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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente (665), al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’art. 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Se c'è dubbio sull'identità della persona arrestata, il giudice l'interroga e compie indagini di identificazione
  • Se accerta che non è la persona giusta, ordina l'immediata liberazione
  • Se l'identità rimane incerta, sospende l'esecuzione, libera il detenuto e invita il PM a proseguire indagini
  • Se l'errore è evidente, il PM può ordinare liberazione provvisoria in via d'urgenza

L'articolo prevede il procedimento quando vi è dubbio sull'identità della persona arrestata per esecuzione di pena, garantendo la corretta identificazione.

Ratio

L'articolo 667 riconosce un'esigenza di protezione fondamentale: nessuno può essere legittimamente eseguito se non è effettivamente la persona per cui è stata pronunciata la condanna. La norma garantisce un controllo giurisdizionale rapido sull'identità fisica e dispone garanzie immediate (interrogatorio, indagini, eventuale liberazione) per evitare detenzioni illegittime dovute a scambi di persona. È un presidio contro errori amministrativi che potrebbero ledere diritti fondamentali.

Analisi

Il primo comma attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di interrogare la persona e condurre indagini di identificazione (impronte, documenti, testimonianze) se sorgono dubbi. Il secondo comma dispone che se il giudice riconosce la non-identità, ordini liberazione immediata; se rimane incertezza, sospenda l'esecuzione, liberi il detenuto (in attesa) e inviti il PM a indagare ulteriormente. Il terzo comma consente al PM stesso di ordinare liberazione provvisoria con decreto motivato se l'errore è palese e non c'è tempo per il giudice. Il quarto comma stabilisce il procedimento sommario: ordinanza del giudice comunicata al PM e notificata all'interessato; possibilità di opposizione da parte del PM, interessato e difensore entro 15 giorni (seguita da procedimento secondo art. 666). Il quinto comma prescrive comunicazione all'autorità giudiziaria procedente se il detenuto deve essere giudicato per altri reati.

Quando si applica

L'articolo si applica in rari ma gravi casi di mistaken identity. Tizio è arrestato presso un commissariato in esecuzione di una sentenza penale a suo carico. Però i documenti riscontrati sul corpo di Tizio mostrano nome e cognome leggermente diverso (es. Marco Rossi vs. Marco Giuseppe Rossi), e durante l'interrogatorio emergono dubbi: il visto scaduto, fotografia discrepante, il testimone che lo ha identificato non è più reperibile. Il giudice dell'esecuzione, secondo l'art. 667, interroga Tizio, acquisisce nuovi documenti, interroga il testimone se possibile. Se conclude che non è la persona giusta, ordina liberazione immediata. Se rimane dubbio, libera Tizio temporaneamente, sospende esecuzione, invita il PM a indagini ulteriori. Caio è arrestato per esecuzione di pena, ma durante il trasporto in carcere emerge che il codice fiscale non corrisponde a nessuno dei dati della sentenza. Il PM del luogo, in via d'urgenza, ordina liberazione provvisoria con decreto motivato. Il giudice competente riceve gli atti e decide definitivamente.

Connessioni

Collegato all'articolo 665 CPP (giudice competente), 666 CPP (procedimento esecuzione), 668 CPP (errore di nome), 130 CPP (correzione errori esecutive). Rimanda a norme sulla polizia giudiziaria (art. 350 e seguenti CPP) e su identificazione di persone.

Domande frequenti

Se mi arrestano per errore, pensando che sia io la persona condannata, che cosa mi protegge?

L'articolo 667 ordina al giudice di interrogarti e verificare la tua identità. Se accerta che non sei tu, ti libera immediatamente. Se rimane dubbio, ti libera provvisoriamente mentre il PM continua a indagare.

Mi possono tenere in carcere mentre il giudice verifica la mia identità?

Il giudice procede senza formalità (non è un vero procedimento, è un'indagine di identificazione). Se non sei effettivamente la persona condannata, devi essere liberato immediatamente o al massimo provvisoriamente in attesa della sentenza del giudice.

Ho diritto di ricorrere in Cassazione se il giudice dice che sono io, ma io contesto?

Sì, puoi presentare opposizione davanti allo stesso giudice entro 15 giorni, e poi ricorrere in cassazione se la decisione del giudice sulla tua identità è errata.

Il PM può liberarmi subito senza aspettare il giudice?

Sì, se l'errore è palese (es. impronte non corrispondenti), il PM può ordinare liberazione provvisoria con decreto motivato, senza aspettare il giudice. Il giudice decide poi definitivamente.

Se è un errore di nome, è la stessa cosa di errore di identità?

No, l'errore di nome è disciplinato dall'articolo 668 CPP separatamente. L'articolo 667 riguarda il dubbio sull'identità fisica (sei davvero tu?), non un errore nei documenti anagrafici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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