Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 672 c.p.p. – Applicazione dell’amnistia e dell’indulto

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Applicazione dell’amnistia e dell’indulto

1. Per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.

2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell’articolo 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.

3. Il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto.

4. L’amnistia e l’indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l’esecuzione della pena.

5. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L’amnistia e l’indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

In sintesi

  • L'amnistia e l'indulto sono applicate dal giudice dell'esecuzione senza formalità mediante ordinanza
  • Se occorre applicare o modificare una misura di sicurezza, gli atti vanno al magistrato di sorveglianza
  • Il PM può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato prima che sia definitivamente ordinata
  • Amnistia e indulto devono essere applicati se richiesti, anche se l'esecuzione è terminata
Indice dei contenuti

L'articolo regola l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto in fase esecutiva, permettendo al giudice di sospendere l'esecuzione della pena.

Ratio

L'articolo 672 codifica i meccanismi di clemenza statale (amnistia e indulto) nella fase esecutiva. La ratio consiste nel riconoscere che amnistia (estinzione del reato nei confronti di una categoria di persone, es. tutti i piccoli furti antecedenti a una certa data) e indulto (riduzione della pena) sono provvedimenti legislativi che operano sospensioni d'ufficio dell'esecuzione e devono essere applicate dall'organo esecutivo (giudice). La norma protegge il condannato permettendogli di beneficiare di questi provvedimenti anche tardivamente, e autorizza il PM a sospendere provvisoriamente la detenzoine in attesa della formalizzazione definitiva.

Analisi

Il primo comma rimanda all'art. 667 comma 4 (procedimento sommario) per l'applicazione: il giudice procede senza formalità e emette ordinanza. Il secondo comma prevede un collegamento con il magistrato di sorveglianza se l'amnistia/indulto comporta modifica di misure di sicurezza (es. libertà controllata, semidetenzione sostitutiva della pena). Il terzo comma autorizza il PM a disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto (o cessazione sanzioni alternative) prima che l'ordinanza di amnistia/indulto sia definitiva. Il quarto comma sottolinea l'irrinunciabilità: amnistia/indulto devono essere applicati su richiesta del condannato, anche se l'esecuzione è già conclusa (es. condanna già scontata, ma con effetti penali). Il quinto comma regola amnistia/indulto condizionati: sospendono l'esecuzione fino alla scadenza del termine fissato nel decreto legislativo, e si applicano definitivamente solo se il condannato adempie le condizioni (es. non commettere altri reati).

Quando si applica

L'articolo si applica quando il Parlamento approva leggi di amnistia/indulto. Tizio sta scontando una pena di 3 anni per furto. Nel 2024, il Parlamento approva un decreto di indulto che riduce tutte le pene detentive inferiori a 5 anni del 25%. Tizio può chiedere l'applicazione: il giudice dell'esecuzione procede sommariamente, applica il 25% di sconto (la sua pena diventa 2 anni e 3 mesi), e ordina la liberazione anticipata di 9 mesi. Se Tizio ha già scontato 2 anni, ne sconterà solo altri 3 mesi. Caio è in carcere in attesa dell'applicazione ufficiale di un'amnistia su suo ricorso. Il PM, considerando evidente il diritto di Caio, dispone provvisoriamente la liberazione di Caio in attesa che il giudice formalizzi l'ordinanza di amnistia. Caio esce dal carcere subito, e il giudice completa l'iter formale successivamente.

Connessioni

Collegato all'articolo 667 CPP comma 4 (procedimento ordinanza esecuzione), 210 CP (misure di sicurezza), 677 CPP (magistrato sorveglianza), 151 CP (amnistia), 174 CP (indulto), 665 CPP (giudice competente).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è condannato a 4 anni e sta scontando la pena nel carcere di Torino dal 2022. Nel 2024, il Parlamento approva un decreto-legge di indulto che dimezza le pene inferiori a 5 anni. Tizio chiede l'applicazione dell'indulto al giudice della sorveglianza. Il giudice, secondo l'art. 672, procede senza formalità mediante ordinanza e applica lo sconto: la pena di Tizio diventa 2 anni. Poiché Tizio ha già scontato 2 anni, viene liberato immediatamente per esaurimento della pena.

Caso 2: Caio è in carcere per una rapina, condannato a 6 anni

Nel 2023, il Parlamento approva un'amnistia condizionata per gli autori di reati di furto/rapina semplice: la pena è estinta se l'interessato non commette altri reati nei successivi 2 anni. Caio soddisfa la condizione (non ha commesso altri reati), e il termine di 2 anni è scaduto. Caio chiede l'applicazione definitiva dell'amnistia al giudice. Il giudice ordina l'applicazione, e la pena si estingue completamente. Nel frattempo, il PM aveva già disposto provvisoriamente la liberazione di Caio non appena il termine dei 2 anni era scaduto, permettendogli di aspettare fuori dal carcere la formalizzazione.

Domande frequenti

Se il Parlamento approva un indulto, mi riduce automaticamente la pena?

No, devi fare richiesta al giudice della sorveglianza per l'applicazione. Il giudice provvede con ordinanza e applica lo sconto sulla tua pena.

Se l'amnistia è condizionata (es. non commettere altri reati), quando mi viene applicata?

L'amnistia condizionata sospende l'esecuzione della pena fino alla scadenza del termine. Se al termine adempì le condizioni, si applica definitivamente. Se non le adempì, devi continuare a scontare.

Posso beneficiare dell'amnistia/indulto anche se ho già finito di scontare la pena?

Sì, puoi chiedere l'applicazione anche dopo la fine dell'esecuzione. L'amnistia/indulto hanno effetti anche sui diritti civili (casellario, perdita ufficio, ecc.).

Il PM può liberarmi provvisoriamente mentre aspetto l'amnistia?

Sì, il PM può disporre provvisoriamente la liberazione prima che il giudice formalizzi l'ordinanza di amnistia, se il diritto è evidente.

Se l'amnistia modifica anche misure di sicurezza, chi decide?

Se l'amnistia comporta modifica di misure di sicurezza (es. libertà controllata), gli atti vanno al magistrato di sorveglianza, che provvede anche per quella parte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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