Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 227 c.p.c. – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 del codice di procedura penale.

In sintesi

  • Le sentenze pronunciate sulla querela di falso non sono immediatamente esecutive: occorre attendere il passaggio in giudicato.
  • Se le parti non richiedono l'esecuzione, vi provvede d'ufficio il pubblico ministero.
  • Le spese di esecuzione sono poste a carico del soccombente.
  • Si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 675 c.p.p. in materia di esecuzione.
Indice dei contenuti

L'esecuzione delle sentenze sulla querela di falso è sospesa fino al giudicato e può essere promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente.

Ratio della norma

L'art. 227 c.p.c. disciplina la fase esecutiva delle sentenze rese all'esito della querela di falso, regolata dall'art. 226 c.p.c. La norma risponde all'esigenza di garantire certezza giuridica prima di dare attuazione concreta al dictum giudiziale: trattandosi di un accertamento che incide sull'autenticità o veridicità di un documento, l'esecuzione anticipata potrebbe arrecare pregiudizi irreversibili. Il legislatore ha quindi subordinato ogni iniziativa esecutiva al momento in cui la pronuncia acquista l'autorità di cosa giudicata.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce un divieto assoluto di esecuzione ante giudicato: non si tratta di una semplice facoltà di sospensione, bensì di una condizione di procedibilità inderogabile. Il secondo comma introduce un meccanismo suppletivo: in assenza di iniziativa delle parti, l'esecuzione è affidata al pubblico ministero, organo che agisce nell'interesse pubblico alla certezza documentale. Il richiamo all'art. 675 c.p.p., norma sull'esecuzione delle sentenze dichiarative di falsità, consente di colmare le lacune procedurali mediante le disposizioni penalistiche compatibili, a conferma del carattere ibrido dell'istituto della querela di falso civile.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione ogni volta che il giudice civile abbia pronunciato sentenza a conclusione di un procedimento di querela di falso incidentale o principale ex art. 221 ss. c.p.c. Una volta che la sentenza sia passata in giudicato, decorsi i termini di impugnazione ovvero definiti tutti i gradi di giudizio, le parti interessate possono richiedere l'esecuzione. Se rimangono inerti, il pubblico ministero è tenuto ad attivarsi autonomamente. Le spese seguono la soccombenza, secondo il principio generale dell'art. 91 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 227 c.p.c. si colloca nel sistema della querela di falso disciplinata dagli artt. 221-227 c.p.c. e si raccorda con l'art. 226 c.p.c., che regola il contenuto delle sentenze in materia. Il richiamo all'art. 675 c.p.p. costituisce un ponte tra la procedura civile e quella penale, in quanto la falsità documentale rileva in entrambi gli ordinamenti. Sul piano generale, la norma riflette il principio di cui all'art. 282 c.p.c. sull'esecutività delle sentenze di primo grado, introducendo però una deroga per la specificità della materia. Va letto inoltre in combinato con l'art. 324 c.p.c., che definisce il passaggio in giudicato formale.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio propone querela di falso incidentale in un giudizio di divisione ereditaria, contestando l'autenticità di una scrittura privata prodotta da Caio. Il tribunale, con sentenza, dichiara falso il documento. Poiché Caio non impugna la decisione, la sentenza passa in giudicato. Tizio richiede l'esecuzione per ottenere la cancellazione o la restituzione del documento. Sempronio, pubblico ministero competente, avrebbe potuto attivarsi d'ufficio qualora Tizio fosse rimasto inerte, ponendo le spese a carico di Caio quale soccombente.

Domande frequenti

Perché le sentenze sulla querela di falso non sono immediatamente esecutive?

Perché incidono sull'autenticità di documenti con effetti potenzialmente irreversibili: il legislatore ha voluto attendere la stabilità del giudicato prima di consentire qualsiasi esecuzione.

Cosa accade se le parti non richiedono l'esecuzione della sentenza?

Interviene il pubblico ministero, che promuove l'esecuzione d'ufficio nell'interesse pubblico alla certezza documentale, ponendo le spese a carico del soccombente.

Cosa si intende per passaggio in giudicato ai fini dell'art. 227 c.p.c.?

Si intende il momento in cui la sentenza non è più impugnabile con i mezzi ordinari, ovvero quando sono decorsi i termini per appellare o ricorrere in cassazione senza che siano stati esperiti.

Quali norme del codice di procedura penale si applicano all'esecuzione?

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 675 c.p.p., che regola l'esecuzione delle sentenze dichiarative di falsità di documenti nell'ambito penale.

Le spese di esecuzione sono sempre a carico del soccombente?

Sì, il secondo comma dell'art. 227 c.p.c. prevede espressamente che l'esecuzione promossa dal pubblico ministero avvenga a spese del soccombente, in linea con il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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