Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 231 c.p.c. – Risposta

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

In sintesi

  • La parte interrogata deve rispondere personalmente, senza poter delegare altri.
  • È vietato l'uso di scritti preparati in anticipo per guidare le risposte.
  • Il giudice istruttore può autorizzare l'uso di note o appunti in casi specifici (nomi, cifre, circostanze particolari).
  • La norma garantisce la spontaneità e genuinità della deposizione della parte.
Indice dei contenuti

L'art. 231 c.p.c. disciplina le modalità di risposta all'interrogatorio formale: la parte deve rispondere personalmente e senza scritti preparati.

Ratio della norma

L'art. 231 c.p.c. mira a preservare la genuinità dell'interrogatorio formale come mezzo di prova. Richiedendo la risposta personale e vietando scritti preparati, il legislatore intende evitare che la parte possa eludere la funzione probatoria dell'istituto attraverso risposte preconfezionate, che svuoterebbero di significato l'esame diretto da parte del giudice.

Analisi del testo

La norma si articola in due precetti distinti. Il primo, assoluto, impone la risposta personale: la parte non può farsi sostituire né rispondere per iscritto in via preventiva. Il secondo, derogabile dal giudice, vieta l'uso di scritti preparati, ma ammette eccezioni discrezionali: il giudice istruttore può consentire l'uso di note o appunti quando si tratta di riferire nomi, cifre o quando circostanze particolari lo rendano opportuno. Tale bilanciamento tutela sia la genuinità della prova sia il diritto della parte a rispondere compiutamente su fatti complessi.

Quando si applica

La disposizione si applica nell'ambito dell'interrogatorio formale deferito da una parte all'avversario o disposto d'ufficio dal giudice nei casi previsti dalla legge. L'interrogatorio formale, a differenza di quello libero ex art. 117 c.p.c., è finalizzato a ottenere la confessione giudiziale o comunque elementi di prova contro la parte interrogata. Le regole dell'art. 231 operano nella fase istruttoria davanti al giudice istruttore.

Connessioni con altre norme

L'art. 231 va letto in combinato con l'art. 230 c.p.c. (formulazione dei capitoli dell'interrogatorio), con l'art. 232 c.p.c. (conseguenze del mancato risposta o rifiuto) e con gli artt. 228-229 c.p.c. sulla confessione giudiziale. Il divieto di scritti preparati si raccorda con l'art. 117 c.p.c. sull'interrogatorio libero, che ha invece finalità meramente chiarificatrici e si svolge con modalità più flessibili.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

In una causa di risarcimento danni, Tizio deferisce l'interrogatorio formale a Caio sull'ammontare dei pagamenti ricevuti negli anni. Il giudice istruttore, considerata la complessità dei calcoli, autorizza Caio a consultare un foglio con i riepiloghi numerici durante la risposta, ai sensi dell'art. 231 c.p.c. In un altro caso, Sempronio si presenta all'interrogatorio con una memoria scritta di tre pagine contenente le sue risposte preformulate: il giudice gli vieta di leggerla, imponendo la risposta spontanea, e il comportamento di Sempronio potrà essere valutato negativamente ai fini del libero convincimento.

Domande frequenti

La parte può farsi assistere dall'avvocato durante l'interrogatorio formale?

L'avvocato può essere presente in udienza, ma la parte deve rispondere personalmente e autonomamente: il difensore non può suggerire le risposte né intervenire durante la deposizione.

Cosa succede se la parte si presenta con uno scritto preparato?

Il giudice vieta l'uso dello scritto. La parte deve rispondere oralmente e spontaneamente; il tentativo di avvalersi di scritti non autorizzati può influire negativamente sulla valutazione della sua credibilità.

In quali casi il giudice può autorizzare l'uso di appunti?

Quando la risposta richiede il riferimento a nomi propri, cifre, date o dati numerici complessi, oppure quando particolari circostanze del caso concreto lo rendano opportuno a giudizio discrezionale del giudice istruttore.

L'interrogatorio formale è diverso dall'interrogatorio libero?

Sì: l'interrogatorio libero (art. 117 c.p.c.) ha scopo chiarificatorio e si svolge informalmente; quello formale è un mezzo di prova volto a ottenere ammissioni o la confessione giudiziale, con regole procedurali stringenti come quelle dell'art. 231.

Il rifiuto di rispondere ha conseguenze?

Sì: ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte rifiuta di rispondere senza giustificato motivo o non si presenta, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, con effetti potenzialmente equivalenti alla confessione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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