la sottoscrizione del verbale?

No. Una volta che il verbale è stato letto, sottoscritto dal dichiarante e firmato da giudice e cancelliere, esso è un atto pubblico. Eventuali errori materiali possono essere corretti solo con la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c., con ordinanza del giudice, o, per i contenuti attestati, mediante querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.

La norma si applica anche nel rito del lavoro e nei procedimenti speciali?

Sì. L'art. 207 c.p.c. esprime un principio generale di documentazione degli atti istruttori che trova applicazione in tutti i riti nei quali sia prevista l'assunzione orale di mezzi di prova. Nel rito del lavoro, l'art. 420 c.p.c. consente l'assunzione immediata delle prove in udienza, ma le formalità di verbalizzazione restano quelle dell'art. 207. Eventuali deroghe sono espressamente previste dalla legge.

Con la riforma Cartabia e le udienze da remoto, come si gestisce la sottoscrizione del verbale?

Il d.lgs. 149/2022 ha introdotto la possibilità di svolgere udienze da remoto (art. 127-bis c.p.c.) e di trattazione scritta (art. 127-ter c.p.c.). Quando l'udienza istruttoria si svolge in collegamento audiovisivo, il verbale è redatto in forma telematica, e le sottoscrizioni avvengono con firma digitale del giudice e del cancelliere. La lettura al dichiarante avviene a distanza prima della sottoscrizione elettronica, preservando la garanzia di corrispondenza tra dichiarato e trascritto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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