Art. 675 c.p.p. – Falsità di documenti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell’art. 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo Capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse (116, 258).
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la Cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
In sintesi
Dichiarazione e cancellazione della falsità di atti e documenti scoperta durante o dopo il processo, con annotazioni margiali e copia autentica.
Ratio
L'articolo 675 affronta uno dei problemi più delicati dell'esecuzione penale: l'accertamento della falsità di documenti durante il procedimento. Mentre in fase di cognizione il giudice dovrebbe dichiarare la falsità nel dispositivo della sentenza, può capitare che questa dichiarazione manchi (per negligenza, omissione valutativa, etc.). L'articolo prevede un rimedio amministrativo-esecutivo che permette al giudice dell'esecuzione di colmare questa lacuna e garantire che il documento falso sia sottoposto a cancellazione con effetti vincolanti sulla sua circolazione.
La ratio è di proteggere l'ordine giuridico dalla circolazione di documenti certificati come falsi, garantendo che tale falsità sia registrata permanentemente e in modo incontestabile, soprattutto per i documenti pubblici.
Analisi
L'articolo si articola in quattro commi. Il primo comma consente a ogni interessato (non solo il condannato) di chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione della falsità di un documento accertata secondo l'art. 537 c.p.p. (per mezzo di perizia grafica, parere di esperti, etc.), quando questa dichiarazione non sia stata inclusa nel dispositivo della sentenza e nessun'impugnazione sia stata proposta su questo punto.
Il secondo comma disciplina la cancellazione totale: avviene mediante annotazione della sentenza (o ordinanza) a margine di ogni pagina del documento falso, con attestazione nel verbale che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al procedimento.
Il terzo comma riguarda la cancellazione parziale (quando solo parti del documento sono false) e la ripristinazione/rinnovazione/riforma: il testo corretto è inserito integralmente nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico (archivio, cartella clinica in ospedale, etc.), è restituito al depositario con copia autentica del verbale allegata. Se era in mano privata, la Cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando richiesta per legittimo interesse.
Il quarto comma attribuisce al giudice o presidente del collegio il compito di impartire le disposizioni necessarie nei verbali per l'osservanza corretta di questi adempimenti.
Quando si applica
L'articolo si applica concretamente quando: un documento è stato presentato in giudizio ed è risultato falso tramite perizia; il giudice originario non ha dichiarato la falsità nel dispositivo; il termine per impugnare è scaduto; un interessato (creditore, ente pubblico, privato che ha agito in base al documento) chiede al giudice dell'esecuzione di dichiarare ufficialmente la falsità.
Applicazione frequente nei procedimenti dove sono stati utilizzati documenti falsificati (certificati d'identità falsi, assegni contraffatti, contratti con firme contraffatte, diplomi falsi, etc.). Sia che la falsità sia stata accertata in fase dibattimentale che attraverso ordinanza nel procedimento esecutivo.
Connessioni
L'articolo 675 rimanda all'art. 537 c.p.p. (accertamento della falsità mediante perizia), all'art. 665 c.p.p. (giudice dell'esecuzione), agli artt. 116 e 258 c.p.p. (norme generali su copia e certificazioni). Coordina con l'art. 193 att. c.p.p. sugli effetti della revoca.
Norme collegate nel codice civile: artt. 2719 ss c.c. sui documenti pubblici e privati, e le disposizioni sulla falsità documentale nel c.p. (art. 476 ss).
Domande frequenti
Se un documento risulta falso in un processo civile, posso chiedere la cancellazione anche tramite il giudice dell'esecuzione penale?
No, l'articolo 675 c.p.p. si applica solo se la falsità è stata accertata in un processo penale. Se la falsità è accertata in sede civile, occorre seguire i procedimenti disciplinati dal codice civile. Tuttavia, se nel processo civile viene accertata una falsità già riconosciuta in sede penale, il giudice civile potrà ordinare la cancellazione secondo le regole civilistiche.
Chi ha diritto a chiedere la dichiarazione della falsità al giudice dell'esecuzione?
Ogni interessato può fare la richiesta: il condannato, la vittima del reato, gli enti pubblici che hanno gestito il documento falso (Comuni, ospedali, Uffici Finanze), soggetti privati che hanno subito danno dall'uso del documento falso. Non è necessario che sia la parte che ha sofferto il danno maggiore.
Se il documento falso è stato cancellato totalmente, rimane traccia del suo originale contenuto?
Sì, il documento originale (con le annotazioni a margine) rimane allegato al fascicolo processuale, e il verbale ufficiale registra qual era il contenuto del documento e il fatto della sua falsità. Dunque la storia del documento è tracciata negli archivi giudiziali, anche se il documento stesso non può più essere utilizzato legittimamente in nessun contesto.
Se il documento falso era conservato presso un'istituzione pubblica (es. comune, ospedale), come avviene la cancellazione?
Il giudice dell'esecuzione ordina al depositario pubblico di annotare il documento a margine e di allegare copia autentica del verbale di cancellazione. L'istituzione pubblica diventa responsabile di non utilizzare più il documento falso e di averlo chiaramente contrassegnato come falso nei suoi archivi.
Quanto tempo ha un interessato per chiedere la dichiarazione della falsità al giudice dell'esecuzione?
Il codice non prevede un termine massimo esplicito. Tuttavia, la richiesta deve essere presentata quando il documento è ancora rilevante (ad es. se la falsità è accertata 30 anni dopo in un procedimento archiviato, il giudice potrebbe ritenere la richiesta inammissibile per ragioni di economia procedurale). In pratica, la richiesta dovrebbe essere tempestiva rispetto all'accertamento della falsità.